La fase istruttoria delle cause di canonizzazione presso le prelature personali

 

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Joaquín Llobell
 
[In Il Diritto Ecclesiastico, 119/1 (2008), pp. 133-146. Questo saggio integra La competenza delle prelature personali nelle cause di canonizzazione, pubblicato in E. Baura (a cura di), Studi sulla prelatura dell’Opus Dei. A venticinque anni dalla Costituzione apostolica “Ut sit”, Roma, 2008, pp. 175-191 (tradotto all’inglese e allo spagnolo). Di questo studio integrativo vi è invece la traduzione al francese].

 

Sommario: 1. L’impostazione territoriale della competenza giudiziale e i criteri per delimitare la competenza materiale delle circoscrizioni personali. – 2. La chiamata universale alla santità e le cause di canonizzazione. – 3. “Centralizzazione normativa” e “decentralizzazione organica” istruttoria. – 4. La natura “giudiziale” della fase istruttoria: l’accentramento della triplice potestà di governo nei titolari degli uffici capitali e la separazione della potestà esecutiva e giudiziale da parte degli organi vicari. – 5. I rapporti di comunione nella ricerca della verità: le lettere rogatoriali ed altre manifestazioni dell’«ausilio giudiziale». – 6. L’inchiesta circa le virtù eroiche del Servo di Dio Mons. Álvaro del Portillo.

 

1. L’impostazione territoriale della competenza giudiziale e i criteri per delimitare la competenza materiale delle circoscrizioni personali

In occasione dell’undicesimo Congresso della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Budapest, settembre 2001) consideravo il paradosso, da una parte, della necessaria affermazione della potestà giudiziaria insita nell’ufficio degli organi capitali titolari della potestà di giurisdizione delle circoscrizioni personali e, dall’altra, della decisa impostazione territoriale dell’esercizio di detta potestà giudiziaria e dei titoli legali che attribuiscono la competenza giudiziale nella normativa canonica 1.

In effetti lungo la storia, la territorialità divenne l’unico criterio non privilegiato per individuare le comunità e delimitare la giurisdizione, in particolare per quanto riguarda l’esercizio della potestà giudiziaria. Tale processo storico è rispecchiato compiutamente nel sistema del CIC del 1917. Con il Concilio Vaticano II il criterio di determinazione diventa, invece, il coetus fidelium hierarchice instructus, cioè quella comunità di fedeli fecondata dal sacerdozio ministeriale e a capo della quale vi è un pastore con potestà di natura episcopale 2. Ne derivò che l’ottavo dei dieci principi direttivi per la riforma del CIC del 1917 – approvati dal primo sinodo dei vescovi 3 – fosse quello di prevedere la costituzione di circoscrizioni ecclesiastiche personali, perché erano richieste, tra l’altro, dalle esigenze pastorali di quella che oggi chiamiamo “globalizzazione”, come la prefazione al nuovo codice incisivamente dichiara: «rationes enim hodierni apostolatus unitates iurisdictionales personales commendare videntur» 4. Ciononostante, il CIC del 1983 ha conservato, almeno sotto il profilo linguistico, la tradizionale impostazione “territorialista” della disciplina della potestà giudiziaria. Una tale “inerzia terminologica” è in primo luogo comprensibile perché il nuovo impianto ecclesiologico non intendeva rinunciare alla territorialità come modo abituale di determinazione degli ambiti di esercizio della giurisdizione. In secondo luogo è evidente che tale continuità linguistica non vuole, né d’altronde potrebbe, porre in dubbio la potestà giudiziaria delle circoscrizioni personali, che costituisce, evidentemente, elemento essenziale della potestà di governo in generale e, quindi, anche di queste ultime 5. Da ciò, considerata la natura gerarchica delle diverse circoscrizioni personali secolari, deriva la necessità di adattare i concetti territorialistici di “domicilio”, di “quasi-domicilio”, di “tribunale del luogo”, ecc., ai criteri personalistici di appartenenza alle suddette circoscrizioni e di sottomissione alla giurisdizione dei loro pastori 6.

Tale adattamento è stato compiuto, ad es., dalla Segnatura Apostolica nel suo necessario intervento per la determinazione del tribunale di appello “locale” o “periferico” 7 (denominazione che dimostra la necessità di adoperare termini di natura “territoriale” per le circoscrizioni personali) della Prelatura dell’Opus Dei, applicando, evidentemente mediante la tecnica dell’equiparazione

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, i criteri previsti dal CIC, can. 1438, 2º per le cause di prima istanza dei tribunali metropolitani, ai quali sono equiparati i tribunali delle diocesi direttamente sottomesse alla Santa Sede, come precisa il parallelo can. 1064 § 2 del CCEO 9. Anche la cost. ap. Ecclesia in Urbe, circa il vigente ordinamento del Vicariato di Roma, accoglie questo tipo di adattamento quando indica che «il Tribunale di Appello [del Vicariato di Roma] tratta le cause decise in primo grado: dal Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma; dal Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio; dai Tribunali Regionali Campano e Sardo per le cause di nullità di matrimonio; dai Tribunali Diocesani delle Diocesi del Lazio; dal Tribunale dell’Ordinariato Militare per l’Italia; dal Tribunale della Prelatura Personale della Santa Croce e Opus Dei» 10. Questa norma, infatti, applica il medesimo criterio organizzativo ai tribunali di prima istanza di circoscrizioni ecclesiastiche tra loro eterogenee: della diocesi di Roma e delle altre diocesi della regione Lazio 11, delle conferenze episcopali del Lazio e della Sardegna e di alcune delle diocesi della Conferenza Episcopale Campana 12, dell’Ordinariato Militare Italiano e della prelatura dell’Opus Dei. Questa unitarietà organizzativa (avere il medesimo tribunale “periferico” di appello) manifesta un evidente comune denominatore fra tutte le circoscrizioni menzionate: quello di essere appunto enti gerarchici, territoriali gli uni (le diverse diocesi e conferenze episcopali regionali) e personali gli altri (l’ordinariato militare e la prelatura personale).

La competenza materiale dei tribunali delle prelature personali di cui al CIC, cann. 294-297, può essere ulteriormente determinata anche dagli statuti emanati dalla Santa Sede al momento dell’erezione della circoscrizione.

2. La chiamata universale alla santità e le cause di canonizzazione

Nell’ambito del quadro normativo delineato è in ogni caso chiara la competenza dell’ordinario militare e del prelato di una prelatura personale per adempiere l’istruttoria nelle cause di beatificazione e di canonizzazione dei propri fedeli chierici e laici 13, costituendo il raggiungimento della pienezza della vita cristiana (la santità) lo scopo ultimo di ogni circoscrizione ecclesiastica, come, alla stregua dell’insegnamento del Concilio Vaticano II, ha ricordato l’Em.mo Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, presentando l’istr. Sanctorum Mater 14.

Nella legge promulgata da Paolo VI per adeguare le cause di canonizzazione all’ecclesiologia del Concilio, il Papa segnalò che la chiamata universale alla santità è «l’elemento più caratteristico dell’intero magistero conciliare e, per così dire, come il suo ultimo fine» 15. Ne deriva che la specifica competenza per istruire dette cause è propria di ogni circoscrizione ecclesiastica e, sicuramente, di quella che è stata eretta dalla stessa Sede Apostolica con la precisa missione pastorale di «tradurre in realtà vissuta la dottrina della chiamata universale alla santità, ed a promuovere in ogni ceto sociale la santificazione del lavoro professionale ed attraverso il lavoro professionale» 16. La vigente legge fondamentale sulle cause di canonizzazione (la cost. ap. Divinus perfectionis Magister 

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), peraltro, ribadisce tale congruenza richiamando la connessione fra la dottrina conciliare sulla chiamata universale alla santità e la finalità pastorale delle cause di canonizzazione 18.

Per questo motivo, presso l’Ordinariato Militare d’Italia è stata istruita la causa di un vicebrigadiere dei Carabinieri (il Servo di Dio Salvo D’Acquisto) 19 e presso la Prelatura dell’Opus Dei, simultaneamente ad un altro processo presso il Vicariato di Roma 20, è stata conclusa la fase istruttoria della causa del primo prelato, il Servo di Dio Álvaro del Portillo. In tal senso, il giorno dell’insediamento del corrispondente tribunale, l’attuale Prelato, il vescovo Mons. Javier Echevarría, sottolineava, richiamando l’insegnamento di Giovanni Paolo II, la valenza pastorale delle cause di canonizzazione

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3. “Centralizzazione normativa” e “decentralizzazione organica” istruttoria

Fra i principali insegnamenti frutto della riflessione ecclesiologica del Vaticano II vi è quello sulla natura diaconale dell’autorità 22, dal quale sono scaturiti nuovi tipi di circoscrizioni, per rendere l’organizzazione ecclesiastica più efficace 23, ed il potenziamento dell’esercizio della potestà ordinaria propria dei vescovi a capo delle loro portiones populi Dei, mediante la “restituzione” di ambiti della potestà episcopale che, lungo i secoli, erano stati “centralizzati” dalla Sede Apostolica 24. In materia processuale e di cause di canonizzazione è stato deciso, da una parte, di mantenere una sostanziale uniformità legislativa (la cosiddetta “centralizzazione normativa”) e, dall’altra, di riconoscere che la potestà giudiziaria dei vescovi, in quanto giudici dei fedeli di cui sono pastori, non proviene da qualche concessione pontificia, bensì scaturisce dal loro proprio ufficio. Tale riconoscimento ha dato luogo alla cosiddetta “decentralizzazione organica”

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. Questa decentralizzazione, comunque, nei processi di canonizzazione, riguarda soltanto la fase istruttoria, perché la decisione circa la beatificazione e la canonizzazione è riservata alla persona del Santo Padre 26.

È possibile così riscontrare che il CIC del 1917 impostava le cause di canonizzazione con una centralizzazione anche di tipo organico, per cui l’intervento dei vescovi diocesani, quantunque fosse qualificato di «iure proprio», era in realtà considerato mera “concessione” pontificia (cfr. can. 1999). Invece, in applicazione delle norme conciliari, Giovanni Paolo II ha riconosciuto «episcopis dioecesanis vel hierarchis ceterisque in iure aequiparatis, intra fines suae iurisdictionis» la natura “propria” (cioè, non “delegata” dalla Santa Sede) del loro «ius inquirendi circa vitam, virtutes vel martyrium» 27. In questo modo, il Santo Padre ha provveduto alla summenzionata decentralizzazione organica: «Putamus etiam, praelucente doctrina de collegialitate a Concilio Vaticano II proposita, valde convenire ut ipsi Episcopi magis Apostolicae Sedi socientur in causis sanctorum pertractandis» 28. La Divinus perfectionis Magister, infatti, ha accolto l’impostazione del precedente m.p. Sanctitas clarior il quale affidava alle conferenze episcopali la possibilità di “erigere” tribunali interdiocesani speciali per le cause di canonizzazione, avendo il previsto intervento della Santa Sede natura di mera “recognitio29. In sostanza detti tribunali erano eretti e ricevevano la potestà giudiziaria dai vescovi, non dalla Santa Sede, secondo il principio generale posteriormente sancito dal CIC, can. 1423 (CCEO, can. 1068) per i tribunali interdiocesani di prima istanza

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D’altra parte, è evidente che, laddove le norme sulle cause di canonizzazione parlino di “diocesi” o di “vescovi diocesani”, bisogna includere anche gli ordinariati militari e le prelature personali e i loro uffici capitali, in applicazione di quella equiparazione prevista dal combinato disposto dei cann. 134 § 2, 368, 381 § 2 e 1419 § 1 del CIC, che è anche richiesta dalla natura delle cose per dare congrua configurazione alla necessaria potestà giudiziaria dell’ufficio capitale di ogni circoscrizione personale nelle materie della propria giurisdizione 31. E ciò nonostante la normativa applicativa della costituzione apostolica, nel determinare l’esercizio di detta potestà giudiziaria istruttoria, adoperi quella medesima terminologia “territorialista” che è utilizzata dal CIC per determinare i titoli di competenza giudiziale 32. Talvolta, di conseguenza, l’adattamento della normativa “territorialista” alle circoscrizioni personali potrà comportare qualche difficoltà che dovrà essere risolta secondo i criteri analogici utili per colmare le lacune di legge (cfr. CIC, can. 19; CCEO, can. 1501). Così, ad es., la prevista consultazione della conferenza episcopale 33, non pone alcun problema nel caso delle prelature personali di ambito nazionale; per quelle sopranazionali, invece, dovrebbe essere consultata la conferenza episcopale nel quale territorio è morta la persona la cui causa intende avviarsi o, col benestare della Congregazione delle Cause dei Santi, quella «dove si trovano le prove più importanti, o dove il Servo di Dio ha vissuto la maggior parte della sua vita» (ISM, art. 22 § 1).

4. La natura “giudiziale” della fase istruttoria: l’accentramento della triplice potestà di governo nei titolari degli uffici capitali e la separazione della potestà esecutiva e giudiziale da parte degli organi vicari

La finalità delle cause di canonizzazione non è propriamente quella di «rivendicare e difendere» un diritto o di dirimere una controversia stricto sensu (CIC, cann. 221, 1400, 1491; CCEO, cann. 24, 1055, 1149). Nonostante ciò, dalla tradizione medievale fino alla completa concettualizzazione operata da Prospero Lambertini (Benedetto XIV), verso la metà del secolo XVIII, in tali cause sono stati applicati concetti e norme tipiche del processo giudiziale, in particolare riguardanti la fase istruttoria e, nella fase “decisoria” presso la Congregazione delle Cause dei Santi, gli elementi costitutivi del concetto di certezza morale 34. Coerentemente alla prospettiva tradizionale il CIC del 1917 dedicava alle cause di canonizzazione

l’intera Pars secunda del libro «de processibus» (cann. 1999-2141), e i vigenti codici adoperano la medesima impostazione, pur rinviando ad una legge processuale speciale (cfr. CIC, can. 1403; CCEO, can. 1057). Anzi, a motivo di alcune interpretazioni della normativa successiva al Concilio Vaticano II miranti, senza serio fondamento, a “deprocessualizzare” queste cause, l’impostazione processuale, sebbene sia per sé evidente 35, è stata autorevolmente confermata 36.

È ben noto che nella Chiesa, i tre ambiti della potestà di governo («la potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale»: CIC, can. 135 § 1; CCEO, can. 985 § 1) sono “accentrati” nella sola persona titolare dell’ufficio capitale della Chiesa universale (Romano Pontefice) e di una portio populi Dei hierarchice instructa 37. L’accentramento si verifica quindi a scapito della possibile distribuzione dei diversi ambiti delle potestà spettanti all’ordinario proprio in favore dei suoi organi vicari o delegati. Il decentramento organico comporta, invece, la creazione di più uffici vicari ai quali sono affidati stabilmente competenze riguardanti uno dei tre settori obbiettivamente differenziati della potestà ecclesiastica. La potestà decentrata in favore degli organi vicari non implica comunque alcuna diminuzione delle competenze dell’organo con potestà propria 38.

D’altra parte, presupposto essenziale del processo giudiziario è l’indipendenza del giudice riguardo all’oggetto e alle parti della controversia e una tale esigenza, nell’ordinamento canonico, è confliggente con l’anzidetta unitarietà della potestà in capo agli ordinari propri. Per questo motivo, precisamente per garantire l’indipendenza del giudice canonico, nonché per motivi prudenziali, normalmente nella Chiesa la potestà giudiziaria viene esercitata tramite organi vicari, fermo restando che gli uffici capitali non vengono “espropriati” dalla loro intrinseca potestà giudiziaria (cfr. CIC, can. 1419 § 1; CCEO, can. 1066 § 1). In tal senso, a livello degli organi vicari, l’ordinamento canonico, sin dai lavori per la codificazione del 1917 e dalla contemporanea cost. ap. Sapienti consilio (29 giugno 1908), ha considerato opportuno stabilire la separazione della potestà giudiziaria da quella amministrativa 39.

L’indipendenza degli organi vicari giudiziali nei confronti dell’ufficio capitale è particolarmente delicata in quelle cause in cui l’ordinario proprio è parte nel processo. Ciò avviene, com’è noto, nel processo penale in cui il promotore di giustizia può esercitare l’azione giudiziale soltanto se ciò è indicato dall’«Ordinario del luogo» (sia nelle circoscrizioni territoriali sia in quelle personali: CIC, can. 134 § 2; CCEO, can. 984 § 2): CIC, cann. 1721 § 1 e 1724 § 1; CCEO, cann. 1472 § 1 e 1475 § 1. Un’analoga situazione si verifica nelle cause di canonizzazione qualora l’attore della causa sia il Vescovo diocesano o l’Eparca ex officio, a norma dell’art. 10 § 1 dell’ISM, quantunque agisca mediante il postulatore della causa (ISM, art. 12). In queste fattispecie (processo penale e cause di canonizzazione in cui il vescovo diocesano è l’attore), è evidente che sarà particolarmente necessario il rispetto dell’indipendenza degli organi “giudicanti” (vicari o delegati), sebbene nelle cause di canonizzazione il delegato episcopale 40, come lo stesso vescovo diocesano, non ha potestà decisoria ma soltanto istruttoria. In entrambi fattispecie la tutela dell’indipendenza degli organi vicari o delegati è affidata alla “seconda istanza”: il tribunale di appello nel processo penale e la Congregazione delle Cause dei Santi nelle cause di canonizzazione. In tal senso l’ISM avverte: «il buon esito della causa, infatti, dipende in gran parte dalla sua buona istruzione» (art. 47 § 1), predisponendo, per favorire tale «buona istruzione», diverse norme che tutelano l’indipendenza del delegato episcopale 41.

5. I rapporti di comunione nella ricerca della verità: le lettere rogatoriali ed altre manifestazioni dell’«ausilio giudiziale»

L’«ausilio giudiziale» fra i diversi tribunali, nelle sue diverse manifestazioni, è una pratica universale dei diversi sistemi processuali 42. Nella Chiesa esso è ulteriormente potenziato dal particolare vincolo di comunione fra tutti i fedeli e pastori, dall’universalità dell’ordinamento canonico – che in ambito processuale è protetta dalla sostanziale uniformità dell’intero Corpus Iuris Canonici 43 – e dalla speciale ricerca della verità, in quanto condizione della salus animarum, dalla quale scaturisce il favor veritatis del processo canonico 44. La manifestazione più frequente dell’ausilio giudiziale è quella delle “lettere rogatoriali”: «Nel caso in cui si richieda l’escussione di testi residenti in altra diocesi o eparchia, ed essi non possono trasferirsi nella diocesi o eparchia nella quale si istruisce l’Inchiesta, il Vescovo a quo invia al Vescovo ad quem una lettera (…) per chiedere l’istruzione di un’Inchiesta Rogatoriale» (ISM, art. 114 § 1) 45.

Inoltre, l’ISM prevede che «se opportuno, il Vescovo o il suo Delegato, il Promotore di Giustizia e il Notaio della causa, possono trasferirsi nella diocesi o eparchia ad quem per ascoltare i testi ivi residenti, previa l’autorizzazione scritta del Vescovo ad quem nella cui diocesi o eparchia risiedono i testi» (art. 115 § 1) 46.

In queste fattispecie l’ausilio giudiziale implica la facilitazione dell’esercizio della potestà giudiziaria istruttoria. Invece, vi sono altri casi in cui i presupposti che giustificano tale ausilio portano a far diventare competente un tribunale che non lo è a norma dell’art. 21 dell’ISM 47. Si tratta degli istituti della proroga e della commissione della competenza giudiziale, che la legge affida soltanto alla Santa Sede, normalmente alla Segnatura Apostolica 48. Nelle cause di canonizzazione si tratterà di “commissione” della competenza, non di “proroga”, poiché l’incompetenza materiale è di natura “assoluta” 49. La concessione di questa commissione corrisponde alla Congregazione delle Cause dei Santi in seguito alla richiesta del vescovo che, non essendo competente, ha ottenuto il consenso del vescovo competente e ha una giusta causa per sollecitare di poter iniziare e istruire la causa di un fedele che non è deceduto nella propria diocesi, ad es., perché tale «Servo di Dio ha vissuto la maggior parte della sua vita» nella sua circoscrizione. Il richiedente non diventerà competente fintantoché la Congregazione non avrà concesso la commissione (cfr. ISM, artt. 22-24).

Un’altra modalità di ausilio giudiziale consiste nel facilitare che persone della propria diocesi, esperte nelle cause di canonizzazione, possano lavorare presso un’altra diocesi nelle diverse mansioni degli “officiali” del processo: delegato episcopale, promotore di giustizia, notaio, perito (medico, storico o teologo) (cfr. ISM, artt. 53-60, 62-70).

6. L’inchiesta circa le virtù eroiche del Servo di Dio Mons. Álvaro del Portillo

Il primo prelato dell’Opus Dei, il vescovo Álvaro del Portillo, non esercitò il suo diritto di promuovere cause di canonizzazione di fedeli della nuova prelatura, per le quali era competente nella misura in cui detti fedeli fossero deceduti dopo l’erezione della circoscrizione personale. Infatti, al riguardo, la competenza del Prelato – proveniente dalla corrispondente applicazione dei titoli di competenza territoriale alle circoscrizioni personali (vide supra §§ 1 e 2) – non è esclusiva, essendo tali fedeli, sacerdoti o laici, scomparsi nel territorio di qualche diocesi. Quindi, la finalità pastorale delle cause di canonizzazione può essere raggiunta promuovendo la procedura prevista dinanzi al vescovo della circoscrizione territoriale, della quale detti fedeli erano anche membri 50. Il suo successore, Mons. Javier Echevarría, decise che la prima causa di canonizzazione istruita presso la Prelatura fosse precisamente quella del suo predecessore e primo successore di San Josemaría a capo dell’Opus Dei 51.

Invero, questa causa poneva un’ulteriore peculiarità, oltre a quella accennata dell’identità fra l’attore e il giudice (istruttore): essere Mons. Javier Echevarría anche il principale teste della causa. Infatti, egli aveva lavorato accanto al Servo di Dio Álvaro del Portillo per più di quaranta anni a Roma.

Una tale posizione non costituisce motivo per astenersi dal deporre come teste presso il tribunale delegato che egli stesso ha costituito, trattandosi di una possibilità non sconosciuta alla prassi canonica: l’inizio della causa di canonizzazione di un vescovo da parte del suo successore a capo della diocesi, il quale successore sia stato collaboratore del Servo di Dio, come è avvenuto, ad es., con il Servo di Dio Stefan Wyszynski, Cardinale di Varsavia, e con il medesimo Servo di Dio Giovanni Paolo II. Detti esempi dimostrano la necessaria specificità del processo di canonizzazione. Tuttavia, la sensibilità giuridica che gli è propria52, portò Mons. Javier Echevarría a chiedere al Cardinale Vicario di Roma, Camillo Ruini, la disponibilità a costituire un altro tribunale presso la Diocesi di Roma, luogo del decesso del Servo di Dio. Una tale dualità di tribunali è vietata dal principio «ne bis in idem» che fonda l’istituto della prevenzione: quando due tribunali sono competenti, quello che comincia la causa per primo acquista la cosiddetta “perpetuatio iurisdictionis”, che rende l’altro tribunale, che fino a quel momento era concorrentemente competente, assolutamente incompetente (cfr. CIC, cann. 1415, 1512, 2º; CCEO, cann. 1082, 1194, 2º). Invero Mons. Javier Echevarría non proponeva un’inutile ripetizione di atti, come sarebbe stato duplicare la raccolta degli scritti, l’esame di essi da parte dei censori teologi, la raccolta di documenti nei diversi archivi, ecc. Questi compiti sarebbero stati svolti nell’ambito dell’inchiesta presso il tribunale della Prelatura. Tuttavia, il Tribunale presso la Diocesi di Roma non avrebbe avuto una competenza di natura meramente rogatoriale dal Tribunale della Prelatura, bensì avrebbe agito nell’esercizio della propria competenza, avendo l’attore, per mezzo del postulatore, chiesto l’apertura presso di esso della causa, provvedendo all’interrogatorio di diversi testi (fra cui quello dello stesso attore, Mons. Echevarría) e allo svolgimento di altri adempimenti previsti dalla legislazione per un tribunale ordinario. Il Card. Ruini accettò tale proposta, riconsocendo che il prelato dell’Opus Dei è «l’Ordinario competente in questa Causa» a norma della cost. ap. Divinus perfectionis Magister, I, 1 53: «A suo tempo, S.E.R. Mons. Javier Echevarría, pur essendo stato riconosciuto dalla Congregazione per le Cause dei Santi come il Vescovo competente ad istruire la causa del suo predecessore, per un delicato e rigoroso senso del diritto volle che io nominassi un Tribunale del Vicariato per ascoltare la sua deposizione e quelle di alcuni altri testi» 54.

È da tenere presente, in ordine al caso descritto, che la dispensa della legge processuale è vietata ai vescovi diocesani (cfr. CIC, can. 87 § 1; CCEO, can. 1537) e corrisponde soltanto alla Santa Sede, normalmente attraverso la Segnatura Apostolica (cfr. cost. ap. Pastor bonus, art. 124, 3º 55). Nelle cause di canonizzazione tale dispensa spetta alla Congregazione delle Cause dei Santi (cfr. ISM, artt. 22-24). Per questo motivo, accordati il Cardinale Vicario di Roma e il Prelato dell’Opus Dei sull’opportunità della costituzione dei due tribunali, chiesero alla Congregazione la dispensa della legge che consentisse la costituzione degli stessi. Il 21 novembre 2003 (Prot. N. 2577-1/03) la Congregazione delle Cause dei Santi autorizzò che l’istruzione dell’inchiesta diocesana venisse eseguita aequaliter, cioè con lo stesso grado di competenza, dal Tribunale del Vicariato di Roma e da quello della Prelatura 56.

Quindi – espletata ogni prescrizione legale, fra cui, ad es., il parere positivo della Conferenza Episcopale del Lazio (10 giugno 2003: cfr. ISM, art. 41), gli editti del Cardinale Vicario di Roma e del Prelato dell’Opus Dei con i quali rendevano nota ai propri fedeli «la petizione del postulatore di iniziare la causa nella propria diocesi» 57 o la petizione e la concessione del “nulla osta” da parte della Santa Sede 58, comunicata al Prelato dell’Opus Dei dalla Congregazione delle Cause dei Santi in data 21 gennaio 2004 -, i membri di entrambi tribunali, presieduti, rispettivamente, dal Cardinale Vicario di Roma e dal Prelato dell’Opus Dei, prestarono il prescritto giuramento durante le due «Sessioni di Apertura dell’Inchiesta» (ISM, art. 51): il 5 marzo 2004 nella Sala della Conciliazione del Palazzo Lateranense e il successivo giorno 20 nell’«Aula Höffner» della Pontificia Università della Santa Croce 59.

Il Tribunale della Prelatura ha interrogato direttamente 51 testi: 43 presso la propria sede a Roma e altri 8 recandosi a Bologna e a Madrid, a norma dell’ISM, art. 115 § 1. Inoltre, a norma dell’ISM, artt. 114 e 116, ha rivolto lettere rogatoriali ai vescovi delle diocesi di Leiria-Fátima, Madrid, Montréal, Pamplona, Quito, Sydney, Warszawa e Washington per l’escussione di altri 56 testi. Questo Tribunale ha interrogato in totale 107 testi.

Le «Ultime Sessioni» dei due tribunali sono state svolte secondo quanto previsto dalla legge (ISM, artt. 142-150): il 26 giugno 2008 il Cardinale Ruini ha presieduto la Sessione di Chiusura dell’Inchiesta del Tribunale Diocesano di Roma nella Sala della Conciliazione del Palazzo Lateranense; il 7 agosto 2008, nell’Aula Magna «Giovanni Paolo II» della Pontificia Università della Santa Croce a Roma, il Prelato dell’Opus Dei ha presieduto quella svolta presso il Tribunale della Prelatura dell’Opus Dei 60.

D’altra parte, negli ultimi anni, il Prelato dell’Opus Dei ha costituito altri due tribunali a Roma, in seguito alle lettere rogatoriali ricevute dal Cardinale Arcivescovo di Madrid e dall’Amministratore Apostolico della Diocesi di Chur (cfr. ISM, art. 114). Detti tribunali rogatoriali hanno interrogato diversi testi delle cause di canonizzazione di due servi di Dio: il sacerdote spagnolo José María Hernández de Garnica e l’ingegnere svizzero Toni Zweifel.

Questo esercizio della competenza giudiziale del prelato di una prelatura personale riguardante le cause di canonizzazione dei propri fedeli costituisce un’ulteriore manifestazione del principio secondo cui è necessario far ricorso all’equiparazione in iure fra tali enti gerarchici e quelli di natura territoriale (in riferimento ai quali la normativa canonica configura abitualmente i diversi istituti giuridici) per determinare l’ambito della potestà giudiziaria degli uffici capitali delle circoscrizioni personali.

1 Cfr. J. Llobell, I tribunali delle circoscrizioni personali latine, in P. Erdö – P. Szabó (a cura di), Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico, Budapest, 2002, pp. 769-795, anche in Il Diritto Ecclesiastico, 113/1 (2002), pp. 147-176. Cfr., inoltre, M.Á. Ortiz, La potestà giudiziale in genere e i Tribunali (artt. 22-32), in P.A. Bonnet e C. Gullo (a cura di), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione «Dignitas connubii». Parte seconda: la parte statica del processo, Libreria Editrice Vaticana, 2007, pp. 65-68; C. Tammaro, Brevi cenni circa la competenza dei pastori delle circoscrizioni personali ad istruire le cause dei santi, in Il Diritto Ecclesiastico, 115/1 (2004), pp. 73-94.

2 «Societas autem organis hierarchicis instructa et mysticum Christi Corpus, coetus adspectabilis et communitas spiritualis…» (cost. dogm. Lumen gentium, n. 8 a). Cfr. cost. dogm. Lumen gentium, n. 20 a; J. Hervada, Significado actual del principio de la territorialidad, in Fidelium iura, 2 (1992), pp. 224 e 230.

3 Cfr. Sinodo dei vescovi 1967, Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, 7 ottobre 1967, in Communicationes, 1 (1969), pp. 77-85; i diversi studi sull’ottavo principio riportati in J. Canosa (a cura di), I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, Milano, 2000, pp. 547-666; V. Gómez-Iglesias, El octavo principio directivo para la reforma del «Codex Iuris Canonici»: el «iter» de su formulación, in Fidelium iura, 11 (2001), pp. 13-39, e in P. Erdö – P. Szabó (a cura di), Territorialità e personalità, cit., pp. 169-193.

4 CIC, Praefatio, in AAS, 75 (1983), pars II, p. XXII. Cfr. J.I. Arrieta, Le circoscrizioni personali, in Fidelium iura, 4 (1994), pp. 207-243; Id., Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano, 1997, pp. 358-366.

5 Cfr. CIC, cann. 135 § 1, 331, 333 § 3, 391, 1417 § 1, 1419 § 1; CCEO, cann. 43, 45 § 3, 191 § 1, 985 § 1, 1059 § 1, 1066 § 1.

6 Per un’analisi più ampia, cfr. i §§ 1 e 2 di J. Llobell, I tribunali delle circoscrizioni personali latine, cit.

7 Cioè, un tribunale di appello diverso dalla Rota Romana, che è “universale”. Il solo tribunale di prima istanza di una circoscrizione secolare che ha come unico tribunale di appello la Rota Romana è il Tribunale ecclesiastico di prima istanza in quella parte della diocesi di Roma che è situata nel territorio dello Stato della Città del Vaticano: «A Tribunali ecclesiastico appellatio fit ad unum Tribunal Rotae Romanae» (Giovanni Paolo II, m.p. «Quo civium iura», quo iuris canonici iudicialis ratio in Civitate Vaticana ad recentiores iuris canonici leges accommodatur, 21 novembre 1987, art. 7, in AAS, 79 (1987), pp. 1353-1355).

8 Cfr. C.J. Errázuriz M., Circa l’equiparazione quale uso dell’analogia in diritto canonico, in Ius Ecclesiae, 4 (1992), pp. 215-224; Id., Ancora sull’equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali, in Ius Ecclesiae, 5 (1993), pp. 633-642.

9 «Viso ex analogia can. 1438, n. 2, Codicis Iuris Canonici (…) vi art. 124, n. 4, Const. Ap. “Pastor bonus”…» (Segnatura Apostolica, Decreto di approvazione del Tribunale di Appello presso il Vicariato di Roma come Tribunale di secondo grado del Tribunale della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 15 gennaio 1996, in «Romana». Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 12 (1996), pp. 22-23). Previamente, il Cardinale Vicario della Diocesi di Roma aveva dato il suo benestare («consensus» dice la Segnatura Apostolica) affinché il Tribunale di Appello presso il Vicariato di Roma fosse il tribunale periferico di seconda istanza del Tribunale della Prelatura (Rescritto, 16 novembre 1995, citato dal decreto della Segnatura Apostolica e dal Decreto di costituzione del Tribunale della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 24 gennaio 1996, nn. 4 e 9, note 3 e 5, in «Romana». Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 12 (1996), pp. 26-27). Cfr. Benedetto XVI, m.p. «Antiqua ordinatione», quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae “lex propria” promulgatur, 21 giugno 2008, artt. 35, 4º, 117, in AAS, 100 (2008), pp. 513-538, in seguito Lp SAp 2008.

10 Giovanni Paolo II, cost. ap. «Ecclesia in Urbe», qua Vicariatus Urbis nova ratione ordinatur, 1º gennaio 1998, art. 40 § 1, in AAS, 90 (1998), pp. 177-193. Cfr. P. Olmos, Los tribunales eclesiásticos de Roma, in Anuario Argentino de Derecho Canónico, 7 (2000), pp. 127-142.

11 Competenti per tutte le cause tranne quelle di nullità del matrimonio che sono di competenza dei tribunali regionali creati da Pio XI nel 1938 (cfr. Pio XI, m.p. Qua cura, 8 dicembre 1938, in AAS, 30 (1938), pp. 410-413).

12 Quelle diocesi che hanno il tribunale interdiocesano di prima istanza con sede a Napoli, poiché nel territorio della Campania vi sono altri due tribunali interdiocesani, con sede a Salerno e Benevento. Questa molteplicità di tribunali ecclesiastici interdiocesani all’interno della medesima regione ecclesiastica è un caso unico fra tutte le conferenze episcopali regionali italiane.

13 «Episcopis dioecesanis vel Hierarchis “ceterisque in iure aequiparatis”, intra fines suae iurisdictionis, sive ex officio, sive ad instantiam singulorum fidelium vel legitimorum coetuum eorumque procuratorum, ius competit inquirendi circa vitam, virtutes vel martyrium ac famam sanctitatis vel martyrii, asserta miracula, necnon, si casus ferat, antiquum cultum Servi Dei, cuius canonizatio petitur» (Giovanni Paolo II, cost. ap. «Divinus perfectionis Magister», circa la nuova legislazione per le cause dei santi, 25 gennaio 1983, n. I, 1, in AAS, 75 (1983), pp. 349-355). Le virgolette sono mie.

14 Cfr. Card. José Saraiva Martins, Intervento alla conferenza stampa di presentazione dell’istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi «Sanctorum Mater» sulle norme che regolano l’avvio delle cause di beatificazione, 18 febbraio 2008, in www.vatican.va. Cfr. cost. dogm. Lumen gentium, cap. VII («Indole escatologica della Chiesa peregrinante e la sua unione con la Chiesa celeste», nn. 48-50); decr. Christus Dominus, n. 15; G. Gänswein, «Questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione». Considerazioni sul processo di beatificazione e canonizzazione, in Ius Ecclesiae, 16 (2004), pp. 413-431.

15 Paolo VI, m.p. «Sanctitas clarior», quo processus de Causis beatificationis et canonizationis aptius ordinantur, 19 marzo 1969, proemium § 3, in AAS, 61 (1969), p. 150.

16 Cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. Ut sit, 28 novembre 1982, nn. II e III, in AAS, 75 (1983), pp. 423-425; Codex iuris particularis Operis Dei, n. 2. Per il testo degli statuti (Codex iuris particularis Operis Dei), cfr., ad es., A. Fuenmayor – V. Gómez-Iglesias – J.L. Illanes, L’itinerario giuridico dell’Opus Dei. Storia e difesa di un carisma, Milano, 1991, pp. 875-914.

17 La normativa vigente sulle cause di canonizzazione (oltre alle indicazioni del CIC, can. 1403, del CCEO, can. 1057, e della cost. ap. Pastor bonus, artt. 71-74) è composta da: Giovanni Paolo II, cost. ap. Divinus perfectionis Magister, 25 gennaio 1983, cit.; Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis «Cum in Constitutione Apostolica», 7 febbraio 1983, in AAS, 75 (1983), pp. 396-403 (promulgate con delega della potestà legislativa a norma del CIC, can. 30: cfr. cost. ap. Divinus perfectionis Magister, n. 2); Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, decr. generale «Circa servorum Dei causas», quarum iudicium in praesens apud Sacram Congregationem pendet, 7 febbraio 1983, in AAS, 75 (1983), pp. 403-404; Congregazione delle Cause dei Santi, Regolamento, Città del Vaticano, dicembre 2000, approvato dalla Segreteria di Stato il 15 febbraio 2001, in R. Rodrigo, Manuale delle cause di beatificazione e canonizzazione, ed. 3, Roma, 2004, pp. 460-490; Id., Istruzione «Sanctorum Mater» per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, 17 maggio 2007, in AAS, 99 (2007), pp. 465-510 (in seguito: ISM). Considerando che l’ISM si limita «a chiarire le disposizioni delle leggi vigenti sulle cause dei santi e determina la procedura nell’eseguirle» (Card. Saraiva, Presentazione dell’istr. «Sanctorum Mater», 18 febbraio 2008, cit., n. 1), e che indica i disposti della Divinus perfectionis Magister e delle Normae servandae in cui si fonda ogni prescrizione dell’ISM, per comodità del lettore citerò abitualmente soltanto l’ISM.

18 «… viam edocemur qua, inter mundanas varietates, secundum statum condicionemque unicuique propriam, ad perfectam cum Christo coniunctionem seu sanctitatem pervenire possumus» (Giovanni Paolo II, cost. ap. Divinus perfectionis Magister, 25 gennaio 1983, cit., prooemium § 4).

19 Già presentata alla Congregazione delle Cause dei Santi (cfr. Congregatio de Causis Sanctorum, Index ac status causarum, Città del Vaticano, 1999, p. 364).

20 Vide infra § 6.

21 Cfr. J. Echevarría, Discorso all’apertura della Causa di Canonizzazione di Mons. Álvaro del Portillo nel Tribunale della Prelatura, nell’«Aula Höffner» della Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 20 marzo 2004, in «Romana». Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 38 (2004), pp. 48-51.

22 Cfr., ad es., cost. dogm. Lumen gentium, n. 24; decr. Christus Dominus, n. 16; Giovanni Paolo II, es. ap. post-sinodale «Pastores gregis» sul Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo, 16 ottobre 2003, passim.

23 Cfr. decr. «Ad gentes», de activitate missionali Ecclesiae, nn. 20 (nota 105) e 27 (nota 140); decr. «Presbyterorum ordinis», de Presbyterorum ministerio et vita, n. 10.

24 Cfr. cost. dogm. Lumen gentium, n. 27; decr. Christus Dominus, n. 8; Paolo VI, m.p. «De Episcoporum muneribus»: Normae Episcopis impertiuntur ad facultatem dispensandi spectantes, 15 giugno 1966, prooemium, in AAS, 58 (1966), pp. 467-472.

25 Cfr. Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, 7 ottobre 1967, cit., nn. 5-7; Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis recognoscendo (1ª Plenaria della Commissione: 18-23 marzo 1974), Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, «Canoni “de processibus”», n. 2, in Nuntia, 3 (1976), p. 9; J. Llobell, Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale, in Ius Ecclesiae, 3 (1991), pp. 431-477; Id., Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull’attuazione dei principi 6º e 7º approvati dal Sinodo del 1967, in J. Canosa (a cura di), I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico, cit., pp. 501-546; Javier Otaduy, La prevalencia y el respeto: principios de relación entre la norma universal y la particular, in Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, «Ius in vita et in missione Ecclesiae». Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici, in Civitate Vaticana celebrati diebus 19-24 aprilis 1993, Città del Vaticano, 1994, pp. 475-490.


Sul concetto di “decentramento” e gli altri ad esso collegati – “accentramento”, “centralizzazione”, “decentralizzazione”, ecc. -, cfr. inoltre, J.I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, cit., pp. 156-167; J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, Milano, 1989, p. 226-228; E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano, 1994, pp. 129-159, 199-201.

26 Cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. Divinus perfectionis Magister, 25 gennaio 1983, cit., n. 15.

27 Ibidem, n. I, 1. La natura “propria” di tale diritto è confermata dalla necessità di richiesta di un mero nihil obstat alla Congregazione delle Cause dei Santi, non una “commissione” della competenza (cfr. ISM, artt. 45-46).

28 Cost. ap. Divinus perfectionis Magister, 25 gennaio 1983, cit., prooemium § 9.

29 Cfr. Paolo VI, m.p. Sanctitas clarior, 19 marzo 1969, cit., nn. 9-15.

30 La normativa vigente non prevede tali tribunali interdiocesani per le cause di canonizzazione (cfr. le norme indicate in nota ).

31 Vide supra nota .

32 Cfr. ISM, art. 21.

33 Cfr. ISM, art. 41 § 1. Il § 2 adatta il prescritto alle Chiese orientali.

34 Cfr. J.L. Gutiérrez, La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nella dichiarazione del martirio, in Ius Ecclesiae, 3 (1991), pp. 645-670; Id., Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV), in Ius Ecclesiae, 5 (1993), pp. 545-574; Id., La certezza morale e le prove «omnino plenae», in J.L. Gutiérrez, Studi sulle cause di canonizzazione, Milano, 2005, pp. 175-191.

35 «La Sacra Congregazione, che nel trattare le Cause procede ad modum iudicii, è composta di tre uffici, e cioè: il primo Ufficio giudiziario …» (Paolo VI, cost. ap. «Sacra Rituum Congregatio», con cui la Sacra Congregazione dei Riti viene divisa in due Congregazioni, una per il Culto Divino e l’altra per le Cause dei Santi, 8 maggio 1969, n. 6, in AAS, 61 (1969), pp. 297-305). Nello stesso senso, ad es., cfr. ISM, art. 1 § 3 e art. 2.

36 Cfr. Card. Saraiva, Presentazione dell’istr. «Sanctorum Mater», 18 febbraio 2008, cit., n. 3, c). Oltre agli studi appena citati di Gutiérrez, vide anche H. Misztal, Le cause di canonizzazione: storia e procedura, trad. di A.Mª Martinelli e R. Chowaniec, Libreria Editrice Vaticana, 2005; A. Rocca, De canonizatione sanctorum commentarium, rist. anast., Roma, 2004; R. Rodrigo, Manuale per istruire i processi di canonizzazione, cit.

37 Cfr. CIC, cann. 331-333, 391 § 1, 1417 § 1, 1419 § 1; CCEO, cann. 43-45, 191 § 1, 1059 § 1, 1066 § 1; J. Hervada, Diritto costituzionale, cit., pp. 306-313.

38 Vide supra nota .

39 Cfr. CIC, cann. 1420 § 1, 1421; CCEO, cann. 1086 § 1, 1087.

40 Cfr. ISM, Tit. II, Cap. I e artt. 47 § 2, 53-55, ecc.

41 Cfr. ISM, ad es., artt. 19, 49, 50, 68 § 3, 76, 80 § 1, 94, 96, 2º, 99, 102.

42 Cfr., per tutti, C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, Torino, 2008, vol. 2, pp. 78-80.

43 L’espressione Corpus Iuris Canonici per riferirsi al diritto canonico vigente in tutta la Chiesa è stata usata in diverse occasioni, ad es. Giovanni Paolo II, Discorso in occasione della presentazione del «Codice dei Canoni delle Chiese Orientali», 25 ottobre 1990, n. 8, in AAS, 83 (1991), pp. 486-493; Id., Discorso al Simposio internazionale di Diritto Canonico organizzato dal Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei Testi Legislativi, 23 aprile 1993, n. 3, in AAS, 86 (1994), pp. 244-248. Sulla “centralizzazione normativa” vide supra nota .

44 Cfr., ad es., Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 2 ottobre 1944, in AAS, 36 (1944), pp. 281-290; Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1994, in AAS, 86 (1994), pp. 947-952; Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, in AAS, 98 (2006), pp. 135-138.

45 Le relative norme codiciali (cfr. CIC, cann. 1418, 1469 § 2; CCEO, cann. 1071, 1128 § 2) trovano puntuale sviluppo nell’ISM che – oltre alla menzione nell’art. n. 26, a) – dedica l’intero Titolo X alla «Procedura dell’Inchiesta Rogatoriale» (artt. 114-116).

46 D’altra parte, sebbene l’ISM non lo indichi espressamente, è anche applicabile (cfr. CIC, can. 1403 § 2; CCEO, can. 1057; ISM, art. 1 § 3) il disposto del can. 1558 § 2 CIC (cfr. CCEO, can. 1239 § 2): «i Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi e quelli che secondo il diritto del loro paese godono di egual beneficio, siano uditi nel luogo scelto da essi stessi».

47 Cfr. Normae servandae, 7 febbraio 1983, cit., n. 5, a).

48 Cfr. cost. ap. Pastor bonus, art. 124, 2º e 3º; Lp SAp 2008, artt. 35, 2º e 3º, 115 § 1; J. Llobell, Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell’incompetenza in questi processi, in Ius Ecclesiae, 2 (1990), pp. 721-740.

49 Cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, istr. «Dignitas connubii», da osservarsi nei Tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, 25 gennaio 2005, art. 9 § 2.

50 Cfr. cost. ap. Ut sit, cit., n. III. Sulla delimitazione del popolo delle prelature personali, cfr. G. Comotti, Somiglianze e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche, in S. Gherro (a cura di), Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa, Padova, 2002, pp. 79-114.

51 Cfr. J. Echevarría, Discorso all’apertura della Causa di Canonizzazione, 20 marzo 2004, cit. in nota .

52 Fra altre mansioni è giudice del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Membro della Congregazione delle Cause dei Santi.

53 C. Ruini, Discorso in occasione dell’apertura del processo di beatificazione del Servo di Dio Álvaro del Portillo, Vescovo Titolare di Vita e Prelato della Prelatura della Santa Croce e dell’Opus Dei, 5 marzo 2004, in Rivista Diocesana di Roma, 11 (2004), p. 552.

54 C. Ruini, Discorso in occasione della sessione di chiusura del processo istruttorio presso il Tribunale della Diocesi di Roma sulla vita e le virtù del Servo di Dio Álvaro del Portillo, Vescovo e Prelato dell’Opus Dei, 26 giugno 2008, in http://www.opusdei.it/art.php?p=28480.

55 Anche per le Chiese orientali: cfr. Segreteria di Stato, Rescritto di concessione alla Segnatura Apostolica della facoltà di dispensare dalle norme processuali del CCEO, 22 novembre 1995, Prot. N. 381.775, in J. Llobell, Il tribunale competente per l’appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata «tamquam in prima instantia ex can. 1683», in Ius Ecclesiae, 8 (1996), pp. 689-690, nota 2. La facoltà è stata confermata dalla Lp SAp 2008, art. 135, 2º.

56 Cfr. C. Ruini, Discorso in occasione dell’apertura, 5 marzo 2004, cit., p. 553; J. Echevarría, Discorso all’apertura della Causa di Canonizzazione, 20 marzo 2004, cit. in nota , p. 50.

57 Cfr. ISM, art. 43 § 1. Per i relativi testi, cfr. «Romana». Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 35 (2002), pp. 295-296; ibidem, 37 (2003), pp. 260-261; Rivista Diocesana di Roma, 10 (2003), pp. 1125-1126.

58 «Ottenuta risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede e di altri Dicasteri, consultati per le singole Cause, la Congregazione esamina nel Congresso ordinario se esistano elementi sufficienti per rilasciare il “nulla osta” da parte della Santa Sede» (Congregazione delle Cause dei Santi, Regolamento, Città del Vaticano, dicembre 2000, approvato dalla Segreteria di Stato il 15 febbraio 2001, art. 51 § 2, in R. Rodrigo, Manuale delle cause di beatificazione e canonizzazione, cit., pp. 460-490). Cfr. ISM, artt. 45-46; C. Ruini, Discorso in occasione dell’apertura, 5 marzo 2004, cit., p. 553.

59 Cfr. Rivista Diocesana di Roma, 11 (2004), pp. 549-553; «Romana». Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 38 (2004), pp. 48-51 e 80.

60 Cfr. http://www.opusdei.it/art.php?p=28480.