Codice di Diritto Canonico, cc. 265-266, 294-297 (it)

Giovanni Paolo II, Codice di Diritto Canonico, 25-I-1983, AAS 75 (1983) Pars II

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LIBRO II IL POPOLO DI DIO
PARTE PRIMA I FEDELI
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TITOLO III I MINISTRI SACRI O CHIERICI
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CAPITOLO II
L’ASCRIZIONE DEI CHIERICI O INCARDINAZIONE

Can. 265 – Ogni chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbiano la facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi.

Can. 266 – §1. Uno diviene chierico con l’ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella prelatura personale al cui servizio è stato ammesso.

§2. Il professo con voti perpetui in un istituto religioso oppure chi è stato incorporato definitivamente in una società clericale di vita apostolica, con l’ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nell’istituto o nella società, a meno che, per quanto riguarda le società, le costituzioni non prevedano diversamente.

§3. Il membro di un istituto secolare con l’ordinazione diaconale viene incardinato nella Chiesa particolare al cui servizio è stato ammesso, a meno che, in forza di una concessione della Sede Apostolica, non venga incardinato nell’istituto stesso.

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TITOLO IV

LE PRELATURE PERSONALI

Can. 294 – Al fine di promuovere un’adeguata distribuzione dei presbiteri o di attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o pcr le diverse categorie sociali, la Sede Apostolica può erigere prelature personali formate da presbiteri e da diaconi del clero secolare, udite le conferenze dei Vescovi interessati.

Can. 295 – §1. La prelatura personale è retta dagli statuti fatti dalla Sede Apostolica e ad essa viene preposto un Prelato come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini con il titolo del servizio della prelatura.

§2. Il Prelato deve provvedere sia alla formazione spirituale di coloro che ha promosso con il predetto titolo, sia al loro decoroso sostentamento.

Can. 296 – I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa; il modo di tale organica cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con precisione negli statuti.

Can. 297 – Parimenti gli statuti definiscano i rapporti della prelatura personale con gli Ordinari del luogo nelle cui Chiese particolari la prelatura stessa esercita o intende esercitare, previo consenso del Vescovo diocesano, le sue opere pastorali o missionarie.
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http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM