L’appartenenza dei fedeli laici alle comunità gerarchiche della Chiesa

 

 

 

Javier Canosa
Estratto dal volume:  Il fedele laico. Realtà e prospettive, a cura di L. Navarro – F. Puig, Giuffrè, Milano 2012, pp. 215-225.
 
Sumario:
1. L’appartenenza alla Chiesa e la dipendenza giuridica rispetto le comunità gerarchiche della Chiesa.- 2. La legittima autonomia della volontà del fedele laico in rapporto con la propria dipendenza giuridica rispetto una determinata comunità gerarchica della Chiesa.- 3. Tipologia delle variazioni di dipendenza giuridica rispetto le comunità gerarchiche della Chiesa.- 4. La missione dei laici, la legittima autonomia della volontà del fedele laico e la dipendenza giuridica rispetto le comunità gerarchiche della Chiesa.

1. L’appartenenza alla Chiesa e la dipendenza giuridica rispetto le comunità gerarchiche della Chiesa

Ogni fedele cristiano s’incorpora e appartiene alla Chiesa mediante la fede e il battesimo1 e lo fa “in aliqua particulari Ecclesia” Questa radicale appartenenza teologica sacramentale alla Chiesa universale nelle Chiese particolari è accompagnata, inoltre, da rapporti giuridici con delle comunità gerarchiche determinate. I fedeli, che attraverso la fede e il battesimo sono incorporati in modo immediato nella Chiesa2, sono, in maggioranza, fedeli laici. Sebbene l’appartenenza teologica sacramentale alla Chiesa non soffra modifiche, mutano invece de facto i rapporti e le dipendenze giuridiche con le specifiche comunità gerarchiche3.

A prescindere dei fenomeni migratori di massa, che richiedono un’attenzione particolare, è sempre più abituale che il fedele laico debba spostarsi in diversi momenti della sua vita e, fortunatamente, quasi senza eccezione, di solito trova la possibilità di partecipare alla celebrazione della Santa Messa, di ricevere il sacramento della Penitenza e altri aiuti spirituali ma anche di contribuire, con la propria indole secolare4, alla vita della Chiesa in ogni parte del mondo dove lui vada. In qualsiasi posto – sebbene lui non abbia lì il domicilio o il quasi domicilio – lui si trova nella “sua” Chiesa poiché essa è la Chiesa di Cristo, alla quale appartiene. Lui nella Chiesa non si considera straniero perché non lo è5.

Tuttavia, quando lo spostamento è stabile spesso determina un cambio di domicilio e, quindi, comporta un riflesso, non nell’appartenenza del fedele alla Chiesa, ma nella dipendenza giuridica rispetto le comunità gerarchiche della Chiesa6. Per cui, sebbene l’ingresso e la vita nella Chiesa universale si realizzino necessariamente in una Chiesa particolare, ciò non impedisce, ovviamente, né gli spostamenti temporanei né delle variazioni della dipendenza giuridica del fedele laico rispetto la comunità gerarchica territoriale (diocesi, prelatura territoriale, vicariato apostolico, amministrazione apostolica stabilmente costituita, ecc.) dove si era incorporato pienamente a Cristo mediante il battesimo o mediante la ricezione nella Chiesa cattolica. Si badi bene che il trasferimento geografico stabile non comporta sempre una mutazione assoluta di domicilio e quindi di dipendenza giuridica del fedele poiché il diritto canonico prevede che sia possibile avere diversi domicili, con la conseguente doppia o multipla dipendenza giuridica del fedele laico rispetto diverse comunità gerarchiche della Chiesa7.

2. La legittima autonomia della volontà del fedele laico in rapporto con la propria dipendenza giuridica rispetto una determinata comunità gerarchica della Chiesa

Tali variazioni nella dipendenza rispetto le comunità gerarchiche della Chiesa – ad esempio, non dipendere più di quella iniziale per passare a vincolarsi giuridicamente con un’altra o, rimanendo legato giuridicamente alla prima, incorporarsi anche ad una diversa -, sono motivate da molteplici ragioni, riconducibili perlopiù alla legittima autonomia della volontà del fedele, laico in questo caso. L’osservazione vale per strutture a base territoriale come per strutture a base personale8.

La legittima autonomia della volontà dei fedeli laici, che può dettare un’incorporazione ad un’altra circoscrizione ecclesiastica territoriale per ragioni di ordine familiare, lavorativo, spirituale, apostolico, ecc. (determinanti un cambio di domicilio e, conseguentemente, di dipendenza giuridica rispetto una nuova circoscrizione ecclesiastica), può anche originare l’incorporazione ad una comunità gerarchica personale (prelatura personale, ordinariato), restando fermo il legame con la circoscrizione ecclesiastica territoriale originaria.

In tutte le variazioni di dipendenza giuridica rispetto le comunità gerarchiche della Chiesa interviene necessariamente l’elemento volitivo, vale a dire, l’autonomia della volontà del fedele stesso o di un’altra persona. Si potrebbe ipotizzare il caso di un bambino appena nato e battezzato che cambia circoscrizione ecclesiastica poiché la sua famiglia si trasferisce altrove9. Lui non ha deciso di cambiare domicilio e quindi comunità gerarchica d’appartenenza, tuttavia, senza l’elemento intenzionale dei genitori, quel bambino non avrebbe mutato circoscrizione ecclesiastica. E’ vero che la volontà che interviene non è la sua, ma comunque ci vuole la concorrenza di una volontà idonea, come è in questa fattispecie, la volontà dei genitori.

Quale sia la preminenza che abbia la propria volontà e quale sia, nella propria volontà, lo spazio che prendano i motivi spirituali, diversi da altri motivi che potrebbero configurarsi come sociologici, di lavoro, di ordine familiare, ecc. non è una questione fissa, bensì dipendente di elementi vari.

3. Tipologia delle variazioni di dipendenza giuridica rispetto le comunità gerarchiche della Chiesa

Sta di fatto che, lasciando immutata la sua appartenenza alla Chiesa universale, il fedele laico può appartenere ad una o differenti comunità gerarchiche successivamente o simultaneamente, territoriali e personali a seconda di motivi di ordine diverso.

Volendo illustrare questa asserzione con degli esempi, trattiamo in primo luogo della variazione d’appartenenza successiva concernente le circoscrizioni territoriali. Tizio si trasferisce dal luogo dove ha abitato da sempre a una città che si trova in una diocesi diversa, con intenzione di rimanere stabilmente. Tale cambiamento geografico determina una cambiamento d’appartenenza di comunità gerarchica.

Una seconda possibilità si verifica allorché Tizio si trasferisce ma, pur desiderando stabilirsi nella nuova città, vuole tuttavia mantenere il domicilio nel luogo d’origine, dove ritorna regolarmente per rimanere per un tempo . In tal caso, può accadere che le comunità gerarchiche di appartenenza siano due, quella a quo e quella ad quem. E se ciò avviene in diversi luoghi, le comunità gerarchiche d’appartenenza possono diventare ancora di più. Non sembra che ci sia un limite a livello generale. Neanche tale circostanza verrebbe vista con sospetto, come se fosse conseguenza di una mancanza di comunione con il pastore della comunità gerarchica iniziale o come se determinasse un diluirsi dell’appartenenza alla comunità gerarchica. Se ciò talvolta può provocare questioni pratiche canoniche (ad esempio, di comunicazione e annotazione nei registri di alcuni sacramenti o fatti di rilevanza giuridica), a meno che non si tratti di un passaggio ad una chiesa sui iuris diversa10, la mutazione nella comunità gerarchica territoriale d’appartenenza, in generale, non richiede nessun intervento dell’autorità ecclesiale, se si tratta di fedeli laici. Lo spazio offerto all’autonomia legittima della volontà e pressoché totale.

Quando vengono considerate comunità gerarchiche personali, può accadere che un fedele laico appartenente ad una struttura personale diventi successivamente fedele di una struttura territoriale. Ad esempio, un laico del ordinariato per fedeli procedenti dell’anglicanesimo di Nostra Signora di Walsingham (Inghilterra) che in un secondo momento decida di appartenere ad una diocesi inglese11. Può anche succedere il contrario, cioè che un fedele laico di una struttura territoriale passi ad appartenere a una struttura gerarchica personale, come avverrebbe se un fedele della diocesi di Campos (Brasile) decidesse di incorporarsi all’amministrazione personale di S. Giovanni Maria Vianney di Campos12. Nel caso delle comunità gerarchiche personali nelle quali la giurisdizione dell’ufficio capitale non è esclusiva, il che accade negli ordinariati militari e nella Prelatura dell’Opus Dei, il fedele s’incorpora a tali circoscrizioni personali mantenendo sempre la dipendenza giuridica nella comunità gerarchica iniziale, territoriale o personale. Logicamente, è del tutto possibile che un laico appartenente ad una comunità gerarchica, anche personale, come ad esempio, l’ordinariato per fedeli procedenti dell’anglicanesimo di Nostra Signora di Walsingham, decida di arruolarsi nelle forze armate – britanniche, nell’ipotesi considerata – e quindi s’incorpori all’ordinariato militare della Gran Bretagna13 e, dunque, cominci ad appartenere a due comunità gerarchiche personali o più, se per esempio, il menzionato laico militare appartenente all’ordinariato militare della Gran Bretagna e all’ordinariato per fedeli procedenti dell’anglicanesimo di Nostra Signora di Walsingham s’incorporasse alla Prelatura dell’Opus Dei, che pure è una comunità gerarchica personale14.

4. La missione dei laici, la legittima autonomia della volontà del fedele laico e la dipendenza giuridica rispetto le comunità gerarchiche della Chiesa

Se per i chierici le mutazioni d’appartenenza alle strutture gerarchiche sono sottoposte a maggiori limitazioni dettate da ragioni riconducibili allo statuto proprio del chierico, lo statuto giuridico del laico comporta una maggiore autonomia della volontà che ha delle manifestazioni anche nell’appartenenza a comunità gerarchiche della Chiesa15. Così come sarebbe sbagliato affermare che la nuova incorporazione a una circoscrizione territoriale o personale implichi un cambiamento nella condizione di laico del fedele, o che determini una peculiare consacrazione, è altrettanto privo di fondamento sostenere che la volontà del fedele non intervenga nell’incorporazione a delle comunità gerarchiche, siano esse territoriali che personali, oppure che il ruolo della volontà debba limitarsi alla scelta di un presupposto sociologico che determini un cambiamento nella comunità gerarchica d’appartenenza. Occorre ricordare che l’approfondimento operato dal Concilio Vaticano II nell’ecclesiologia e nel diritto canonico riguardo la vocazione e la missione dei laici16 non consente più di considerare i laici come dei semplici soggetti passivi, ricevitori della cura pastorale prestata dai chierici, bensì corresponsabili nella missione della Chiesa. Si pensi a un professionista cattolico che scelga di contribuire con la sua perizia al sostegno della Chiesa in una comunità gerarchica giovane17, a una famiglia che si trasferisca ad un paese scristianizzato per collaborare nella plantatio Ecclesiae, oppure a un fedele laico orientale della diaspora, appartenente ad una eparchia di una chiesa sui iuris, maronita ad esempio, che decida di stabilirsi in un territorio della Terra Santa per motivi ecclesiali, come può essere consolidare la presenza dei cristiani nella loro patria18. Tale nuova appartenenza, quando maggiore è la consapevolezza, “non solo non intacca l’unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, ma contribuisce a dare a questa unità l’interiore diversificazione propria della comunione”19.

L’autonomia della volontà dei laici può comportare delle determinazioni concernenti l’appartenenza alle comunità gerarchiche della Chiesa. La consapevolezza della propria missione ecclesiale non può essere esclusa come una causa all’origine di tali decisioni se si parte da una ecclesiologia che veramente tenga conto del ruolo attivo dei laici nella Chiesa.

 

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1 Cf. G. Gänswein, Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur – Zur Rezeption und Interpretation der rechtlichen Bestimmungen über die Kirchenzugehörigkeit im Codex Iuris Canonici von 1983, in “Ius Ecclesiae” 9 (1997), pp. 47-79.

2 Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione “Communionis notio” (Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio), 28 maggio 1992, in AAS 85 (1993) 838-850, n. 10.

3 Uso l’espressione “comunità gerarchica” quale “comunità di fedeli strutturate gerarchicamente”. Le comunità gerarchiche “partecipano alla struttura essenziale della Chiesa in quanto realtà visibile. Perciò nel loro essere ed agire la dimensione comunitaria e quella gerarchica si trovano inseparabilmente unite: nella struttura essenziale di queste istituzioni si riflette che «il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro» (LG, 10b). Di conseguenza, una comunità di fedeli di questa natura non si può costituire senza che in essa vi sia una Gerarchia, strutturalmente necessaria perché esista una partecipazione alla Chiesa come istituzione. Viceversa, benché la Gerarchia in se stessa sia indubbiamente un soggetto giuridico che rappresenta la Chiesa come istituzione, è solo in riferimento all’insieme dei fedeli (inclusi naturalmente gli stessi membri della Gerarchia) che si configura una comunità gerarchica” (C. J. Errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, Giuffrè, Milano 2009, pp. 291-292). Nel testo vengono utilizzate le espressioni “struttura gerarchica” e “circoscrizione ecclesiastica” in senso equivalente a “comunità gerarchica”, sebbene esistano lievi variazioni di contenuti semantici fra di esse (cf. ibid, pp. 291-292, nota 3).

4 Sulla secolarità come elemento configurante della condizione laicale, cf. L. Navarro, Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona, Apollinare Studi, Roma 2000, pp. 108-113 e A. L. González Alonso, L’«Indoles Saecularis» nel Coetus Studiorum «De laicis»: fedeltà al Concilio, in questo stesso volume. Anche, cf. D. G. Astigueta, Los laicos en la discusión teológico-canónica desde el Concilio al CIC 83, in “Periodica” 90 (2001), pp. 562-563.

5 Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione “Communionis notio” (Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio), 28 maggio 1992, cit., n. 10

6 Can. 107 § 1 CIC: “Tum per domicilium tum per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur”; can. 916 § 1 CCEO: “Et per domicilium et per quasi-domicilium suum quisque proprium Hierarcham loci et parochum Ecclesiae sui iuris, cui ascriptus est, sortitur, nisi aliter iure communi cavetur”. Sulla diversa portata del termine “appartenenza” quando è riferito alla Chiesa e quando è riferito a delle circoscrizioni ecclesiastiche, cf. J. Miras, Objetividad de los criterios canónicos de delimitación de circunscripciones eclesiásticas, in P. Erdö, P. Szabó (a cura di), Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico. Il Diritto Canonico di fronte al terzo millennio. Atti dell’XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali (Budapest, 2-7 settembre 2002), Szent István Társulat, Budapest 2002, pp. 487-488.

7 Cf. M. Delgado, El domicilio canónico, EUNSA, Pamplona 2006, pp. 75-82.

8 Su questi due tipi di circoscrizioni si vedano in G. Calabrese, Ph. Goyret, O. F. Piazza (eds.), Dizionario di Ecclesiologia, Città nuova, Roma, 2010, le voci di A. Cattaneo, Circoscrizioni territoriali (pp. 234-246) e Circoscrizioni personali (pp. 221-234).

9 Can. 105 § 1 CIC: “Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium ilius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium.”; can. 915 § 1 CCEO: “Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subditus est; infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus etiam proprium domicilium”.

10 Per tale passaggio (da una Chiesa cattolica sui iuris ad un’altra Chiesa cattolica sui iuris oppure alla Chiesa Latina) è richiesto l’intervento della Santa Sede o la licenza presunta, ottenibile se i Vescovi a quo e ad quem hanno dato il loro assenso. In ogni caso, l’autonomia della volontà del fedele è decisiva, come ebbi opportunità di segnalare in La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1º del Codice di diritto canonico. Alcune note su un rescritto della Segreteria di Stato, in “Ius Ecclesiae” 5 (1993), pp. 613-631. Si veda anche M. Brogi, Licenza presunta della Santa Sede per il cambiamento di Chiesa ‘sui iuris, in “Revista Española de Derecho Canónico” 50 (1993), pp. 663-666 e D. Salachas, L’appartenenza giuridica dei fedeli a una Chiesa orientale sui iuris o alla Chiesa latina, in “Periodica” 83 (1994), pp. 28-38.

11 Congregation for the Doctrine of the Faith, Decree of erection of the Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham, 15 January 2011, n. 10. “(…) If a member of the faithful wishes to leave the Ordinariate, he must make such a decision known to his own Ordinary. He automatically becomes a member of the Diocese where he resides. In this case, the Ordinary will ensure that the Diocesan Bishop is informed”. Per il menzionato Ordinariato, cf. www.ordinariate.org.uk. Sugli ordinariati per fedeli procedenti dell’anglicanesimo, la norma vigente è Benedetto XVI, cost. ap. Anglicanorum coetibus, 4 novembre 2009, in AAS 101 (2010) 985-990. In dottrina, fra altri, J. I. Arrieta, Gli ordinariati personali, in “Ius Ecclesiae” 22 (2010), pp. 151-172.

12 Congregazione per i Vescovi, Decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale “San Giovanni Maria Vianney”, 18 gennaio 2002, in AAS 94 (2002) 305-308. Cf. in dottrina, G. Incitti, Note sul decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney, in “Ius Ecclesiae” 14 (2002), pp. 849-860.

13 The Military Ordinariate of Great Britain, Statutes of the Bishopric of the Forces of Great Britain, n. V, in “Ius Ecclesiae” 1 (1989), pp. 786-791.Cf. Giovanni Paolo II, cost. ap. Spirituali militum curae, 21 aprile 1986, in AAS 78 (1986) 481-486. Sugli ordinariati per la cura pastorale dei militari si veda, fra gli altri autori, E. Baura, Legislazione sugli ordinariati castrensi, Giuffrè, Milano 1992.

14 Si vedano i nn. 6 e 27 del Codex Iuris Particularis Operis Dei, cioè, gli statuti emanati della Sede Apostolica (cf. can. 295 § 1 e Giovanni Paolo II, cost. ap. Ut sit [costituzione della Prelatura personale dell’Opus Dei], 28 novembre 1982, in AAS 75 [1983] 423-425) in A. De Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J. L. Illanes, L’itinerario giuridico dell’Opus Dei: storia e difesa di un carisma, Giuffrè, Milano 1991.

15 Cf. E. Caparrós, The manifestation of the Will of the Faithful in the Context of Anglicanorum coetibus and other Ecclesiastical Circumscriptions, in corso di stampa. Va osservato che “il discorso sull’appartenenza ad una determinata Chiesa locale possiede anche una dimensione giuridica differente nel caso dei fedeli laici e dei chierici incardinati, a causa della differente posizione teologica e canonica che ciascuno di loro occupa nella Chiesa. Il ruolo determinativo dell’appartenenza diocesana che, nel caso del laico, corrisponde al domicilio, passa, per il chierico all’istituto dell’incardinazione, che soprattutto significa (l’incardinazione) un genere di associazione con le diocesi di “maggiore” portata che quella del laico, come rivela il loro differente statuto giuridico. E tuttavia, chierici e laici appartengono univocamente alla diocesi: come si sa, questo è un principio di portata costituzionale. Non è dato, infatti, affermare che un chierico appartenga più del laico alla diocesi senza urtare frontalmente contro l’impianto basilare della dottrina del Concilio Vaticano II a proposito dell’uguaglianza fondamentale di tutti i fedeli nella comunione ecclesiale, ripreso in seguito dai cann. 204-208.” (J. I. Arrieta, Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale, in P. Erdö, P. Szabó [a cura di], Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico, cit., pp. 414-415).

16 Cf. in dottrina fra gli altri, M. De Salis, Laicato, in G. Calabrese, Ph. Goyret, O. F. Piazza (eds.), Dizionario di Ecclesiologia, cit., pp. 784-798 e J. R. Villar, La participación de los cristianos laicos en la misión de la Iglesia, in “Scripta Theologica” 33 (2001), pp. 649-664.

17 Avvalendosi magari anche di strumenti giuridici canonici come sono delle convenzioni. Cf. T. Blanco, Il servizio in missione dei fedeli laici, in “Ius Ecclesiae” 15 (2003), pp. 574-584, a proposito di Conferenza Episcopale Italiana, Consiglio Episcopale Permanente – Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, in “Ius Ecclesiae” 15 (2003), p. 574.

18 Cf. Sinodo dei Vescovi, Assemblea Speciale per il Medio Oriente, Decima proposizione in Idem, Elenco finale delle Proposizioni (26 ottobre 2010) in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm.

19 Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione “Communionis notio” (Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio), 28 maggio 1992, cit., n. 16. In questo senso, a proposito del contributo alle proprie diocesi dei fedeli laici appartenenti anche alla Prelatura dell’Opus Dei, cf. C. Ruini, Il servizio della prelatura dell’Opus Dei alle diocesi, in E. Baura (a cura di), Studi sulla Prelatura dell’Opus Dei. A venticinque anni della Costituzione apostolica “Ut sit”, EDUSC, Roma 2008, pp. 132-133.