Personal Ordinariates Juan Ignacio Arrieta (English)

The Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus (AC), promulgated by the Holy Father Benedict XVI on the fourth of November 20091, establishes in canon law a new personal ecclesiastical circumscription: personal Ordinariates. This circumscription is on the whole similar to other personal circumscriptions that already exist in the Catholic Church – military Ordinariates, personal Prelatures, Ordinariates for the faithful of the Eastern rites –, but it is new on account of the “type” of factors that were taken into consideration when planning it and also, therefore, in the fundamental lines of its structure, which show the originality of the ecumenical horizon in which it is situated.

As a whole, the legislative provision is made up of two documents, which are interconnected but which have a different juridical value. The first is an apostolic constitution that establishes ex novo the structure of the personal Ordinariate. This is a pontifical document of the highest level of canonical legislation, which is then developed in Complementary Norms (CN) of a lower level2, approved by the Pope but promulgated by the Congregation for the Doctrine of the Faith, which will be the Dicastery entrusted with erecting the Ordinariates, with dictating the specific Complementary Norms of each Ordinariate, and above all, with following over time the ordinary vicissitudes of the new Ordinariates, in a way similar to how the Congregation for the Evangelization of Peoples (Propaganda Fide) follows the ecclesiastical circumscriptions located in mission territories.

1.– Important Priority of the Ecumenical Context

The principal dimension in which it is necessary to evaluate the provision that concerns us is, therefore, the ecumenical one. This statement serves both to recall the reasons that prompted it and the more significant contents of the pontifical document.

The establishment of personal Ordinariates is not an initiative that originally arose within the purview of the Catholic Church. It is rather the response of the Church “to the many requests that have been submitted to the Holy See from groups of Anglican clergy and faithful in different parts of the world who wish to enter into full visible communion”3. This fact, confirmed both by the Catholic and the Anglican side, is important for understanding the provision in the ecumenical context. This is what emerges from the contextual presentation of the news given in Rome by the Prefect of the Congregation of the Faith and at the same time in London, with a joint statement issued by the Anglican Archbishop of Canterbury and the Catholic Archbishop of Westminster4.

The Prefect of the dicastery that for years has advanced the study of the question pointed out that this concrete gesture is the result of “trying to meet the requests for full communion that have come to us from Anglicans in different parts of the world in recent years in a uniform and equitable way. With this proposal [the new juridical structure] the Church wants to respond to the legitimate aspirations of these Anglican groups for full and visible unity with the Bishop of Rome, successor of St. Peter”5.

More generally, the recent Apostolic Constitution is a concrete result of the ecumenical dialogue that has progressed for years in an atmosphere of growing trust and hope. Therefore, in the present circumstances, it has opportunely been recalled how the conciliar decree on ecumenism sought to affirm that among the communities separated from the Catholic Church at the time of the Reformation “in which Catholic traditions and institutions in part continue to exist, the Anglican Communion occupies a special place”6.

The appreciation of the common patrimony of faith represents, as we will see, one of the important characteristics of the new provision. In this sense, the Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith expressed the hope that the Anglican clergy and faithful who desire union with the Catholic Church will find through the structure now prepared “the opportunity to preserve those Anglican traditions precious to them and consistent with the Catholic faith”7.

The uniqueness of the Vatican response to all these requests is rooted in the possibility that is now open in an institutional manner to be able to achieve a “corporate incorporation to the Church of Rome. Without prescinding, obviously, from the individual dimension that characterizes the act of faith, the possibility is now recognized of receiving into the Church organized groups of Anglican faithful, maintaining precisely certain elements of their own liturgical and spiritual identity, and above all something of their own social structure as a group.

The pastoral experience of group incorporations in the Church is not new because in recent years “there have been groups of Anglicans who have entered while preserving some “corporative” structure. Examples of this include, the Anglican diocese of Amritsar in India, and some individual parishes in the United States which maintained an Anglican identity when entering the Catholic Church under a “pastoral provision”8 adopted by the Congregation for the Doctrine of the Faith and approved by Pope John Paul II in 1982”9.

These experiences have allowed the Holy See in recent years to be able to evaluate the concrete pastoral problems inherent in these so-called “corporate” unions, not least the problem regarding the personal position of Anglican pastors who, having attained full communion, continue their ministerial activity and are admitted to Holy Orders. The various questions involved have been studied in depth in view of being able to sketch a juridical structure tailored to pastoral needs of this kind.

Let us briefly consider some of the concrete needs of such corporate unions in order to be able to understand better the response given by the legislator in the recent documents.

2.– Postulates of the Special Pastoral Work

a) The Sacramental Structuring of the Communities

The reception of these groups into the Catholic Church poses, first of all, a requirement that the community have a structure in itself. Because the Church is a hierarchical structure, resulting from the interaction of the Sacrament of Baptism – common to all the faithful – with the Sacrament of Order, which confers on the ordained the ministerial functions, it is necessary that a community be articulated in a hierarchical form in order that it may become an “ecclesially structured” group: it has to be structured in conformity with Holy Orders10.

The groups coming from Anglicanism, at the moment of their entry into communion with the Catholic Church, are groups of the baptized gathered around someone who exercised “ministerial functions” for them, but these functions were not supported by the Sacrament of Order. There is a “ministry”, but the community is not “hierarchically vertebrate”, which comes from Holy Orders. In Catholic ecclesiology, the basic ministerial functions are articulated beginning with the Sacrament of Order11, which functions as the determinative factor of the hierarchy.

Now, “structuring” the group signifies “constituting” the necessary sacramental basis of the ministerial functions through the ordination of the ministers; this “sacramental basis” can be different depending on the type of “structure” that is intended to be established. In the case, for example, of the “Pastoral Provision” till now existing in the United States, it was sufficient to configure personal parishes, which were then integrated in the respective dioceses: the structural problem was thus limited to the priestly ordination of the pastors (cann. 150, 521 § 1 CIC).

Now, instead, by instituting the personal Ordinariates as a jurisdiction with a certain autonomy, it is not enough to create pastors; it is also necessary to establish ministers who will assume “episcopal functions”, something which does not necessarily mean instituting them in the rank of the episcopate, because it is sufficient to confer on them the quasi-episcopal juridical power that is sufficient for the roles of leadership and governance of the group of the faithful that forms the Ordinariate.

In the Catholic Church, however, sacramental ordination is not a subjective right of the baptized: it is an autonomous choice of the competent Authority that comes at the end of a process of formation and discernment; it is a journey that requires “time” even if the Authority can always dispense for a just cause (can. 90 § 1 CIC).

The Congregation for the Doctrine of the Faith, or another designated Authority, will therefore have to examine the requirements for ordination of those who were ministers in the Anglican Communion and who intend to exercise the ministry in the Catholic Church, and the norms now given indicate the concrete requirements that will have to be checked (n. VI § 1 AC, art. 6 § 2 CN).

b) The Spiritual Identity of the Group

A second requirement posed by the entrance of these groups regards the recognition and the juridical tutelage of the liturgy and other elements of spirituality and worship which have marked over time the identity of these communities, welcoming fully in the Catholic Church a spiritual heritage which has matured historically in the Anglican tradition.

At the center of the dialogue that led to the promulgation of the norms that we are considering was, on the part of the Catholic Church, the appreciation that these liturgical traditions, developed in the heart of the Anglican Communion, effectively represent an element of diversity that enriches the Catholic Church.

As a consequence, it will be necessary to obtain the approbation of the Holy See for the pertinent liturgical books (n. III AC)12, an area in which a fair amount of experience was gained with the approbation on the part of the competent Dicasteries of “The Book of Divine Worship” prepared in the United States for the “Pastoral Provision”13.

Moreover, the ecclesial identity of these communities in terms of their liturgical profile will have to find the necessary juridical tutelage in order to avoid wrongful “forced” assimilations. Precisely such a requirement justifies some precautions adopted by the published norms in relation to the exercise of the power of the diocesan Bishop with respect to the institutional development of the personal Ordinariates (n. VIII AC, art. 14 CN).

c) The Structural Limit of not being a “Church sui iuris

The starting up of these personal structures involves, therefore, the recognition of new rites and liturgical forms14, but not of a new “rite” of membership; rather, we are dealing with a liturgy that will coexist within the Latin-rite Church along with the variety of other rituals that are present in it, such as, for example, the Ambrosian rite in the area of Milan. Something similar, from this point of view, was signified by the promulgation of the motu proprio Summorum Pontificum15 in regard to the liturgy prior to 1970.

With the establishment of personal Ordinariates, the Holy See has not by any means intended to create new “Churches sui iuris” similar to those created for the communities of the East that, beginning in the sixteenth century, entered into communion with the Church of Rome. The groups of the faithful coming from Anglicanism that now come to Catholic communion belong in full to the Latin-rite Church and the structure designed for them – that of the personal Ordinariates – does not constitute a Church “in se”, but is rather an entity of the Latin-rite Church, which comes under the discipline of the Code of Canon Law (CIC) in whatever is not established to the contrary. One can understand the reason for a structural limit of this kind from an ecumenical perspective as well16. The technical solution of the “Church sui iuris”, adopted at moments in history in which there were poor relationships with other Christian denominations, would actually be a clear deterrent to the ecumenical progress which for years has been inspired by a rather different orientation.

The personal Ordinariates that are erected will not make up, therefore, a “Church sui iuris”. Each of them will have its own autonomy and will depend directly and immediately on the Apostolic See. Neither will there be any kind of “personal bond” analogous to that which ties the Oriental Catholic faithful to their own rite in a stable manner. The mere fact that an explicit request is necessary to belong to an Ordinariate and consequently, the freedom to make a choice not to join it, or to abandon it at a later time without the need for a dispensation of any kind, clearly indicate the differences with the Oriental ritual Churches17.

d) A Solution with a Process Perspective

Finally, another pastoral requirement of the present undertaking seems to come from the fact that the insertion of these communities into the Church has the character of a process protracted in time.

Unlike other kinds of pastoral necessities for which personal ecclesiastical circumscriptions have been used, in the present case the pastoral problem before us is not resolved only by the juridical act of erection of the personal Ordinariates. Yes, this erection begins the process of integration, but afterwards it will be necessary to monitor it attentively and channel it in the right direction. From a structural point of view, rather than that of the personal act of faith, the erection of the Ordinariate is not the end, but the point of departure for a journey of consolidation in the Catholic faith for the communities.

This fact is noticeable in the norms through the particular role assumed by the Congregation for the Doctrine of the Faith as regards the institutional aspects of the Ordinariates as well as the following of these structures, which the Congregation will have to carry out on an ongoing basis. Therefore, from this perspective, what arises spontaneously is a comparison with the institutional role assumed from the beginning by the Congregation for the Evangelization of Peoples in the sphere of the mission structures.

These then are some of the pastoral requirements that have tried to be addressed by sketching a new institutional structure to receive these groups coming from Anglicanism. Let us now look at the characteristics which this structure has adopted, indicating first of all its doctrinal context.

3.– The Ecclesiological Context of the Personal Ordinariates

In order to adequately understand the personal Ordinariates as an institution, it is necessary to consider the ecclesiological framework in which all the personal circumscriptions of the Latin-rite Church are currently situated18. As is well known, this framework was not sufficiently clear at the time of the promulgation of the Code in 1983. At that time, there was an inability to understand the way in which the idea of “particular Church”, around which the ecclesiology of Vatican II had been formulated, was applicable or not to these personal circumscriptions; what they had in common with these categories and what distinguished them was not understood.

For this reason, the institution of personal Prelatures was at that time distanced from the section on particular Churches19, while the organization of military pastoral work was even left out of the Code. Years later, therefore, the Apostolic Constitution Spirituali militum curae20 was promulgated, which responds to the needs for pastoral care of the armed forces.

Since then, however, the doctrinal framework has much changed, and in various ways the relevant conciliar Magisterium was deepened. It now appears clear that not all the hierarchical structures that the Church uses to group the faithful around their own Pastors are theologically the same; moreover, the aggregation of the faithful does not come about in these structures in the same way or for the same reasons, principally because not all the structures correspond to the theological idea of particular Church21.

In fact, while some of these hierarchically structured communities are particular Churches, others instead are not because access to them does not come about by reason of the Sacrament of Baptism as “efficient cause”. Indeed, it is not the same to belong to a structure “because” of Baptism (ontological reason) than to belong to it “from the moment” of Baptism (temporal reason). In this perspective, the structures that are not particular Churches appear as complementary structures22.

These differences were taken up in comprehensive terms in 1992 by the letter Communionis Notio of the Congregation for the Doctrine of the Faith, a text of singular importance that synthesizes the central principles of Catholic ecclesiology. For what concerns us here, the document contains two fundamental statements, which it is not possible now to discuss in detail, but which are as follows: first, that the incorporation into the Church of the baptized takes place in a particular Church23, that is, that immediate incorporation, so to speak, into the universal Church alone does not exist, because the universal and the particular of the Church are two corresponding dimensions.

The other fundamental statement is the indication that, in addition to the particular Churches into which the faithful are incorporated by the Sacrament of Baptism, there are hierarchical structures for specific pastoral tasks that belong ecclesiologically – says Communionis Notio – to the “logic” of the universal Church, even if their members, inasmuch as they are baptized, are members of particular Churches for the preceding reason24.

To this kind of structure would belong, precisely, the personal ecclesiastical circumscriptions, and concretely the personal Ordinariates25, as also the personal Prelatures and the military Ordinariates. None of these institutions are particular Churches and, therefore, with the profession of faith, the faithful baptized originally in Anglicanism, including also the ministers who later will be ordained, are received “in” a particular Church, which will necessarily be that of the respective domicile (can. 107 § 1 CIC), and they will remain in that particular Church even after having indicated their wish to belong to the personal Ordinariate created for them.

Later on we will return to other elements related to this. For now let us move on to a more technical consideration of the structural elements of the personal Ordinariates, as they appear in the founding documents.

4.– The Canonical Structure of the Personal Ordinariates

The Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus establishes a personal ecclesiastical circumscription that is supra-diocesan and national in scope, even if the possibility is foreseen of establishing more than one Ordinariate in the same country (nn. I §§ 1-2 AC). The individual personal Ordinariates will then be erected by decree of the Congregation for the Doctrine of the Faith (nn. I § 1, XIII AC), will depend hierarchically on it, and will follow the canonical norms common to the Latin-rite Church in whatever is not contrary to the Apostolic Constitution, the common Complementary Norms, and the specific Norms given for each Ordinariate (n. II AC; art. 1 CN), taking into account the normative hierarchy proper to canon law.

a) A Complementary Personal Circumscription

The personal Ordinariate appears to take its name from the circumscription occupied with specialized pastoral activity with the military, namely, the military Ordinariates. Such a comparative approach, however, would be rather superficial because there are substantial differences between these two kinds of personal circumscriptions, beginning with the juridical manner of erecting them26, or the configuration of the power of the Ordinary as vicarious.

Beyond the name, only with difficulty can one say that the two institutions are equal, also because under more fundamental theological aspects, such as the voluntary character of the ascription of the faithful coming from the Anglican Communion, the personal Ordinariate is instead similar to other personal structures27. However it may be, the fundamental ecclesiological and canonical category is that of n. 16 of Communionis Notio that joins together all the personal hierarchical structures: personal Prelatures – which is the more comprehensive category – military Ordinariates, personal Ordinariates and also Latin-rite Ordinariates for the care of Oriental Catholic faithful lacking a hierarchy of their own rite in their country28. All these structures possess equal theological and juridical characteristics, even if among them there are secondary differences because of the diverse pastoral needs to which they are directed.

The personal Ordinariate consists of a coetus fidelium [group of the faithful] entrusted to the spiritual care of a proper Pastor assisted by his presbyterate. Pastor, presbyterate and faithful are the three “subjective” elements of every hierarchical community – including those discussed in Communionis Notio n. 16 – even though they are not by themselves enough to constitute a particular Church. The personal Ordinariates, therefore, like the other structures we have mentioned, are not true “Churches”; that is, they are not particular Churches, as are, for example, the dioceses. For this reason, the faithful belonging to the Ordinariate necessarily belong to the Church of their respective domicile.

b) The Pastor of the Ordinariate

As a rule, the personal Ordinary nominated by the Roman Pontiff as the head of an Ordinariate will not be a Bishop (n. IV AC)29, even though he will have to exercise the same “episcopal functions” from the point of view of juridical effectiveness. This preclusion, as is obvious, is not a limit willed by the legislator, but is rather a consequence of the married condition of the clergy which, at least at the beginning, will have to take charge of these communities.

Another characteristic of the Ordinary is the configuration of his jurisdiction as “vicarious” of the Roman Pontiff (n. V, b AC). This factor indicates a difference with the type of power of the Pastors in charge of other personal circumscriptions, which is always a “proper” power30. This choice evokes the so-called “missionary” structures (can. 371 § 1 CIC) that depend on the Congregation for the Evangelization of Peoples, which, however, are “particular Churches” said to be “in formation”.31

A problem is posed by art. 4 § 1 CN when, in mentioning only some of the canons that outline the powers of Bishops, it seems to establish only a partial equivalence of the personal Ordinary to the diocesan Bishop. The norm cannot be interpreted in the strict sense because that would not be consistent with the Apostolic Constitution, which declares to be applicable to the Ordinary other canons that are not mentioned – those relating to the obligation of the quinquennial report or the ad limina visit (cann. 399-400 CIC) –, and above all those others which entrust to the diocesan Bishop the legislative, executive and judicial power over his proper jurisdiction (cann. 381, 391 CIC), concerning which the norm is obviously not intended to deprive the Ordinary.

One gets the impression that this misunderstanding is the result of a strict reading of can. 381 § 2 CIC32 and of the fact that the Ordinary is not a Bishop. In order, however, for there to be an equivalence ex natura rei with the diocesan Bishop, it is not necessary that the Ordinary be a Bishop33. It is clear that he will not be able to perform the kind of acts that regard a sacramental condition which he does not possess: obviously, he will not be able to celebrate pontifical functions nor ordain his own priests; however, he will instead have to sign the “dimissorial letters” so that a Bishop can ordain and incardinate candidates into the Ordinariate.

The personal Ordinary, therefore, is substantially equivalent to the diocesan Bishop. Moreover, he is indicated as a member by right of the respective Episcopal Conference, with the duty of coordinating pastoral activity with the Conference (art. 2 CN) and with each of the diocesan Bishops (art. 3 CN). As is well known, while they are called “Episcopal”, the Conferences in fact gather the “Pastors” that are in charge of the episcopal circumscriptions of a nation, even though some of them are not bishops, which occurs frequently in mission countries34. For the same reason, no difficulties are created by making former Anglican bishops, who may be members of the Ordinariate, equivalent to retired bishops (art. 11 § 4 CN). The law does not say it, but it seems necessary to hold that this solely regards the Anglican bishops who are ordained priests once they have attained communion35.

c) The Presbyterate of the Ordinariate

In the exercise of his own mission, the Ordinary is assisted by a presbyterate proper to the Ordinariate (n. VI § 4 AC). It is formed both by former Anglican ministers received into the Catholic Church and then ordained36 and, at a later time, by priests coming from the coetus fidelium itself, formed in the Centers of formation proper to the Ordinariate and then incardinated into it (n. VI § 3 AC, art. 4 § 2 CN)37. In fact, the Ordinary can erect, in keeping with law, a house of formation with its own Program of Priestly Formation (art. 10 § 3 CN) and its own formation program (art. 12 § 2, c CN)38. For the clergy of the Ordinariate, exceptions in the disciplinary regime are also foreseen (art. 7 CN), and forms of the clergy’s collaboration with the diocesan clergy are also indicated (art. 9 CN).

Regarding the clergy incardinated in the circumscription, a particularly delicate point regards the discipline of celibacy. Here also there has been an attempt to reconcile the needs that can initially appear at the time of the creation of the Ordinariate and what is desirable to happen in the future. Initially, the groups proceeding from Anglicanism bring their own “ministers”, generally married, who will have to be dispensed from celibacy in order to be ordained as priests (n. VI § 1 AC). At a later time, however, it is expected that these ministers will be succeeded by clerics formed in the houses of formation of the Ordinariates, who have received the gift of celibacy. Possible exceptions are foreseen, as well as the eventuality of asking for a dispensation from the Holy Father39, but the direction taken by the norm is clear in ratifying in this regard the discipline of the Latin-rite Church (n. VI § 2 AC); it otherwise would not augur well for the formation of the seminarians of the Ordinariate together with those of the local diocese (n. VI § 5 AC; art. 10 § 2 CN).

d) The Faithful of the Ordinariate

Membership in the personal Ordinariate is reserved to the faithful baptized in Anglicanism, or its related bodies, and to those who receive the Christian faith and are baptized in the Ordinariate itself (n. I § 4 AC). Other faithful cannot be a part, obviously, except by dispensation (art. 5 § 1 CN). In every case, such persons “must manifest this desire in writing” (n. IX AC); therefore, a “voluntary” and “explicit” adherence to the personal Ordinariate is required, which, as such, is something essentially “different” from the adherence to the Catholic Church through the profession of faith.

The documents lack clarity concerning the membership of the faithful in the particular Church of their respective domicile. The texts neither affirm nor deny such a double membership – in the Ordinariate and in the diocese – which represents a basic element for defining the responsibility of the various pastors. However, even though the texts are silent, there is no doubt that what is declared by the letter Communionis Notio is applicable to the personal Ordinariate, and therefore that, with the profession of faith, the ex-Anglican faithful are incorporated into the particular Church of their domicile and are entrusted to its Pastor, while with the voluntary request and the enrollment in the apposite register (n. IX AC, art. 5 § 1 CN), they are inserted in the personal Ordinariate and entrusted to the special pastoral care of the Ordinary. This last choice is one that some people will probably not want to carry out and which, in any case, could be withdrawn if necessary at a later time, abandoning the personal Ordinariate.

It is striking, therefore, that the opposite was affirmed at the time of the presentation of the new structure40, because direct membership in the Universal Church is not conceivable in Catholic ecclesiology.

By now, the old thesis which argued for the associative and non-hierarchical nature of the institutions that provide for the voluntary adherence of their members has been surpassed. This had been maintained by some in the past with regard to the kind of personal Prelature in which the faithful are incorporated on the basis of the agreement of can. 296 CIC, instead of by direct determination of the Authority, because they depicted the pastoral necessity that motivates the erection of the Prelature on the basis of can. 294 CIC. In the case of the personal Ordinariates, the choice has now been made of the direct voluntariness of membership, the same as that of can. 296 CIC, which was also implemented in the personal Apostolic Administration of Campos41.

e) The Religious Communities Assisted by the Ordinariate

The religious communities proceeding from Anglicanism can also adhere to the Ordinariate in conformity with the norms of religious life.

Unlike the lay faithful, however, in the case of consecrated persons, who are already bound by bonds of obedience, an individual act of adherence to the Ordinariate is not required; the legitimate Superiors are the ones who, on behalf of the religious community, will have to achieve the appropriate written “consent” with the personal Ordinary (nn. VII, IX AC) in order that the whole community may form a part of the Ordinariate. In any case, it will always be possible to respect the potential desire of those who, after entrance into communion with the Catholic Church, want to follow not the discipline of the Ordinariate but the common discipline of the Latin-rite Church; in these cases, it would suffice to follow the norms established by law for the transfer to other institutes (cann. 684-685 CIC).

The personal Ordinary, moreover, is given the faculty of erecting new Institutes of Consecrated Life and, as the case may be, of promoting their members to Holy Orders, always according to the norms of canon law (n. VII AC). Experience will confirm the foresight of these provisions.

f) The Pastoral Governance of the Ordinariate

For what regards the structure of the organization, the Apostolic Constitution foresees the adaptation of the general canonical norms to the concrete characteristics of the institute. As was already said, the erection of personal Ordinariates is envisioned at the national level (n. I § 2 AC), also because different needs – such as the economic need or the need to provide care for the clergy (art. 7 § 2 CN) – are difficult to satisfy without the common effort of the dioceses of the country.

A Governing Council, composed of at least six priests and with its own Statutes, should assume the duties which canon law assigns to the Presbyteral Council and the College of Consultors, as well as those specific functions which the current particular norms entrust to this Council (n. X AC, art. 12 CN). Moreover, there are requirements to have a Pastoral Council (n. X § 3 AC, art. 13 CN)42 and a Finance Council (n. X § 3 AC), with the duties indicated by the Code of Canon Law, as well as the possibility, already mentioned, of erecting a house of formation for seminarians (art. 12 § 2 CN).

The norms now given do not contain precise indications about personal offices. Only art. 11 § 2 CN speaks of an “assistant” to the Ordinary – even though it is unknown whether such a role is reserved to a “former Anglican Bishop” –, and n. 4 § 3 CN mentions “territorial deans”, who have the functions of coordinating the various parishes that are subject to the Ordinariate. Therefore, for what regards the remaining offices, it seems that one must hold that the norms of the Code apply, namely, canons 469ff [469 and following] on the curia, the offices of the vicars, etc.

g) The Pastoral Care of the Faithful

For what concerns pastoral care, the erection of personal parishes in various places – or even of personal quasi-parishes – is envisioned for the faithful of the Ordinariate (n. VIII § 1 AC, art. 14 CN); these parishes may possibly be grouped into territorial deaneries (art. 4 § 3 CN). This specific pastoral organization will by necessity have to rely rather frequently on the organization of the diocese of domicile of the faithful, as it has been accordingly established how the respective territorial pastors may assume – the texts speak of “mutual pastoral assistance” but not of “replacement” – the pastoral responsibilities of the pastors of the Ordinariate (n. VIII § 2 AC, art. 14 § 2 CN).

The erection of personal parishes is done directly by the Ordinary, after having heard the Diocesan Bishop and once the consent of the Holy See has been obtained (n. VIII § 1 AC). The erection of territorial deaneries also requires the consultation of the Episcopal Conference and the assent of the Holy See (art. 4 § 3 CN). What has prevailed, in these cases, is the desire to reinforce the position of the Ordinary with the prevailing intervention of the superior Authority, avoiding that the evolution of the institute could be conditioned on the part of the circumscription of the territory. The erection of quasi-parishes, even, could take place without the assent of the Holy See (art. 14 § 3 CN), but it seems only right to understand all this in a context of harmony sought with the Diocesan Bishop, and thus, in these cases and also for the building of churches of any kind, the same practice should at least be followed as with the parishes.

i) Relationship with the Diocesan Bishop

In this regard, another question can be posed: what juridical relationship exists between the jurisdiction of the diocesan Bishop and that of the personal Ordinary? In canon law, for some time the notion has been coined of “cumulative power”43, above all to designate the ensemble of situations in which the powers of two Pastors, territorial and personal, meet, and in which both have a right to take action. The reason why the power possessed by an ecclesiastic is “cumulative” with that of the diocesan Bishop is traceable to the power of primacy44, participated in “a iure”, as was said earlier.

The present texts do not speak of “cumulative power” but rather of “joint exercise” of power. This is a descriptive expression which says nothing on the technical level about the juridical relationship between the two powers; it determines rather the spirit of communion in which these powers should be exercised45. The expression has already been regarded as equivalent to “concurrent jurisdiction”46, and substantially it is to be considered also as “cumulative”, according to law.

Art. 5 § 2 of the Complementary Norms deals with this subject in the cases in which the faithful of the Ordinariate “collaborate in pastoral or charitable activities, whether diocesan or parochial”, that is, when such faithful “are subject to the Diocesan Bishop or to the pastor of the place”, and thus regarding only these two ministers. It is clear that in these and other cases they are subject in everything to the Diocesan Bishop, and it would be illusory to try to establish for the faithful of the Ordinariate a kind of “exemption for religious” in regard to the jurisdiction of their own Bishop.

Actually, one should take note that ecclesiastical jurisdiction over the lay faithful is extremely restricted, and that, unlike incardinated clerics and religious subject to the rules of their respective institutes, lay people move in the Church in spheres of full freedom. In fact, when one reflects on the scope of can. 136 CIC, one realizes that the jurisdiction that the Ordinary of the place has over his own subjects is not much different than the jurisdiction which he has over the mere residents in the diocese; and even, from the combined provision of cann. 102 e 107 CIC, and from the possibility of having more domiciles and quasi-domiciles, it is evident that not even membership in another particular Church would be able to limit the power of the Diocesan Bishop. The “exemption” is an institution of the law pertaining to religious.

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As I have already said, we should not marvel that a norm that had to be prepared in conditions that are truly special may contain technical limits, to which one must necessarily make reference in the canonical sphere, and for which the Holy See will opportunely have to make provision. It has to be admitted, however, that this profile appears immediately eclipsed and marginalized when one realizes the extraordinary ecclesial importance of the provision in itself, considered from the profile of the unity of the Church.

I think that the structure that has been delineated, in order to receive into communion with Rome entire groups of Anglican faithful guided by their own ministers, represents a good instrument that has succeeded in making fitting use of the elasticity that characterizes canon law. The result is a personal ecclesiastical circumscription that provides for the specific spiritual needs of the faithful that come from the Anglican experience of faith, but who at the same time remain faithful of the dioceses of their domicile. They have a double Pastor of reference.

The limit of the norms we have considered regards, however, the uncertain determination of the task of these two Pastors and of the responsibility which the diocesan Bishop has over these faithful. This could translate into problems of insertion or of understanding of the personal Ordinariate in the individual local Churches. It is to be hoped, therefore, that these uncertainties will be clarified, either through new and more precise general Norms given by the Congregation for the Doctrine of the Faith, or by clearly establishing in the Norms given for the individual Ordinariates what the responsibilities of the respective Pastors are and in what way they ought to collaborate with one another.


1 Cf. Benedict XVI, Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus, of November 4, 2009, in L’Osservatore Romano Weekly Edition in English, November 11, 2009, pp. 3, 5. See also Congregation for the Doctrine of the Faith, Complementary Norms, of November 4, 2009, in L’Osservatore Romano Weekly Edition in English, November 11, 2009, p. 4.

2 Cf. Congregation for the Doctrine of the Faith, Complementary Norms, of November 4, 2009, in L’Osservatore Romano Weekly Edition in English, November 11, 2009, p. 4.

3 Congregation for the Doctrine of the Faith, Note about Personal Ordinariates for Anglicans Entering the Catholic Church, of October 20, 2009, in L’Osservatore Romano Weekly Edition in English, October 28, 2009, pp. 20-21.

4 “Today’s announcement of the Apostolic Constitution is a response by Pope Benedict XVI to a number of requests over the past few years to the Holy See from groups of Anglicans who wish to enter into full visible communion with the Roman Catholic Church, and are willing to declare that they share a common Catholic faith and accept the Petrine ministry as willed by Christ for his Church” (Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the Archbishop of Canterbury, of October 20, 2009, in L’Osservatore Romano Weekly Edition in English, October 28, 2009, p. 20).

5 Congregation for the Doctrine of the Faith, Note about Personal Ordinariates, cit.

6 Decree Unitatis redintegratio n. 13.

7 Congregation for the Doctrine of the Faith, Note about Personal Ordinariates, cit.

8 On this point, see the work of J.M. Sheehan, A New Canonical Configuration for the Pastoral Provision?, Rome 2009, Doctoral Thesis discussed in the Faculty of Canon Law of the Pontifical University of the Holy Cross.

9 Congregation for the Doctrine of the Faith, Note about Personal Ordinariates, cit.

10 This happens in what used to be called “major circumscriptions” (dioceses, ecclesiastical provinces, etc.), and also in their internal divisions or “minor circumscriptions” (parish, chaplaincy, etc.). In all of these there is present a community that is structured hierarchically around its own Pastor, who is such because he has been enabled for such a role by the Sacrament of Order.

11 Cf. J. Hervada, Las raices sacramentales del derecho canonico, in “Vetera et Nova, Cuestiones de Derecho Canonico y afines (1958-2004)”, 2nd ed, Pamplona 2005, pp. 150ff; see also J. Hervada, Pensieri di un canonista nell’ora presente, Venice 2007, pp. 193ff.

12 Cf. can. 838 CIC; art. 64 PB.

13 “The Book of Divine Worship”, Newman House Press, 2003: for information regarding the process of approbation and for the contents, see J.M. Sheehan, A New Canonical Configuration for the Pastoral Provision?, cit., pp. 179-180.

14 Cf. V. Parlato, Note sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, On-line journal (www.statoechiese.it), January 2010, pp. 10ff.

15 Cf. Benedict XVI, m.p. Summorum Pontificum, of July 7, 2007, AAS 99 (2007) 777-781.

16 See recently M. Langham, ‘Anglicanorum coetibus’ is not an obstacle to ecumenical dialogue, in L’Osservatore Romano Weekly Edition in English, February 3, 2010, pp. 12-13.

17 Cf. cann. 111-112 CIC, cann. 29ff CCEO. On this topic, see also Secretary of State, Rescript ex audientia of November 26, 1992, AAS 85 (1993) 81.

18 In fact, can. 372 § 2 CIC in theory would allow for the possibility of personal particular Churches, which currently do not exist. Moreover, there are reasons to hold that this cited provision was responding rather to the non-existence, at the time of the promulgation of the Code, of categories that later were clarified by the Magisterium of the Church.

19 This is in fact what emerges from the Plenary Meeting of Cardinals in 1981: cf. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, 5ª quaestio de Praelatura personalis, Città del Vaticano, 1991, p. 388.

20 Cf. John Paul II, Apostolic Constitution Spirituali militum curae, of April 21, 1986, AAS 78 (1986) 481-486.

21 I have treated this topic in Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione nella Chiesa, in “I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II”, ed. J. Canosa, Milano, 2000, pp. 591-624.

22 Cf. J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, Milano 2000, pp. 591-624.

23 “Every member of the faithful, through faith and Baptism, is inserted into the one, holy, catholic and apostolic Church. He or she does not belong to the universal Church in a mediate way, through belonging to a particular Church, but in an immediate way, even though entry into and life within the universal Church are necessarily brought about in a particular Church. From the point of view of the Church understood as communion, this means therefore that the universal communion of the faithful and the communion of the Churches are not consequences of one another, but constitute the same reality seen from different viewpoints” (Letter Communionis notio, cit., n. 10).

24 “For a more complete vision of this aspect of ecclesial communion – unity in diversity – one needs to bear in mind that there are institutions and communities established by the Apostolic Authority for specific pastoral tasks. They belong as such to the universal Church, though their members are also members of the particular Churches where they live and work. The manner of belonging to the particular Churches, with its own particular flexibility, takes different juridical forms. But it does not erode the unity of the particular Church founded on the Bishop; rather, it helps endow this unity with the interior diversification which is a feature of communion” (Letter Communionis notio, cit., n. 16).

25 Communionis Notio discusses institutions of an associative character not in the first, but in the second paragraph of n. 16.

26 The military Ordinariates are erected by a pontifical act through an apostolic constitution, even though regarding their Statutes it only says that they are “issued by the Apostolic See” (art. I § 1 Apostolic Constitution Spirituali militum curae, cit.).

27 Concretely, with the only personal Prelature that currently exists, the faithful are incorporated by way of an agreement, as in can. 296 CIC, and not by an act of authority, according to can. 294 CIC. The same act of the will is required for the incorporation of the faithful into the personal Apostolic Administration of Saint John Mary Vianney, as will be discussed below (cf. Congregation for Bishops, Decree of Erection of the Personal Apostolic Administration “Saint John Mary Vianney”, of January 18, 2002, art. IX, AAS 94 (2002) 305-308).

28 Cf. Annuario Pontificio 2009, pp. 1058-1062. The structure is an evolution of the apostolic exarchates created in 1912 for the care of these faithful, initially in Canada. On this subject see F. Marti, I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento, Milano 2009.

29 Concretely, art. 4 CN foresees a canonical system of presentation on the part of the Governing Council, in the manner of cann. 158-163 CIC (cf. art. 12 § 4 CN). Moreover, art. 11 § 1 CN explicitly declares that “married former Anglican” Bishops are “eligible” as Ordinary.

30 With the exception of the personal apostolic Administration of Campos (cf. can. 371 § 2 CIC), a structure which is wholly exceptional and well circumscribed since it is not in accord with can. 372 § 2 CIC.

31 Cf. John Paul II, Encyclical Letter Redemptoris missio, of December 7, 1990, nn. 27, 53, AAS 83 (1991) 294-340.

32 Can. 381 § 2 CIC makes those who preside over the structures indicated in can. 368 equivalent in law to the diocesan Bishop, but it does not exclude, and juridical experience proves it, that others who are in analogous situations in other circumscriptions may be considered equivalent.

33 Cf. on this subject C.J. Errázuriz, Circa l’equiparazione quale uso dell’analogia in diritto canonico, in “Ius Ecclesiae” 4 (1992) pp. 215-224.

34 Cf. John Paul II, Motu Proprio Apostolos Suos, of May 21, 1998, AAS 90 (1998) 641-658.

35 The norm, however, suggests precisely the contrary, although this may appear unusual. Art. 11 CN foresees a particular legal status for those who had been ordained bishops in the Anglican Communion.

36 Excluding, obviously, those who had been ordained in the Catholic Church (art. 6 § 2 CN).

37 Art. 6 § 1 CN imposes on the Ordinary a restriction not often seen regarding the admission of candidates to Orders: he “must obtain the consent of the Governing Council”. Paradoxically, according to the same norm, the intervention of the Governing Council is instead not required for establishing the “objective criteria” that should guide the process of discernment of married candidates and of the needs of the Ordinariate. There is no doubt, however, that such criteria concern “pastoral activities” of importance that would require the intervention of the Council, according to art. 12 § 3 CN.

38 The objectives to be accomplished in the formation of the clergy of the Ordinariate are sketched in general terms by art. 10 CN.

39 Cf. artt. VI § 2 AC, 6 § 1 CN.

40 “[T]he Apostolic Consitution Anglicanorum Coetibus considers them [the faithful coming from Anglicanism] as members of a Personal Ordinariate and not of the Diocese in which they are domiciled. Furthermore these Ordinariates will be composed of faithful from every state of life (laity, priests and members of Institutes of Consecrated Life and of Societies of Apostolic Life)” (G. Ghirlanda, Essential norms establish a flexible canonical structure, in L’Osservatore Romano Weekly Edition in English, November 18, 2009, p. 9).

41 “§ 1 The lay faithful, who till now belong to the Union “Saint John Mary Vianney” become members of the new ecclesiastical circumscription. Those who recognize that they are attached to the characteristics of the personal Apostolic Administration will request that they may belong to it, must manifest their desire in writing, and are to be enrolled in an apposite register, which must be kept at the seat of the Apostolic Administration. § 2 In this register there will also be enrolled the laity who currently belong to the Apostolic Administration, and those who are baptized in it”(Congr. for Bishops, Decree of January 18, 2002, cit., art. IX). See in the literature J.I. Alonso Pérez, Recente riconoscimento della piena comunione ecclesiale dei membri dell’Unione Sacerdotale “San Giovanni Maria Vianney” e la successiva erezione di un’Amministrazione Apostolica Personale, in “Il diritto ecclesiastico” 114 (2003) pp. 175-194; J. Landete Casas, La Pontificia comisión “Ecclesia Dei”: nuevas formas de organización eclesiástica para la tutela de los derechos fundamentales del fiel, in “Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico”, Atti del XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico, a cura di P. Erdö – P. Szabó, Budapest, 2002, pp. 753-768.

42 Assuming the “synodal tradition of Anglicanism”, the institution of the Pastoral Council in the Ordinariate will be obligatory, which is different from what is established in general terms by can. 511 CIC (Cf. G. Ghirlanda, Essential norms establish a flexible canonical structure, in L’Osservatore Romano Weekly Edition in English, November 18, 2009, p. 9).

43 On this subject, see C. Soler, Jurisdicción cumulativa, in “Ius Canonicum” 55 (1988) pp. 131-180.

44 “rintracciabile nella potestà primaziale” (E. Baura, Legislazione sugli Ordinariati castrensi, Studio introduttivo, Milano 1992, pp. 21-22 and note 63).

45 Cf. in this sense, the use of the adjective “joined/joint” [coniunctus/coniuncta] in cann. 333 § 2 and 517 § 1 CIC.

46 “giurisdizione concorrente” (V. Parlato, Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, cit., p. 9).

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Sommario : 1. Rilevante priorità del contesto ecumenico. 2. Postulati della speciale
opera pastorale : a) La strutturazione sacramentale delle comunità ; b) L’identità spirituale
del gruppo ; c) Il limite strutturale di non essere “Chiesa sui iuris” ; d) La prevalenza
del vincolo Petrino ; e) Una soluzione in prospettiva di processo. 3. L’istituto
degli Ordinariati personali : a) Il contesto ecclesiologico ; b) Gli elementi giuridici
degli Ordinariati personali. 4. Alcuni profili problematici del provvedimento.
La cost. ap. Anglicanorum coetibus (ac), promulgata dal Santo Padre Benedetto
XVI il 4 novembre 2009, 1 istituisce nell’ordinamento canonico una
nuova circoscrizione ecclesiastica personale : gli Ordinariati personali. La circoscrizione
segue, com’è naturale, lineamenti simili alle altre circoscrizioni
personali già esistenti, ma è nuova per il “tipo” di elementi che sono stati
presi in considerazione nel progettarla, determinando le linee portanti dell’istituto
che hanno l’originalità dell’orizzonte ecumenico in cui si pone e
nel quale dovrà svilupparsi e svolgere la sua normale attività.
Nell’insieme il provvedimento è composto da due documenti. Il primo è
una costituzione apostolica che istituisce in astratto la nuova figura dell’Ordinariato
personale. Il documento pontificio si sviluppa poi nel secondo dei
testi : le Norme Complementari (nc), 2 approvate dal Papa e promulgate dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dicastero incaricato di erigere
gli Ordinariati, dettare per ciascuno di loro Norme specifiche e, soprattutto,
seguire le vicissitudini di queste nuove circoscrizioni, in modo analogo a come
la Congregazione per i Vescovi e quella di Propaganda Fide seguono le
circoscrizioni ecclesiastiche delle loro rispettive aree di giurisdizione.
1. Rilevante priorità del contesto ecumenico
La dimensione principale per valutare il provvedimento in parola è quella
ecumenica. L’affermazione è giustificata sia per le motivazioni che lo hanno
ispirato sia per i contenuti più significativi dei documenti stessi.
Il provvedimento non è un’iniziativa sorta originariamente nell’ambito
1 Cfr. Benedetto XVI, cost. ap. Anglicanorum coetibus, del 4 novembre 2009, in L’Osservatore
Romano 9-10 novembre 2009, pp. 6-7.
2 Cfr. Congr. per la Dottrina della Fede, Norme Complementari, del 4 novembre 2009,
in L’Osservatore Romano 9-10 novembre 2009, p. 7.
« ius ecclesiae » · xxii, 2010 · pp. 151-172
152 juan ignacio arrieta
della Chiesa cattolica, ma è piuttosto la risposta della Chiesa “alle numerose
richieste che sono state sottoposte alla Santa Sede da gruppi di chierici e fedeli
anglicani provenienti da diverse parti del mondo, i quali desiderano entrare
nella piena e visibile comunione”. 3 Questa circostanza è rilevante per
capire meglio l’intero provvedimento nel contesto ecumenico, così com’è
stato ribadito sia da parte cattolica che anglicana. Tutto ciò risulta dalla contestuale
presentazione della notizia fatta a Roma dal Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede e nello stesso tempo a Londra, con un
comunicato congiunto diramato dall’arcivescovo anglicano di Canterbury e
da quello cattolico di Westminster. 4
Il Prefetto del Dicastero che ha portato avanti per anni lo studio della questione
segnalava, in concreto, che con questo gesto si è “cercato di venire
incontro in modo unitario ed equo, alle richieste per una piena unione che
ci sono state sottoposte da parte di fedeli già anglicani provenienti da varie
parti del mondo negli anni recenti. Con tale proposta [la nuova figura giuridica]
la Chiesa intende rispondere alle legittime aspirazioni di questi gruppi
anglicani per una comunione piena e visibile con il Vescovo di Roma, il successore
di san Pietro”. 5
In modo più generale, la recente costituzione apostolica è un risultato del
dialogo ecumenico che è andato avanti per anni in un’atmosfera di crescente
fiducia e speranza. Perciò, è stato opportunamente ricordato nelle presenti
circostanze, come il decreto conciliare sull’ecumenismo tenne ad affermare
che tra le comunità distaccate dalla Chiesa cattolica ai tempi della Riforma
“nelle quali continuano a sussistere in parte le tradizioni e le strutture cattoliche,
occupa un posto speciale la Comunione anglicana”. 6
Infatti, “sin dal Concilio i rapporti tra anglicani e cattolici romani hanno
creato un migliore clima di comprensione e mutua cooperazione. La
Anglican-Roman Catholic International Commission (arcic) ha prodotto una
serie di dichiarazioni dottrinali nel corso degli anni, nella speranza di creare
la base per una piena e visibile unione. Per molti appartenenti alle due
Comunioni, le dichiarazioni dell’arcic hanno messo a disposizione uno
3 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa circa gli Ordinariati personali
per anglicani che entrano nella Chiesa cattolica, del 20 ottobre 2009, in L’Osservatore Romano 21
ottobre 2009, p. 8.
4 “Today’s announcement of the Apostolic Constitution is a response by Pope Benedict
XVI to a number of requests over the past few years to the Holy See from groups of Anglicans
who wish to enter into full visible communion with the Roman Catholic Church, and
are willing to declare that they share a common Catholic faith and accept the Petrine ministry
as willed by Christ for his Church” (Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the
Archbishop of Canterbury, del 20 ottobre 2009, in L’Osservatore Romano 21 ottobre 2009, p. 8).
5 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa, loc. cit., p. 7.
6 Decr. Unitatis redintegratio n. 13.
gli ordinariati personali 153
strumento nel quale la comune espressione della fede può essere riconosciuta”.
7
L’apprezzamento del comune patrimonio di fede rappresenta, come si vedrà,
una delle caratteristiche rilevanti del nuovo provvedimento. In tal senso,
il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede esprimeva l’auspicio
che i chierici e fedeli anglicani desiderosi dell’unione con la Chiesa cattolica
ora troveranno, attraverso le istituzioni oggi predisposte, “l’opportunità
di preservare quelle tradizioni anglicane che sono preziose per loro e conformi
con la fede cattolica”. Più oltre continuava :“l’unione con la Chiesa non richiede
l’uniformità che ignora le diversità culturali, come dimostra la storia
del cristianesimo” ; “tali tradizioni sono un dono da condividere nella Chiesa
universale” ; “in quanto esprimono in un modo distinto la fede professata comunemente”.
8 Analoghe affermazioni sulle affinità di contenuti dottrinali e
spirituali tra la Chiesa cattolica e la tradizione anglicana sono contenute nel
comunicato congiunto presentato a Londra. 9
La singolarità della risposta vaticana a tutte queste richieste si radica nella
possibilità, adesso aperta in modo istituzionale, di poter realizzare un’incorporazione
“corporativa” alla Chiesa di Roma. Senza prescindere, ovviamente,
dalla dimensione individuale che caratterizza l’atto di fede, si riconosce adesso
la possibilità di dare accoglienza nella Chiesa a gruppi organizzati di fedeli
anglicani, i quali manterranno appunto determinati elementi della propria
identità liturgica e spirituale, e soprattutto qualcosa della propria struttura
sociale di gruppo.
L’esperienza pastorale delle incorporazioni di gruppo nella Chiesa non è
completamente nuova, anche se nell’ultimo periodo si è resa più pressante
come reazione al noto allontanamento, da parte di settori anglicani più radicali,
dal comune insegnamento in materia di conferimento dei ministeri
sacri, di morale, ecc. Infatti, oltre alle normali conversioni di battezzati che
giungono individualmente alla piena comunione con Roma, in questi ultimi
anni “sono entrati anche gruppi di anglicani, conservando una certa struttura
“corporativa”. Ciò è avvenuto, ad esempio, per la diocesi anglicana di
Amritsar in India e per alcune singole parrocchie negli Stati Uniti che, pur
mantenendo un’identità anglicana, sono entrate nella Chiesa Cattolica nel
7 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa, loc. cit., p. 7.
8 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa, loc. cit., p. 7.
9 “The Apostolic Constitution is further recognition of the substantial overlap in faith,
doctrine and spirituality between the Catholic Church and the Anglican tradition. Without
the dialogues of the past forty years, this recognition would not have been possible, nor
would hopes for full visible unity have been nurtured. In this sense, this Apostolic Constitution
is one consequence of ecumenical dialogue between the Catholic Church and the
Anglican Communion” (Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the Archbishop of
Canterbury, loc. cit., p. 8).
154 juan ignacio arrieta
quadro di un cosiddetto “provvedimento pastorale” [“Pastoral provision” ], 10
adottato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e approvato da Papa
Giovanni Paolo II nel 1982”. 11
Queste esperienze hanno permesso negli ultimi anni alla Santa Sede di poter
valutare le concrete problematiche pastorali inerenti a queste unioni dette
“corporative”, non ultima quella riguardante la posizione personale dei
pastori anglicani che, raggiunta la piena comunione, proseguono l’attività
ministeriale e vengono ammessi ai sacri ordini. Le varie questioni implicate
sono state approfondite con l’obiettivo di poter estendere l’esperienza ad altri
gruppi simili. Alla fine, si è venuta a delineare una figura giuridica fatta su
misura per questo genere di bisogni pastorali articolando, nelle norme dei
documenti recenti, risposte tecniche per le singole necessità che solitamente
pongono questi gruppi : liturgia specifica, accompagnamento dottrinale, ordinazione
di persone sposate, ecc.
Consideriamo brevemente alcune di queste esigenze concrete per poter
capire meglio la risposta data dal legislatore nei recenti documenti.
2. Postulati della speciale opera pastorale
a) La strutturazione sacramentale delle comunità
L’accoglienza di questi gruppi nella Chiesa cattolica pone, anzitutto, una esigenza
di “strutturazione” della comunità in sé stessa. Essendo la Chiesa una
struttura gerarchica, risultante dall’interazione del Sacramento del Battesimo
– comune a tutti i fedeli – con l’Ordine sacro, che “diversifica” le funzioni
ministeriali, perché una comunità possa diventare un gruppo ecclesialmente
strutturato occorre che sia articolata in forma gerarchica : deve risultare cioè
strutturata conformemente all’Ordine sacro. 12
I gruppi provenienti dall’anglicanesimo, al momento dell’entrata in comunione,
sono gruppi di battezzati aggregati attorno a chi è titolare di un
ufficio con “funzioni ministeriali”, le quali però non sono sostenute dal Sacramento
dell’Ordine. C’è un “ministro”, ma la comunità non è strutturata
gerarchicamente dall’Ordine sacro, che nell’ecclesiologia cattolica è il fatto-
10 Vedi su questo il lavoro di J.M. Sheehan, A new canonical configuration for the Pastoral
Provision ?, Roma 2009, Tesi di Dottorato discussa nella Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università della Santa Croce.
11 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa, loc. cit., p. 7.
12 Ciò accade in quelle comunità che la dottrina prima chiamava “circoscrizioni maggiori”
(diocesi, province ecclesiastiche, ecc.), e anche nelle loro divisioni interne o “circoscrizioni
minori” (parrocchia, cappellania, ecc.). In tutte è presente un gruppo strutturato gerarchicamente
attorno ad un proprio Pastore, che lo è in quanto è stato abilitato a tale ruolo
dal Sacramento dell’Ordine.
gli ordinariati personali 155
re determinante : le funzioni ministeriali di base si fondano sul Sacramento
dell’Ordine. 13
È un genere di problema che non si pone, invece, con la Chiesa ortodossa.
Le sue comunità, pur non essendo in comunione con la Sede di Pietro, sono
organizzate gerarchicamente e, come ha sancito nuovamente la lettera Communionis
Notio, 14 meritano il titolo di Chiese particolari.
“Strutturare” il gruppo significa, dunque, provvedere a costituire la necessaria
base sacramentale delle funzioni ministeriali attraverso l’ordinazione
dei ministri. Quale sia poi il grado e la misura necessaria di questa “strutturazione”
dipende dal tipo di soluzione istituzionale che s’intende dare. Nel
caso, per esempio, della “Pastoral provision” degli Stati Uniti, ci si era limitati
alla configurazione di parrocchie personali integrate in tutto nelle rispettive
diocesi, e dunque il problema strutturale si limitava allora all’ordinazione
presbiterale di chi doveva assumere le funzioni di parroco (cann. 150, 521 §
1 cic). Adesso, invece, si è ritenuto di dover tener conto di aggregazioni più
ampie, con un Pastore che avesse la necessaria autonomia ecclesiale per poter
sviluppare un programma pastorale specifico. Ciò richiede di costituire
ministri che assumano “funzioni episcopali”, ma non necessariamente istituirli
nel grado dell’episcopato, poiché basta conferire loro la potestà giuridica
quasi-episcopale sufficiente per i ruoli di direzione e di governo della
struttura.
Nella Chiesa cattolica l’ordinazione sacramentale non è, come si sa, un diritto
soggettivo del battezzato : è una scelta autonoma dell’Autorità competente.
Si tratta, concretamente, di una “cooptazione” che avviene al termine
di un processo di formazione e discernimento sull’idoneità del candidato
che si realizza sulla base di parametri abbastanza oggettivi, tra cui, nella disciplina
latina, il dono del celibato. L’intero percorso richiede, comunque, il
suo tempo, anche se l’Autorità può sempre dispensare per giusta causa (can.
90 § 1 cic).
Queste esigenze indicano l’esistenza di tempi “tecnici” minimi per poter
avviare i singoli Ordinariati. La medesima Congregazione per la Dottrina
della Fede, o un’altra Autorità ecclesiastica designata, dovrà vagliare i requisiti
per l’ordinazione di quanti già erano ministri all’interno della Comunione
anglicana e intendono esercitare il ministero nella Chiesa cattolica ;
inoltre dovrà a confermare opportunamente la formazione di tali ministri,
poiché le norme indicano requisiti concreti che si dovranno comunque con-
13 Cfr. J. Hervada, Las raíces sacramentales del derecho canónico, in Vetera et Nova, Cuestiones
de Derecho Canónico y afines (1958-2004), 2 ed, Pamplona 2005, pp. 150 ss. ; vedi anche J. Hervada,
Pensieri di un canonista nell’ora presente, Venecia 2007, pp. 193 ss.
14 Congr. per la Dottrina della Fede, lett. Communionis Notio, n. 17, del 28 maggio
1992, AAS 86 (1993) 838-850 ; cfr. decr. Unitatis redintegratio, nn. 14-15.
156 juan ignacio arrieta
trollare (n. vi § 1 ac, art. 6 § 2 nc), e inoltre dovrà anche procedere alla concessione
dei necessari permessi per l’ordinazione e per l’incardinazione di
queste persone nella struttura personale.
I margini, comunque, non sono rigidi e, se occorresse non rinviare l’erezione
di qualche Ordinariato, basterebbe istituire transitoriamente un Amministratore
apostolico, forse seguendo per tale scelta l’esperienza degli Ordinariati
latini per i fedeli orientali.
b) L’identità spirituale del gruppo
Una seconda esigenza che pone l’ingresso di questi gruppi riguarda il riconoscimento
e la tutela giuridica della liturgia e di altri elementi spirituali e
di culto che hanno delineato nel tempo l’identità di queste comunità, accogliendo
a pieno titolo nella Chiesa cattolica un patrimonio spirituale maturato
storicamente nella tradizione anglicana.
Al centro del dialogo che ha portato alla promulgazione delle norme che
stiamo considerando c’è, da parte della Chiesa cattolica, apprezzamento, in
quanto queste tradizioni liturgiche sviluppate nel seno della Comunione anglicana
rappresentano effettivamente un elemento di diversità che arricchisce
la Chiesa cattolica.
Occorrerà, di conseguenza, far approvare dalla Santa Sede i relativi libri
liturgici (n. iii ac), 15 similmente alla discreta esperienza fatta recentemente
con l’approvazione da parte dei Dicasteri competenti del “The Book of Divine
Worship” preparato negli Stati Uniti per la “Pastoral provision”. 16
Inoltre, quanto rappresenta l’identità ecclesiale di queste comunità sotto
il profilo liturgico ed è stato approvato dalla Santa Sede, deve altresì trovare
la tutela giuridica necessaria per evitare ingiuste assimilazioni “forzate”.
Proprio tale esigenza giustifica alcune precauzioni che adottano le norme
pubblicate a proposito dell’esercizio della potestà del Vescovo diocesano in
relazione allo sviluppo istituzionale degli Ordinariati (n. viii ac, art. 14 nc).
c) Il limite strutturale di non essere “Chiesa sui iuris”
L’avvio di queste strutture personali comporta, dunque, il riconoscimento
di nuovi riti e forme liturgiche. 17 Non si tratta però, di un nuovo “rito” di appartenenza,
bensì di una liturgia che coesisterà all’interno della Chiesa latina
con le altre varietà rituali in essa presenti. Qualcosa di simile ha significato,
15 Cfr. can. 838 cic ; art. 64 PB.
16 “The Book of Divine Worship”, Newman House Press, 2003 : per i dati relativi al processo
di approvazione e per il contenuto, vedi J.M. Sheehan, A new canonical configuration for the
Pastoral Provision ?, cit., pp. 179-180.
17 Cfr. V. Parlato, Note sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, in Stato, Chiese
e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), gennaio 2010, pp. 10 ss.
gli ordinariati personali 157
da questo punto di vista, la promulgazione del motu proprio Summorum Pontificum
18 a proposito della liturgia anteriore al 1970.
Con l’istituzione di Ordinariati personali la Santa Sede non ha inteso creare
in alcun modo nuove “Chiese sui iuris” simili a quelle create per le comunità
d’Oriente, che a partire dal secolo xvi entravano in comunione con la Chiesa
di Roma. I gruppi di fedeli provenienti dall’anglicanesimo che giungono
adesso alla comunione cattolica appartengono in tutto alla Chiesa latina e le
strutture per essi ideate – gli Ordinariati personali – non costituiscono una
Chiesa “a sé”, bensì un’entità della Chiesa latina, sottoposta alla disciplina
del cic a meno che non risulti un disposto contrario. La ragione di un limite
strutturale di tale natura si capisce anche in prospettiva ecumenica. 19
Gli Ordinariati personali che col tempo verranno eretti non formeranno,
di conseguenza, una “Chiesa sui iuris”. Ognuno degli Ordinariati personali
che saranno eventualmente creati in futuro avrà la propria autonomia e dipenderà
direttamente dalla Sede Apostolica. Non c’è, inoltre, alcun genere
di vincolo personale analogo a quello dei “riti” orientali anzi, detto in forma
positiva, il vincolo personale di questi fedeli è col rito latino. Il solo fatto che
sia necessaria una richiesta per appartenere all’Ordinariato e la conseguente
libertà di poter fare la scelta di non aderire ad esso, o di abbandonarlo in un
successivo momento, senza necessità di ottenere una dispensa da parte dell’Autorità
ecclesiastica, segna senz’altro le differenze con le Chiese rituali. 20
d) Prevalenza del vincolo Petrino
Un’altra esigenza pastorale che, a quanto sembra, ponevano questi gruppi in
vista della piena comunione, era quella di evidenziare nel migliore dei modi
la loro unione col Romano Pontefice e di mettere in risalto il loro collegamento
col successore di Pietro.
In positivo e in negativo, l’argomento della “romanità” ha giocato un ruolo
centrale nelle controversie con gli anglicani o episcopaliani e, per tanti, è
stato anche un fattore determinante della loro incorporazione alla Chiesa. 21
Nell’attuale contesto poteva forse avere una componente più “psicologica”
che “teologica”, ma in ogni caso era un elemento reale che occorreva prendere
in considerazione per stabilire la soluzione pastorale che si voleva delineare.
18 Cfr. Benedetto XVI, m. p. Summorum Pontificum, del 7 luglio 2007, AAS 99 (2007) 777-
781.
19 Vedi di recente M. Langham, L’Anglicanorum coetibus non contraddice il dialogo ecumenico,
in L’Osservatore Romano 23 gennaio 2010, p. 6.
20 Cfr. cann. 111-112 cic, cann. 29 ss. cceo. In materia, vedi anche Segreteria di Stato,
Rescritto ex audientia del 26 novembre 1992, AAS 85 (1993) 81.
21 Una informazione su come questa prospettiva è stata determinante in tanti casi può
ricavarsi in : J. Pearce, Literary convers, London 1999.
158 juan ignacio arrieta
Nessun cattolico ignora, infatti, il proprio vincolo immediato con il Romano
Pontefice malgrado il fatto di appartenere ad una diocesi in qualunque posto
della terra ed essere assegnato alla cura pastorale di un Vescovo diocesano. 22
Si può capire, comunque, che nella presente vicenda il diretto legame potesse
acquistare una qualche rilevanza che, forse, ha contribuito a configurare
l’Ordinariato personale come giurisdizione vicaria del Romano Pontefice.
e) Una soluzione in processo
Infine, altra esigenza pastorale della presente opera proviene dalla sua dinamicità
e dal carattere di processo protratto nel tempo che assume l’inserimento
nella Chiesa di queste comunità.
A differenza di altri tipi di necessità pastorali che in passato sono stati assegnati
a circoscrizioni ecclesiastiche personali (Ordinariati rituali, Prelature
personali, Ordinariati militari, ecc.), quella presente non si risolve soltanto
con l’atto giuridico di erezione di Ordinariati personali. Detta erezione ha la
virtualità di avviare un processo di integrazione che in seguito, dovrà essere
monitorato attentamente e incanalato nel giusto verso. Dal punto di vista
strutturale, e non da quello delle vicende personali che si chiudono con l’atto
di fede, più che un arrivo l’erezione dell’Ordinariato dovrà considerarsi
una partenza all’interno di un itinerario di consolidamento delle comunità
nella fede cattolica.
Una prospettiva dinamica appartiene, certamente, all’essenza di qualunque
Chiesa locale chiamata a compiere la missione di Cristo in un determinato
luogo. 23 Nel caso degli Ordinariati personali però, la dinamica procedurale
riguarda la conformazione del gruppo in riferimento ad aspetti centrali
della comunione della Chiesa, oltre al personale assenso di ciascuno alla fede.
Questo fatto si traduce nelle norme sul particolare ruolo che assume la
Congregazione per la Dottrina della Fede sia per quanto concerne gli aspetti
istituzionali degli Ordinariati sia per la continua vigilanza su queste strutture
che essa stessa dovrà realizzare. In tale prospettiva sorge spontaneo il paragone
con il ruolo istituzionale assunto, sin dall’origine, dalla Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli nell’ambito delle strutture di missione.
3. L’istituto degli Ordinariati personali
Sarebbero, queste, alcune delle esigenze pastorali a cui si è cercato di dare
risposta delineando la nuova figura istituzionale necessaria per accogliere i
22 Cfr. LG nn. 22-23, cd n. 11, Communionis Notio, cit., n. 15. Proprio per ciò la potestà del
Sommo Pontefice è immediata su tutti i fedeli (cfr. cann. 134, 331,381 § 1 cic).
23 Mi sono occupato di queste tematiche in Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale,
in Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico, a cura di P. Erdö e P.
Szabó, Budapest, 2002, pp. 394-425.
gli ordinariati personali 159
gruppi provenenti dall’anglicanesimo. Vediamo adesso le caratteristiche di
tale figura, indicando anzitutto il suo contesto dottrinale.
a) Il contesto ecclesiologico
Per comprendere adeguatamente l’istituto degli Ordinariati personali occorre
tener conto del quadro ecclesiologico in cui, ad oggi, 24 si pongono tutte le
circoscrizioni personali della Chiesa latina : Prelature personali, Ordinariati
militari, Amministrazione apostolica personale di Campos e, adesso, Ordinariati
personali. Detto quadro non era sufficientemente chiaro, come si sa,
al momento della promulgazione del Codice del 1983. Non si riuscì allora a
capire – per opera di un linguaggio non del tutto adeguato, com’è dato costatare
dagli scritti dell’epoca – in quale modo l’idea di Chiesa particolare,
attorno alla quale si era formulata l’ecclesiologia del Vaticano ii, era applicabile
o meno a queste circoscrizioni personali ; 25 non si capiva che cosa avevano
in comune queste categorie, e che cosa le distingueva.
Per tale ragione, l’istituto delle Prelature personali venne allora allontanato
dal “titolo” sulle Chiese particolari, anche se la decisione presa era stata
quella di mantenerlo all’interno della “parte” concernente la struttura gerarchica
della Chiesa ; 26 mentre l’organizzazione della pastorale militare venne
addirittura esclusa dal Codice. Anni dopo è stata perciò promulgata la cost.
ap. Spirituali militum curae, 27 che risponde alle necessità pastorali dell’assistenza
alle forze armate.
Da allora, però, il quadro dottrinale è molto cambiato, ed è stato approfondito
in vari modi il relativo magistero conciliare. 28 Adesso, appare chiaro che
non tutte le strutture gerarchiche che servono a raggruppare fedeli attorno
ai propri Pastori sono uguali ; e che l’aggregazione dei fedeli non avviene in
tutte le strutture allo stesso modo né tantomeno per le stesse ragioni, e non
tutte rispondono all’idea teologica di Chiesa particolare. 29
24 Infatti, il can. 372 § 2 cic lascerebbe, in teoria, la possibilità di erigere Chiese particolari
personali, che al momento non esistono. Inoltre, ci sono motivi per ritenere che la citata previsione
rispondesse piuttosto all’inesistenza, al momento della promulgazione del Codice, di
categorie che successivamente sono state chiarite dal magistero della Chiesa.
25 Per una presentazione d’insieme, vedi di recente A. Cattaneo, Circoscrizioni personali,
in Dizionario di Ecclesiologia, G. Calabrese-P. Goyret-O.F. Piazza edd., Roma 2010, pp. 221-234.
26 Così emerge, infatti, dalla riunione Plenaria di Cardinali del 1981 : cfr. Pontificium
Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Acta et documenta Pontificiae Commissionis
Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, 5ª quaestio
de Praelatura personalis, Città del Vaticano, 1991, p. 388.
27 Cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. Spirituali militum curae, del 21 aprile 1986, AAS 78
(1986) 481-486.
28 Per una esposizione d’insieme, vedi recentemente M. Semeraro, Chiesa locale, in Dizionario
di Ecclesiologia, cit., pp. 145-158.
29 Ho trattato questo argomento in Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione
160 juan ignacio arrieta
La principale differenza sta nel fatto che, mentre alcune di queste comunità
gerarchicamente strutturate sono Chiese particolari altre, invece, non
lo sono perché l’accesso ad esse non avviene attraverso la “ianua sacramentorum”,
cioè non ha come “causa efficiente” il Sacramento del Battesimo. Non
è lo stesso, infatti, appartenere ad una struttura “per causa” del Battesimo
(ragione ontologica) e invece esserlo “dal momento” del Battesimo (ragione
temporale). In tale prospettiva, le strutture che non sono Chiese particolari
appaiono come strutture complementari. 30
Queste differenze sono state riprese in termini complessivi nel 1992 dalla
lettera Communionis Notio della Congregazione per la Dottrina della Fede,
un testo di singolare rilievo che sintetizza i principi centrali dell’ecclesiologia
cattolica. Il documento contiene, per ciò che ci riguarda, due affermazioni di
carattere fondamentale, sulle quali però adesso non è possibile soffermarsi :
prima, che l’incorporazione alla Chiesa del battezzato si dà “in” una Chiesa
particolare, 31 cioè, che non esiste l’incorporazione, per così dire, nella sola
Chiesa universale. Seconda, che oltre alle Chiese particolari vi sono strutture
gerarchiche per servizi pastorali specifici che appartengono ecclesiologicamente
alla “logica” della Chiesa universale, anche se i suoi componenti,
in quanto battezzati, sono membri delle Chiese particolari per la ragione
precedente. 32 A questo genere di strutture apparterrebbero, appunto, le circoscrizioni
ecclesiastiche personali, e concretamente anche gli Ordinariati
personali. 33
nella Chiesa, in “I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica
del Concilio Vaticano ii”, a cura di J. Canosa, Milano, 2000, pp. 591-624.
30 Il concetto è stato coniato da J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, Milano 1989,
pp. 308 ss., ma espressioni sostanzialmente simili sono presenti anche in altri autori.
31 “Ogni fedele, mediante la fede e il Battesimo, è inserito nella Chiesa una, santa, cattolica
ed apostolica. Non si appartiene alla Chiesa universale in modo mediato, attraverso
l’appartenenza ad una Chiesa particolare, ma in modo immediato, anche se l’ingresso e la
vita nella Chiesa universale si realizzano necessariamente in una particolare Chiesa. Nella
prospettiva della Chiesa intesa come comunione, l’universale comunione dei fedeli e la comunione
delle Chiese non sono dunque l’una conseguenza dell’altra, ma costituiscono la
stessa realtà vista da prospettive diverse” (lett. Communionis notio, cit., n. 10).
32 “Per una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale – unità nella
diversità –, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall’Autorità
Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse in quanto tali appartengono alla Chiesa
universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed
operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari, con la flessibilità che le è propria, trova
diverse espressioni giuridiche. Ciò non solo non intacca l’unità della Chiesa particolare fondata
nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a quest’unità l’interiore diversificazione propria
della comunione” (lett. Communionis notio, cit., n. 16).
33 Delle istituzioni di taglio associativo la Communionis Notio si occupa non nel primo, ma
nel secondo capoverso del n. 16.
gli ordinariati personali 161
Tale è il contesto ecclesiologico degli istituti di cui ci occupiamo, come lo
è quello delle Prelature personali e degli Ordinariati militari. Questi istituti
non sono Chiese particolari e, dunque, con la professione di fede, i fedeli
battezzati originariamente nell’anglicanesimo, compresi anche i ministri
che in seguito verranno ordinati, sono accolti “in” una Chiesa particolare,
che sarà necessariamente quella del rispettivo domicilio (can. 107 § 1 cic).
Più avanti si tornerà su altri elementi collegati a ciò. Per adesso passiamo
ad una considerazione più tecnica dei fattori strutturali degli Ordinariati personali
così come risultano dai documenti istitutivi.
b) Gli elementi giuridici degli Ordinariati personali
La cost. ap. Anglicanorum coetibus istituisce nell’ordinamento canonico un
nuovo tipo di circoscrizioni ecclesiastiche personali sovra-diocesane, di ambito
nazionale (nn. i §§ 1-2 ac). Tali circoscrizioni saranno erette per decreto
della Congregazione per la Dottrina della Fede (nn. i § 1, xiii ac), dipenderanno
gerarchicamente da essa e seguiranno le norme canoniche comuni
della Chiesa latina in ciò che non sia contrario alla costituzione apostolica,
alle Norme Complementari comuni e alle Norme specifiche date per ciascun
Ordinariato (n. ii ac ; art. 1 nc), tenendo conto altresì della gerarchia
normativa propria dell’ordinamento canonico.
L’Ordinariato personale pare prendere il nome dalla circoscrizione che si
occupa della pastorale specializzata nella cura dei militari. Tuttavia, esistono
significative differenze tra i due tipi di circoscrizioni personali, a cominciare
dalla forma giuridica di erezione, 34 la configurazione vicaria della potestà
dell’Ordinario, o la volontarietà dell’ascrizione dei fedeli nel caso dell’Ordinariato.
Difficilmente si può dire che si tratta di due istituzioni uguali, anche
perché sotto altri aspetti l’Ordinariato personale somiglia invece ad altre
strutture personali. 35 Il genere comune è quello tracciato dal n. 16 di Communionis
Notio, mentre le altre sono differenze secondarie. Esiste addirittura
un terzo tipo di Ordinariati nella Chiesa latina, prima ancora che si creassero
quelli militari, che si occupano dell’attenzione pastorale data ai cattolici
orientali senza gerarchia del proprio rito nel Paese. 36
34 Gli Ordinariati militari vengono eretti per atto pontificio mediante costituzione apostolica,
anche se per i loro Statuti si dice soltanto che sono “emanati dalla Sede Apostolica” (art.
i § 1 cost. ap. Spirituali militum curae, cit.).
35 Concretamente, all’unica Pelatura personale che esiste attualmente, i cui fedeli risultano
incorporati per via di convenzione secondo il can. 296 cic e non per atto di autorità, secondo
il can. 294 cic. Uguale atto di volontà è richiesto per l’incorporazione di fedeli all’Amministrazione
apostolica personale Giovanni Maria Vianney come si dirà più oltre (cfr. Congr.
per i Vescovi, Decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale “San Giovanni Maria
Vianney”, del 18 gennaio 2002, art. ix, AAS 94 (2002) 305-308).
36 Cfr. Annuario Pontificio 2009, pp. 1058-1062. La figura è una evoluzione degli esarcati apo162
juan ignacio arrieta
L’Ordinariato personale consta di un coetus fidelium affidato alla cura spirituale
di un Pastore proprio coadiuvato dal suo presbiterio. Pastore, presbiterio
e fedeli sono gli elementi “soggettivi” d’ogni comunità gerarchica – comprese
quelle di cui si occupa Communionis Notio n. 16 – sebbene non bastino
da soli per costituire una Chiesa particolare.
L’Ordinario personale nominato dal Romano Pontefice a capo dell’Ordinariato
non necessariamente sarà Vescovo (n. iv ac), 37 anche se dovrà esercitare
ugualmente “funzioni episcopali” dal punto di vista dell’efficacia giuridica.
Tale preclusione, com’è ovvio, non è un limite voluto dal legislatore,
bensì una conseguenza dalla condizione uxorata del clero che, almeno nei
primi tempi, dovrà farsi carico di queste comunità.
Altra caratteristica dell’Ordinario è la configurazione della sua giurisdizione
come “vicaria” del Romano Pontefice (n. vi, b ac). Su questo punto
torneremo più avanti. Basti indicare adesso che detto fattore segna una differenza
col tipo di potestà che hanno i Pastori preposti ad altre circoscrizioni
personali, che è sempre una potestà “propria”. 38 Tale scelta evoca le strutture
chiamate “missionarie” (can. 371 § 1 cic) dipendenti dalla Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli, le quali però sono “Chiese particolari”
dette “in formazione”. 39
L’Ordinario personale, inoltre, non è in tutto equiparato al Vescovo diocesano
– anche di questo si parlerà più avanti –, pur essendo tenuto all’informazione
quinquennale e alla regolare visita ad limina (n. xi ac) ; l’Ordinario
è indicato come membro di diritto della rispettiva Conferenza episcopale e
col dovere di coordinarsi con essa (art. 2 nc) nonché con ognuno dei Vescovi
diocesani (art. 3 nc). Come si sa, le Conferenze, pur chiamandosi “episcopali”,
di fatto radunano “Pastori” che sono alla guida di circoscrizioni episcopali
della Nazione ; non sono semplicemente la riunione dei Vescovi del Paese : 40
gli “emeriti”, per esempio, non ne fanno parte di diritto mentre, invece, non
possono essere esclusi dalle riunioni formali del Collegio episcopale (can. 339
cic). La Conferenza episcopale non è, dunque, un istituto legato strettamenstolici
creati dal 1912 per l’attenzione di questi fedeli, inizialmente nel Canada. In merito
vedi F. Marti, I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento,
Milano 2009.
37 L’art. 4 nc prevede concretamente un sistema di presentazione canonica da parte del
Consiglio di governo, secondo le modalità dei cann. 158-163 cic (cfr. art. 12 § 4 nc). Inoltre,
l’art. 11 § 1 nc dichiara esplicitamente “eleggibili” come Ordinario i Vescovi “già anglicani e
coniugati”.
38 Ad eccezione dell’Amministrazione apostolica personale di Campos (cfr. can. 371 § 2
cic), figura del tutto eccezionale e ben circoscritta perché non in sintonia col can. 372 § 2 cic
che parla solo di Chiese particolari.
39 Cfr. Giovanni Paolo II, lett. enc. Redemptoris missio, del 7 dicembre 1990, nn. 27, 53,
AAS 83 (1991) 294-340.
40 Cfr. Giovanni Paolo II, m.p. Apostolos Suos, del 21 maggio 1998, AAS 90 (1998) 641-658.
gli ordinariati personali 163
te alle esigenze sacramentali dell’episcopato, e può rispondere a richieste di
convenienza come, ad esempio, l’equiparazione ai Vescovi “emeriti” degli
ex-Vescovi anglicani membri dell’Ordinariato, ai fini di partecipare agli incontri
della Conferenza episcopale (art. 11 § 3 nc). La legge non lo dice, ma
sembra doveroso ritenere che ciò riguarda unicamente i Vescovi anglicani
ordinati presbiteri una volta raggiunta la comunione. 41
Nell’esercizio della propria missione, l’Ordinario è coadiuvato dal proprio
presbiterio (n. vi § 4 ac). Esso è formato sia dagli ex-ministri anglicani accolti
nella Chiesa cattolica e poi ordinati 42 sia, in un momento successivo,
dai presbiteri provenienti dal proprio coetus fidelium, formati nel proprio centro
di formazione e incardinati poi nell’Ordinariato (n. vi § 3 ac, art. 4 § 2
nc). 43 L’Ordinario, infatti, può erigere conformemente al diritto una casa di
formazione con una propria “Ratio institutionis sacerdotalis” (art. 10 § 3 nc) e
un proprio programma formativo (art. 12 § 2, c nc). 44 Per questo clero sono
previste anche eccezioni nel regime disciplinare (art. 7 nc), e vengono anche
segnalate le forme della loro collaborazione col clero diocesano (art. 9 nc).
A proposito del clero incardinato nella circoscrizione, un punto particolarmente
delicato riguarda la disciplina del celibato. Anche qui si è cercato
di conciliare le esigenze che appaiono sussistere nel primo momento della
creazione dell’Ordinariato con quanto è auspicabile accada in futuro. Inizialmente,
i gruppi procedenti dall’anglicanesimo portano i propri “ministri”,
generalmente sposati, che dovranno essere dispensati dalla disciplina del celibato
per essere ordinati come presbiteri (n. vi § 1 ac). In un successivo
momento, però, ci si attende che a tali ministri subentrino chierici formati
nelle proprie case di formazione avendo assunto il dono del celibato. Sono
previste possibili eccezioni e l’eventualità di chiedere dispensa al Santo Padre,
45 ma l’orientamento adottato dalla norma è chiaro nel ratificare a questo
riguardo la disciplina della Chiesa latina (n. vi § 2 ac) ; altrimenti risulterebbero
nocivi gli auspici circa la formazione dei seminaristi dell’Ordinariato
assieme a quelli delle diocesi del luogo (n. vi § 5 ac ; art. 10 § 2 nc).
41 La norma tuttavia lascia intendere proprio il contrario, anche se ciò può apparire singolare.
L’art. 11 nc prevede un particolare statuto giuridico di quanti erano stati ordinati
Vescovi nella Comunione anglicana.
42 Esclusi, ovviamente, quanti erano stati ordinati nella Chiesa cattolica (art. 6 § 2 nc).
43 L’art. 6 § 1 nc impone all’Ordinario un limite che il diritto non pone ad un Vescovo per
l’ammissione di candidati agli ordini : “ottenere il consenso del Consiglio di governo”. Paradossalmente
non occorre invece, secondo la stessa norma, l’intervento del Consiglio di governo
per stabilire i “criteri oggettivi” che dovrebbero guidare il processo di discernimento
di candidati sposati e le necessità dell’Ordinariato. Non c’è dubbio, peraltro, che tali criteri
rappresentino “indirizzi pastorali” di rilievo che richiederebbero l’intervento del Consiglio
ex art. 12 § 3 nc.
44 Gli obiettivi da raggiungere nella formazione del proprio clero sono disegnati in termini
generali dall’art. 10 nc. 45 Cfr. artt. vi § 2 AC, 6 § 1 nc.
164 juan ignacio arrieta
L’appartenenza all’Ordinariato personale è riservata ai fedeli battezzati
nell’anglicanesimo, o loro congiunti, e a quanti ricevano la fede cristiana e
siano battezzati nell’Ordinariato stesso (n. i § 4 ac). Altri fedeli non ne possono
far parte, ovviamente, salvo dispensa (art. 5 § 1 NC). In ogni caso, tali persone
“devono manifestare questa volontà per iscritto” (n. ix ac) ; è richiesta,
dunque, una “volontaria” e “diretta” adesione alla circoscrizione personale
in quanto tale, “diversa” – formalmente e anche nel tempo – dall’adesione
alla Chiesa mediante la professione di fede. Una scelta che alcune delle persone
potrebbero eventualmente non realizzare, e che potrebbe essere eventualmente
ritrattata in un successivo momento.
Nel rispetto della restante disciplina, la manifestazione scritta di questa
volontà instaura il rapporto gerarchico all’interno dell’Ordinariato, allo stesso
modo per cui la sua ritrattazione lo cancellerebbe, rimanendo il fedele
membro della Chiesa del domicilio alla quale è giunto per il battessimo sin
dalla professione di fede.
È stata ormai superata la vecchia tesi circa la natura associativa e non gerarchica
degli istituti che prevedessero l’adesione volontaria dei propri membri.
Ciò fu sostenuto in passato da alcuni a proposito del tipo di Prelature
personali i cui fedeli venivano incorporati sulla base della convenzione del
can. 296 cic, anziché per diretta determinazione dell’Autorità, perché sono
i fedeli che hanno bisogno dell’attenzione pastorale che motiva l’erezione
della Prelatura in base al can. 294 cic (“… aut ad peculiaria opera pastoralia vel
missionaria pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda…”).
Nel caso degli Ordinariati personali si è fatta adesso la scelta della diretta volontarietà
di appartenere, uguale a quella del can. 296 CiC realizzata anche
nell’Amministrazione apostolica personale di Campos. 46
Le comunità religiose provenienti dall’anglicanesimo possono anche aderire
all’Ordinariato in conformità con le norme della vita religiosa. A differenza
dei laici, non è loro richiesto l’atto individuale d’adesione : saranno i
legittimi Superiori, a nome della comunità religiosa, a dover giungere al-
46 “§ 1 I fedeli laici, fino ad ora appartenenti all’Unione San Giovanni Maria Vianney, diventano
appartenenti alla nuova circoscrizione ecclesiastica. Coloro che riconoscendosi con
le peculiarità dell’Amministrazione apostolica personale, chiederanno di appartenere ad essa,
dovranno manifestare per iscritto il loro desiderio ed essere iscritti in un apposito registro,
da conservare presso la sede dell’Amministrazione apostolica. § 2 In tale registro, saranno
iscritti anche i laici che attualmente appartengono alla Amministrazione apostolica e
coloro che in essa vengono battezzati” (Congr. per i Vescovi, Decreto del 18 gennaio 2002,
cit., art. ix). Vedi in dottrina J.I. Alonso Pérez, Recente riconoscimento della piena comunione
ecclesiale dei membri dell’Unione Sacerdotale “San Giovanni Maria Vianney” e la successiva erezione
di un’Amministrazione Apostolica Personale, « Il diritto ecclesiastico » 114, 2003, pp. 175-194 ; J.
Landete Casas, La Pontificia comisión “Ecclesia Dei” : nuevas formas de organización eclesiástica
para la tutela de los derechos fundamentales del fiel, in Territorialità e personalità nel Diritto Canonico
ed Ecclesiastico, a cura di P. Erdö – P. Szabó, Budapest, 2002, pp. 753-768.
gli ordinariati personali 165
l’opportuno “consenso” scritto con l’Ordinario personale (nn. vii, ix ac).
In ogni caso, è sempre possibile rispettare l’eventuale volontà di chi, dopo
la conversione, volesse seguire la disciplina comune alla Chiesa latina, eventualmente
attraverso il passaggio ad altri istituti (cann. 684-685 cic).
All’Ordinario personale è, inoltre, data facoltà di erigere nuovi Istituti di
vita consacrata e di promuovere eventualmente i loro membri agli ordini
sacri, sempre a norma del diritto canonico (n. vii ac). Sarà l’esperienza a
confermare l’adeguatezza di tali disposizioni.
Per quanto riguarda la struttura dell’organizzazione, la costituzione apostolica
prevede l’adattamento delle norme canoniche generali alle concrete
caratteristiche dell’istituto. Come si è detto, è prevista l’erezione di Ordinariati
personali a livello nazionale (n. i § 2 ac), anche perché diverse esigenze
– come quella economica o quella previdenziale (art. 7 § 2 nc) – difficilmente
possono soddisfarsi senza lo sforzo comune delle diocesi del Paese.
Un Consiglio di governo, composto di almeno 6 sacerdoti, con propri Statuti,
dovrebbe assumere i compiti che l’ordinamento canonico assegna al
Consiglio presbiterale e al Collegio dei consultori, oltre a quelle specifiche
funzioni che le presenti norme particolari affidano a tale Consiglio (n. x ac,
art. 12 nc). C’è inoltre l’esigenza di avere un Consiglio Pastorale (n. x § 3 ac,
art. 13 nc), 47 un Consiglio per gli Affari economici (n. x § 3 ac), con i compiti
indicati dal Codice di Diritto Canonico, e la possibilità già segnalata di erigere
una casa di formazione seminaristica (art. 12 § 2 nc).
Le norme non contengono precise indicazioni sugli uffici personali. Soltanto
l’art. 11 § 2 nc parla di un “assistente” dell’Ordinario – anche se non
si sa se tale ruolo sia riservato ad un “Vescovo già anglicano” –, e il n. 4 § 3
nc menziona i “decani territoriali”, con funzioni di coordinamento di varie
parrocchie dipendenti dall’Ordinariato. Perciò, per quanto riguarda i restanti
uffici, pare che si debbano ritenere applicabili le norme codiciali dei canoni
469 ss. sulla curia, gli uffici dei vicari, ecc.
Per quanto concerne l’assistenza pastorale, è prevista l’erezione nei vari
luoghi di parrocchie personali – o anche di quasi-parrocchie personali – per
i propri fedeli (n. viii § 1 ac, art. 14 nc), raggruppate eventualmente in decanati
territoriali (art. 4 § 3 nc). Questa specifica organizzazione pastorale
dovrà per forza appoggiarsi assai di frequente su quella delle diocesi di domicilio
dei fedeli, essendosi quindi stabilito che i rispettivi parroci territoriali
assumano – i testi parlano di “mutuo aiuto” ma non di “supplenza” – le loro
responsabilità pastorali (n. viii § 2 ac, art. 14 § 2 nc).
47 Assumendo la “tradizione sinodale dell’anglicanesimo”, l’istituzione del Consiglio pastorale
nell’Ordinariato è obbligatoria, a differenza di quanto in termini generali stabilisce il
can. 511 cic (cfr. G. Ghirlanda, Il significato della costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus”,
« La Civiltà Cattolica », iv, 2009, 385-392, p. 390)
166 juan ignacio arrieta
L’erezione di parrocchie personali è fatta direttamente dall’Ordinario, sentito
il Vescovo diocesano, una volta ottenuto il permesso della Santa Sede
(n. viii § 1 ac). Anche per l’erezione di decanati di zona è richiesto il parere
della Conferenza episcopale e l’assenso della Santa Sede (art. 4 § 3 nc). È prevalso,
in questi casi, il desiderio di rafforzare la posizione dell’Ordinario con
l’intervento prevalente dell’Autorità superiore, per evitare che l’evoluzione
dell’istituto potesse venir condizionata da parte dell’autorità ecclesiastica del
territorio.
4. Alcuni profili problematici del provvedimento
Visti ormai in forma sintetica i profili ecumenici dell’iniziativa, considerate
anche alcune delle principali esigenze pastorali alle quali essa risponde e abbozzati
gli ambiti teologici e giuridici in cui gli Ordinariati personali si pongono,
soffermiamoci per ultimo su alcuni elementi più complessi di queste
norme che richiedono di essere inseriti nell’adeguato contesto. Nulla dirò,
invece, sulla stesura formale dei testi, perché i pregi e le carenze si avvertono
spontaneamente.
Il primo punto che c’è da rilevare riguarda la mancata specificazione dei
documenti circa l’appartenenza dei fedeli alla Chiesa particolare del rispettivo
domicilio. I testi né affermano né negano tale doppia loro appartenenza
– all’Ordinariato e alla Diocesi – che rappresenta un elemento basilare di
certezza tanto per delineare adeguatamente la natura giuridica dell’istituto
come per definire la responsabilità dei rispettivi Pastori.
Anche se il testo tace, non c’è alcun dubbio che, per l’Ordinariato personale,
sia di applicazione quanto dichiara il n. 10 della lettera Communionis Notio
prima ricordata. I fedeli dell’Ordinariato, con la professione di fede, vengono
incorporati alla Chiesa particolare del domicilio e affidati al proprio Pastore,
mentre con la richiesta volontaria e l’iscrizione nell’apposito registro (n. ix
ac, art. 5 § 1 nc), risultano incorporati anche all’Ordinariato personale e affidati
alla speciale cura pastorale dell’Ordinario personale.
Colpisce, perciò, che sia stato affermato l’opposto al momento di presentare
il nuovo istituto. 48 Infatti, se i fedeli non appartenessero alla Diocesi,
l’unica alternativa consentita dal n. 10 della Communionis Notio sarebbe ritenere
l’Ordinariato personale stesso come Chiesa particolare, il che non pare
emergere dalle norme attualmente promulgate né dalle considerazioni fatte
finora. D’altra parte, com’è stato ricordato, non è concepibile nell’ecclesiologia
cattolica la sola appartenenza alla Chiesa universale poiché tale catego-
48 “La costituzione apostolica Anglicanorum coetibus prevede che facciano parte dell’ordinariato
personale, non della diocesi in cui stabiliscono il loro domicilio, fedeli di ogni stato di
vita (laici, chierici, membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica” (G. Ghirlanda,
Il significato della costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus”, cit., p. 388).
gli ordinariati personali 167
ria è “immanente” a quella di Chiesa particolare, come afferma Communionis
Notio nel precedente n. 9 : sono due concetti inseparabili l’uno dall’altro con
riferimento all’unica realtà che è la Chiesa.
Il punto è centrale e occorre non dimenticarlo per avere una corretta lettura
dei documenti adesso pubblicati e dell’insieme di categorie relazionate
con la potestà o con l’esercizio delle funzioni ministeriali usati nei testi. Cercherò
di trattare separatamente alcune questioni coinvolte nella problematica,
anche se si tratta di aspetti strettamente legati tra di loro.
La scelta della giurisdizione vicaria risulta, di per sé, ineccepibile. Non è
dato sapere, però, se si è trattato di un punto di partenza – richiesto dagli
stessi anglicani, come è stato ipotizzato prima –, o piuttosto di una conclusione
dettata dalla difficoltà di conferire l’ufficio di Ordinario ad un Vescovo.
In qualunque caso, però, la scelta non era “necessaria”, come invece lo è nelle
strutture vicarie di missione o nelle amministrazioni apostoliche (can. 371
cic), perché in tali casi il Pastore proprio delle rispettive Chiese particolari è
il Romano Pontefice. Ma qui non si tratta di una Chiesa particolare e occorre
tener ben distinte le due fattispecie per evitare equivoci.
Il desiderio di sottolineare strutturalmente il vincolo col Successore di Pietro,
a cui si è prima accennato, non necessariamente porta alla tecnica della
vicarietà, soprattutto se si tratta di strutture che, come indica il n. 16 della
lettera Communionis Notio, appartengono di per sé alla “logica” della Chiesa
universale. Tale contesto ecclesiologico di Chiesa universale, comune a tutte
le circoscrizioni personali esistenti oggi nella Chiesa latina implica, infatti,
una presenza in esse del ministero Petrino strutturalmente diverso da quello
che avviene nelle Chiese particolari per esigenze della “mutua interiorità” a
cui allude il n. 9 di Communionis Notio, e non ha di conseguenza alcun bisogno
della vicarietà. Tali circoscrizioni sono, per definizione, emanazione del
“munus Petrinum” “per peculiari compiti pastorali”, come dice il citato documento
al n. 16, e i loro rispettivi Ordinari le reggono, in tutti gli altri casi, con
potestà propria.
D’altra parte, neanche la mancata condizione episcopale di chi deve reggere
queste circoscrizioni è ostacolo perché la potestà di governo dell’ufficio
si configuri come “propria” invece di “vicaria”. Di chi è Ordinario militare,
per esempio, si dice che è “dignitate episcopali pro norma insignitus” : l’essere
Vescovo non è dunque requisito essenziale ma, in qualunque caso, la potestà
che istituzionalmente gli verrà affidata sarà sempre “propria”. 49 Peraltro, la
condizione episcopale non è nemmeno un requisito in alcuni tipi di Chiese
particolari, e circa le Abbazie territoriali, la Santa Sede ha dichiarato da anni
49 Cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. Spirituali militum curae, del 21 aprile 1986, AAS 78
(1986) 481-486, n. ii § 1.
168 juan ignacio arrieta
il proposito di non conferire più l’episcopato all’abate, 50 che è a capo di una
Chiesa particolare e possiede giurisdizione “propria” (can. 370 cic).
La ragione di tutto questo proviene dal fatto che la distinzione tra potestà
ordinaria “propria” e potestà ordinaria “vicaria” del can. 131 § 2 cic non deriva
in realtà dalla ricezione dell’episcopato da parte del soggetto, ma dalla
natura di ciascun ufficio capitale la quale, a sua volta, dipende dalla natura
ecclesiale d’ogni circoscrizione. Nel caso della diocesi, che è il “prototipo”
della Chiesa particolare, per assumere a pieno titolo l’ufficio capitale occorre
la condizione episcopale del soggetto, ma ciò non è ugualmente richiesto per
altre circoscrizioni ecclesiastiche elencate nel can. 368 cic. 51 Proprio perciò,
la dottrina ha saputo distinguere due diverse fonti della potestà “propria” : il
sacramento, nel caso paradigmatico del Vescovo diocesano, e la potestà primaziale
“a iure participata”, in tutti gli altri casi. 52
A margine, perciò, di altre motivazioni di maggior rilievo, e tenendo conto
unicamente delle ragioni di natura canonistica, sembrerebbe che il provvedimento
nel suo insieme sarebbe stato più lineare se avesse evitato la tecnica
della vicarietà, anche se in questo caso si tratta di una vicarietà “sine identitate
personae iuridicae cum Romano Pontefice” cioè, con “alterità soggettiva” e
con “piena indipendenza quanto all’esercizio della potestà stessa”. 53
Nello stesso ambito si pone la questione del rapporto giuridico tra la giurisdizione
del Vescovo diocesano e quella dell’Ordinario personale in quanto
insistono sulle stesse persone. Nel diritto canonico si è coniata da tempo la
nozione di “potestà cumulativa”, 54 per identificare l’insieme di situazioni in
cui confluiscono le potestà dei due Pastori, territoriale e personale, e nelle
quali sia l’uno che l’altro sono legittimati ad agire. La ragione per cui la potestà
che possiede un ecclesiastico si “cumula” con quella del Vescovo diocesano
è “rintracciabile nella potestà primaziale” 55 “a iure participata”, di cui si
è appena detto.
I presenti documenti non adoperano la nozione di “potestà cumulativa” ;
parlano di “esercizio congiunto” della potestà, espressione che non intende
stabilire quale sia tecnicamente la relazione giuridica tra le due potestà, ma
50 Cfr. Paolo VI, m.p. Catholica Ecclesia, del 23 ottobre 1976, AAS 68 (1976) 964-965.
51 Nella logica del buon governo rientra l’esigenza che le “funzioni ministeriali” affidate
ad un soggetto corrispondano al grado del Sacramento l’Ordine dello stesso ; ma ciò non è
necessariamente in rapporto con la natura vicaria della potestà dell’ufficio che si occupa.
52 Vedi su questo J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, cit., pp. 245-256 ; A. Viana,
Commentario al can. 131, in “Comentario Exegético” a cura di J. Miras-A. Marzoa-R. Rodríguez-
Ocaña, vol. i, Pamplona 1996, pp. 848-856.
53 V. Parlato, Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, cit., pp. 9-10.
54 Sull’argomento, vedi C. Soler, Jurisdicción cumulativa, « Ius Canonicum » 55, 1988, pp.
131-180.
55 E. Baura, Legislazione sugli Ordinariati castrensi, Studio introduttivo, Milano 1992, pp. 21-
22 e nt. 63.
gli ordinariati personali 169
piuttosto descrivere senza espressioni tecniche il “modo” comunionale in
cui esse vanno esercitare. L’indicazione è stata subito ritenuta come equivalente
a “giurisdizione concorrente”, 56 e dalle norme non è dato arrivare ad
altre conclusioni.
Infatti, sul piano concreto, il n. iv ac rinvia alle Norme Complementari
per i casi in cui occorrerebbe esercitare in “modo congiunto” la potestà, e in
dette Norme Complementari solo l’art. 5 § 2 tratta della materia con riferimento
ai casi in cui i fedeli dell’Ordinariato personale “collaborano in attività
pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali”, cioè, quando tali fedeli
“dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo”, come dice il
testo.
Non è possibile approfondire adesso l’argomento, ma è ovvio che il testo
non consente interpretazioni contrastanti col quadro generale in cui è situato
l’istituto e, concretamente, in conflitto con la condizione diocesana dei
fedeli. Neanche possono essere avanzate, per la stessa ragione, valutazioni
limitative della potestà del Vescovo diocesano nella guida delle attività pastorali
diocesane alle quali partecipano, in quanto fedeli della diocesi, i membri
dell’Ordinariato.
Sarebbe peraltro utopico voler vedere nell’art. 5 § 2 nc una sorta di “esenzione”
dei fedeli laici dalla giurisdizione del proprio Vescovo diocesano, alla
stregua di quella talvolta rintracciabile nel diritto della vita consacrata. Se si
riflette bene, ci si accorge che la giurisdizione ecclesiastica sui laici è alquanto
ristretta proprio perché, a differenza dei chierici incardinati e dei religiosi
che sono sottoposti alle regole dei rispettivi statuti personali, i fedeli laici si
muovono abitualmente in “ambiti di libertà”. 57 A ben guardare, infatti, per
quanto riguarda i laici, non c’è un’apprezzabile differenza – in termini di
“estensione” e di “ampiezza” della giurisdizione –, tra la subordinazione dei
propri sudditi all’Ordinario del luogo e quella di quanti soltanto risiedono
nel territorio. Dal combinato disposto dei cann. 102 e 107 cic, e dalla possibilità
ope legis di più domicili e quasi-domicili, si evince che nemmeno l’appartenenza
ad altra Chiesa particolare potrebbe risultare limitativa della potestà
del Vescovo diocesano.
La sola conclusione che pare procedere da tutto ciò è che la norma che
commentiamo non abbia inteso modificare la certezza giuridica delle comuni
regole dell’ordinamento canonico che determinano la potestà dei Pastori
coinvolti ; altrimenti sarebbe stata richiesta una dichiarazione esplicita da
parte della legge che, invece, non si è voluto fare.
D’altra parte occorre tener presente che, col doppio riferimento dell’art. 5
56 V. Parlato, Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, cit., p. 9.
57 Sulla “condicio libertatis” dei fedeli, si veda J. Hervada, Diritto costituzionale canonico,
cit., pp. 117 ss.
170 juan ignacio arrieta
§ 2 nc al Vescovo diocesano e al parroco del luogo, vengono a trattarsi due tipi
di rapporti – del fedele col Vescovo, appunto, e del fedele col parroco – che
sul profilo della natura giuridica sono diversi. Mentre è chiaro cosa significhi
nella disciplina canonica esercitare “cumulativamente” la “potestà” quando
si parla degli Ordinari – territoriale e personale – o dei suoi Vicari, perché sono
uffici in cui si esercita propriamente la giurisdizione della Chiesa, invece
la nozione di “potestà” diventa “astratta” quando è riferita al parroco, perché
a questo ufficio pastorale non corrispondono funzioni di potestà di regime
(ad eccezione di puntuali casi di delega o di facoltà abituali).
Tornando nuovamente ad una considerazione generale dei testi, è ben
chiaro che il provvedimento cerchi di arginare eventuali interventi del Vescovo
diocesano sulla struttura organizzativa o sullo sviluppo pastorale
dell’Ordinariato personale ; senza “limitare”, però, la sua potestà sui fedeli,
tra l’altro perché tale pretesa sarebbe inutile rispetto all’autentico interesse
che detti argini cercano di preservare : la necessaria autonomia del governo
pastorale nell’Ordinariato.
In tale prospettiva, vi sono in queste norme alcuni limiti all’intervento
dell’Autorità ecclesiastica del territorio sullo sviluppo organizzativo dell’Ordinariato.
Nell’erezione di parrocchie e di quasi-parrocchie personali dell’Ordinariato,
per esempio, non occorre il permesso del Vescovo diocesano,
ma soltanto chiedere e valutare il suo parere. L’erezione di quasi-parrocchie
personali potrebbe avvenire, addirittura, senza l’assenso della Santa Sede
(art. 14 § 3 nc), se si facesse una lettura meno ecclesiale del testo. Tuttavia,
essendo queste ultime comunità equiparate alle parrocchie (can. 516 § 1 cic),
risulta logico seguire nella loro erezione una procedura equiparata a quella
dell’erezione di parrocchie. Uguali disposizioni dovrebbero servire, in generale,
per l’edificazione di chiese.
In collegamento con quanto è stato già detto aggiungerei, da ultimo, altre
due considerazioni legate tra loro.
La prima riguarda l’art. 4 § 1 nc che stabilisce una equiparazione solo parziale
dell’Ordinario personale al Vescovo diocesano. La norma può sollevare
alcuni interrogativi, invitando così a porsi domande sulla sua autentica portata.
Non è stata indicata la ragione per cui vengono applicate all’Ordinario
personale solo alcune delle facoltà che i cann. 381 ss. cic attribuiscono al Vescovo
diocesano, stabilendo così limitazioni che la legge canonica non pone
ad altre circoscrizioni personali simili. Non sarebbe tecnicamente corretto
ritenere ciò una esigenza derivata dal can. 381 § 2 cic 58 o dalla mancata con-
58 Il can. 381 § 2 cic equipara al Vescovo diocesano coloro che presiedono le strutture indicate
nel can. 368, ma non esclude, e l’esperienza giuridica lo prova, che possa essere equiparato
anche chi si trova in situazione analoga in altre circoscrizioni.
gli ordinariati personali 171
dizione episcopale dell’Ordinario. In qualunque caso, sarebbe stato possibile
far ricorso ad una equiparazione generale ex natura rei 59 dell’Ordinario col
Vescovo diocesano, che avrebbe consentito una discrimina determinata dal
tipo concreto di attività.
In realtà, però, non pare che il legislatore abbia inteso applicare in forma
stretta all’Ordinario il limite che si potrebbe dedurre dal citato art. 4 § 1 nc.
Lo rivela, per esempio, il fatto che la costituzione apostolica include tra i
doveri dell’Ordinario la visita ad limina e la relazione quinquennale (n. xi),
previsti rispettivamente nei cann. 399 e 400 cic che l’art. 4 nc non menziona.
Altro esempio si vedrà a proposito della potestà giudiziale. Sono rimaste
ugualmente escluse dall’equiparazione altre norme di rilievo, come le modalità
della presa di possesso dell’ufficio d’Ordinario (can. 382 cic) e altresì
del suo termine (cann. 401-402 cic), ragione per cui tali situazioni dovranno
essere contemplate nelle Norme Complementari dettate per i singoli Ordinariati
personali.
Tuttavia, ciò che spinge ad una interpretazione ampia dell’art. 4 § 1 nc è
soprattutto il fatto che siano rimaste fuori dall’equiparazione norme che
risultano centrali per l’esercizio della giurisdizione da parte dell’Ordinario
personale, come sono i cann. 381 e 391 cic che affidano al Vescovo la potestà
legislativa, esecutiva e giudiziale sulla propria giurisdizione. Di queste attribuzioni
non è fatta menzione in altre parti dei presenti provvedimenti e,
perciò, è da ritenere che s’intenda provvedere con altre norme speciali date
per i singoli Ordinariati, poiché risulta inverosimile che si sia voluto togliere
all’Ordinario personale tali attribuzioni.
L’ultima osservazione è collegata a questa appena fatta, e riguarda l’esercizio
della potestà giudiziale accennato nel n. xii ac. Tre questioni differenti
sono qui implicate. Anzitutto, la conferma di quanto detto sull’applicabilità
all’Ordinario del can. 391 § 1 cic e dell’interpretazione ampia dell’art. 4 § 1
nc, poiché non è dato negare la potestà giudiziale a chi potrebbe costituire
un tribunale per giudicare i propri fedeli. In secondo luogo, dall’affermazione
che nelle “cause giudiziali il tribunale competente è quello della diocesi
in cui una delle parti ha il domicilio” (n. xii ac), sorge il dubbio se la norma
intenda così modificare, rispetto ai fedeli provenenti dall’anglicanesimo, la
pluralità dei fori giudiziali che l’ordinamento canonico stabilisce. 60 In fine,
terza questione, emerge anche l’ipotesi se, nell’eventuale costituzione del
tribunale dell’Ordinariato personale, cadrebbero tutti gli altri possibili fori.
59 Cfr. in materia C.J. Errázuriz, Circa l’equiparazione quale uso dell’analogia in diritto canonico,
« Ius Ecclesiae » 4, 1992, p. 215-224
60 Oltre al foro del domicilio o del quasi-domicilio delle parti (cann. 1408, 1409 cic), il
diritto riconosce il foro del luogo dove si trova l’oggetto litigioso (can. 1410 cic) ; il foro del
contratto (can. 1411 cic) ; nelle cause penali, il foro del delitto (can. 1412 cic) ; e nelle cause
matrimoniali, ancora, tutti quelli indicati dal can. 1673 cic.
172 juan ignacio arrieta
Le ultime due questioni sono delicate in quanto si riferiscono al processo
contenzioso, e suggeriscono il bisogno di chiarimenti per prevenire futuri
disagi.
In termini generali pare che, come accadeva con l’art. 5 § 2 nc, la redazione
del testo risulti polarizzata dalla “tensione”, per così dire, tra giurisdizione
del Vescovo diocesano e giurisdizione dell’Ordinario personale sui fedeli
ex anglicani, contrasto che non ha alcun senso di esistere essendo questi fedeli
membri della diocesi ragione per cui, nel riconoscere la giurisdizione
del proprio Vescovo, non si realizza alcun genere di “concessione”.
Di conseguenza, l’eventualità di un tribunale eretto per l’Ordinariato, dovrebbe
interpretarsi come un nuovo foro ordinario, completamente equiparabile
al foro del domicilio delle circoscrizioni territoriali, da aggiungersi
agli altri titoli di competenza previsti dal Codice e da altre leggi per le cause
giudiziarie (si pensi, ad es., al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, sui delicta
graviora »). 61
Sarebbe stato utile, invece, approfondire la più incerta problematica specifica
di come esercitare la potestà giudiziale nelle vicende che riguardano
i chierici incardinati nell’Ordinariato e in quelle delle comunità religiose da
esso dipendenti. La questione, di sicuro, verrà affrontata assieme ad altre in
una seconda opportunità.
Si tratta, comunque, di rilievi che appaiono subito eclissati e resi marginali
dalla rilevanza ecclesiale davvero straordinaria del provvedimento in sé
stesso considerato sotto il profilo dell’unità della Chiesa. Occorre, perciò,
apprezzare questa iniziativa, frutto di lunghi e delicati lavori, e contribuire
perché trovi ovunque una ricezione che consenta l’adeguato inserimento
delle singole comunità nelle Chiese locali.
61 Cfr. Giovanni Paolo II, m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, del 30 aprile 2001, AAS 93
(2001) 737-739 ; Cong. per la Dottrina della Fede, lett. Ad exsequentam legem, del 18 maggio
2001, AAS 93 (2001) 785-788 ; vedi anche J. Llobell, I tribunali delle circoscrizioni personali
latine, « Il diritto ecclesiastico” » 113, 2002, pp. 147-176 ;.

Sommario : 1. Rilevante priorità del contesto ecumenico. 2. Postulati della speciale
opera pastorale : a) La strutturazione sacramentale delle comunità ; b) L’identità spirituale
del gruppo ; c) Il limite strutturale di non essere “Chiesa sui iuris” ; d) La prevalenza
del vincolo Petrino ; e) Una soluzione in prospettiva di processo. 3. L’istituto
degli Ordinariati personali : a) Il contesto ecclesiologico ; b) Gli elementi giuridici
degli Ordinariati personali. 4. Alcuni profili problematici del provvedimento.
La cost. ap. Anglicanorum coetibus (ac), promulgata dal Santo Padre Benedetto
XVI il 4 novembre 2009, 1 istituisce nell’ordinamento canonico una
nuova circoscrizione ecclesiastica personale : gli Ordinariati personali. La circoscrizione
segue, com’è naturale, lineamenti simili alle altre circoscrizioni
personali già esistenti, ma è nuova per il “tipo” di elementi che sono stati
presi in considerazione nel progettarla, determinando le linee portanti dell’istituto
che hanno l’originalità dell’orizzonte ecumenico in cui si pone e
nel quale dovrà svilupparsi e svolgere la sua normale attività.
Nell’insieme il provvedimento è composto da due documenti. Il primo è
una costituzione apostolica che istituisce in astratto la nuova figura dell’Ordinariato
personale. Il documento pontificio si sviluppa poi nel secondo dei
testi : le Norme Complementari (nc), 2 approvate dal Papa e promulgate dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dicastero incaricato di erigere
gli Ordinariati, dettare per ciascuno di loro Norme specifiche e, soprattutto,
seguire le vicissitudini di queste nuove circoscrizioni, in modo analogo a come
la Congregazione per i Vescovi e quella di Propaganda Fide seguono le
circoscrizioni ecclesiastiche delle loro rispettive aree di giurisdizione.
1. Rilevante priorità del contesto ecumenico
La dimensione principale per valutare il provvedimento in parola è quella
ecumenica. L’affermazione è giustificata sia per le motivazioni che lo hanno
ispirato sia per i contenuti più significativi dei documenti stessi.
Il provvedimento non è un’iniziativa sorta originariamente nell’ambito
1 Cfr. Benedetto XVI, cost. ap. Anglicanorum coetibus, del 4 novembre 2009, in L’Osservatore
Romano 9-10 novembre 2009, pp. 6-7.
2 Cfr. Congr. per la Dottrina della Fede, Norme Complementari, del 4 novembre 2009,
in L’Osservatore Romano 9-10 novembre 2009, p. 7.
« ius ecclesiae » · xxii, 2010 · pp. 151-172
152 juan ignacio arrieta
della Chiesa cattolica, ma è piuttosto la risposta della Chiesa “alle numerose
richieste che sono state sottoposte alla Santa Sede da gruppi di chierici e fedeli
anglicani provenienti da diverse parti del mondo, i quali desiderano entrare
nella piena e visibile comunione”. 3 Questa circostanza è rilevante per
capire meglio l’intero provvedimento nel contesto ecumenico, così com’è
stato ribadito sia da parte cattolica che anglicana. Tutto ciò risulta dalla contestuale
presentazione della notizia fatta a Roma dal Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede e nello stesso tempo a Londra, con un
comunicato congiunto diramato dall’arcivescovo anglicano di Canterbury e
da quello cattolico di Westminster. 4
Il Prefetto del Dicastero che ha portato avanti per anni lo studio della questione
segnalava, in concreto, che con questo gesto si è “cercato di venire
incontro in modo unitario ed equo, alle richieste per una piena unione che
ci sono state sottoposte da parte di fedeli già anglicani provenienti da varie
parti del mondo negli anni recenti. Con tale proposta [la nuova figura giuridica]
la Chiesa intende rispondere alle legittime aspirazioni di questi gruppi
anglicani per una comunione piena e visibile con il Vescovo di Roma, il successore
di san Pietro”. 5
In modo più generale, la recente costituzione apostolica è un risultato del
dialogo ecumenico che è andato avanti per anni in un’atmosfera di crescente
fiducia e speranza. Perciò, è stato opportunamente ricordato nelle presenti
circostanze, come il decreto conciliare sull’ecumenismo tenne ad affermare
che tra le comunità distaccate dalla Chiesa cattolica ai tempi della Riforma
“nelle quali continuano a sussistere in parte le tradizioni e le strutture cattoliche,
occupa un posto speciale la Comunione anglicana”. 6
Infatti, “sin dal Concilio i rapporti tra anglicani e cattolici romani hanno
creato un migliore clima di comprensione e mutua cooperazione. La
Anglican-Roman Catholic International Commission (arcic) ha prodotto una
serie di dichiarazioni dottrinali nel corso degli anni, nella speranza di creare
la base per una piena e visibile unione. Per molti appartenenti alle due
Comunioni, le dichiarazioni dell’arcic hanno messo a disposizione uno
3 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa circa gli Ordinariati personali
per anglicani che entrano nella Chiesa cattolica, del 20 ottobre 2009, in L’Osservatore Romano 21
ottobre 2009, p. 8.
4 “Today’s announcement of the Apostolic Constitution is a response by Pope Benedict
XVI to a number of requests over the past few years to the Holy See from groups of Anglicans
who wish to enter into full visible communion with the Roman Catholic Church, and
are willing to declare that they share a common Catholic faith and accept the Petrine ministry
as willed by Christ for his Church” (Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the
Archbishop of Canterbury, del 20 ottobre 2009, in L’Osservatore Romano 21 ottobre 2009, p. 8).
5 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa, loc. cit., p. 7.
6 Decr. Unitatis redintegratio n. 13.
gli ordinariati personali 153
strumento nel quale la comune espressione della fede può essere riconosciuta”.
7
L’apprezzamento del comune patrimonio di fede rappresenta, come si vedrà,
una delle caratteristiche rilevanti del nuovo provvedimento. In tal senso,
il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede esprimeva l’auspicio
che i chierici e fedeli anglicani desiderosi dell’unione con la Chiesa cattolica
ora troveranno, attraverso le istituzioni oggi predisposte, “l’opportunità
di preservare quelle tradizioni anglicane che sono preziose per loro e conformi
con la fede cattolica”. Più oltre continuava :“l’unione con la Chiesa non richiede
l’uniformità che ignora le diversità culturali, come dimostra la storia
del cristianesimo” ; “tali tradizioni sono un dono da condividere nella Chiesa
universale” ; “in quanto esprimono in un modo distinto la fede professata comunemente”.
8 Analoghe affermazioni sulle affinità di contenuti dottrinali e
spirituali tra la Chiesa cattolica e la tradizione anglicana sono contenute nel
comunicato congiunto presentato a Londra. 9
La singolarità della risposta vaticana a tutte queste richieste si radica nella
possibilità, adesso aperta in modo istituzionale, di poter realizzare un’incorporazione
“corporativa” alla Chiesa di Roma. Senza prescindere, ovviamente,
dalla dimensione individuale che caratterizza l’atto di fede, si riconosce adesso
la possibilità di dare accoglienza nella Chiesa a gruppi organizzati di fedeli
anglicani, i quali manterranno appunto determinati elementi della propria
identità liturgica e spirituale, e soprattutto qualcosa della propria struttura
sociale di gruppo.
L’esperienza pastorale delle incorporazioni di gruppo nella Chiesa non è
completamente nuova, anche se nell’ultimo periodo si è resa più pressante
come reazione al noto allontanamento, da parte di settori anglicani più radicali,
dal comune insegnamento in materia di conferimento dei ministeri
sacri, di morale, ecc. Infatti, oltre alle normali conversioni di battezzati che
giungono individualmente alla piena comunione con Roma, in questi ultimi
anni “sono entrati anche gruppi di anglicani, conservando una certa struttura
“corporativa”. Ciò è avvenuto, ad esempio, per la diocesi anglicana di
Amritsar in India e per alcune singole parrocchie negli Stati Uniti che, pur
mantenendo un’identità anglicana, sono entrate nella Chiesa Cattolica nel
7 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa, loc. cit., p. 7.
8 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa, loc. cit., p. 7.
9 “The Apostolic Constitution is further recognition of the substantial overlap in faith,
doctrine and spirituality between the Catholic Church and the Anglican tradition. Without
the dialogues of the past forty years, this recognition would not have been possible, nor
would hopes for full visible unity have been nurtured. In this sense, this Apostolic Constitution
is one consequence of ecumenical dialogue between the Catholic Church and the
Anglican Communion” (Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the Archbishop of
Canterbury, loc. cit., p. 8).
154 juan ignacio arrieta
quadro di un cosiddetto “provvedimento pastorale” [“Pastoral provision” ], 10
adottato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e approvato da Papa
Giovanni Paolo II nel 1982”. 11
Queste esperienze hanno permesso negli ultimi anni alla Santa Sede di poter
valutare le concrete problematiche pastorali inerenti a queste unioni dette
“corporative”, non ultima quella riguardante la posizione personale dei
pastori anglicani che, raggiunta la piena comunione, proseguono l’attività
ministeriale e vengono ammessi ai sacri ordini. Le varie questioni implicate
sono state approfondite con l’obiettivo di poter estendere l’esperienza ad altri
gruppi simili. Alla fine, si è venuta a delineare una figura giuridica fatta su
misura per questo genere di bisogni pastorali articolando, nelle norme dei
documenti recenti, risposte tecniche per le singole necessità che solitamente
pongono questi gruppi : liturgia specifica, accompagnamento dottrinale, ordinazione
di persone sposate, ecc.
Consideriamo brevemente alcune di queste esigenze concrete per poter
capire meglio la risposta data dal legislatore nei recenti documenti.
2. Postulati della speciale opera pastorale
a) La strutturazione sacramentale delle comunità
L’accoglienza di questi gruppi nella Chiesa cattolica pone, anzitutto, una esigenza
di “strutturazione” della comunità in sé stessa. Essendo la Chiesa una
struttura gerarchica, risultante dall’interazione del Sacramento del Battesimo
– comune a tutti i fedeli – con l’Ordine sacro, che “diversifica” le funzioni
ministeriali, perché una comunità possa diventare un gruppo ecclesialmente
strutturato occorre che sia articolata in forma gerarchica : deve risultare cioè
strutturata conformemente all’Ordine sacro. 12
I gruppi provenienti dall’anglicanesimo, al momento dell’entrata in comunione,
sono gruppi di battezzati aggregati attorno a chi è titolare di un
ufficio con “funzioni ministeriali”, le quali però non sono sostenute dal Sacramento
dell’Ordine. C’è un “ministro”, ma la comunità non è strutturata
gerarchicamente dall’Ordine sacro, che nell’ecclesiologia cattolica è il fatto-
10 Vedi su questo il lavoro di J.M. Sheehan, A new canonical configuration for the Pastoral
Provision ?, Roma 2009, Tesi di Dottorato discussa nella Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università della Santa Croce.
11 Congr. per la Dottrina della Fede, Nota informativa, loc. cit., p. 7.
12 Ciò accade in quelle comunità che la dottrina prima chiamava “circoscrizioni maggiori”
(diocesi, province ecclesiastiche, ecc.), e anche nelle loro divisioni interne o “circoscrizioni
minori” (parrocchia, cappellania, ecc.). In tutte è presente un gruppo strutturato gerarchicamente
attorno ad un proprio Pastore, che lo è in quanto è stato abilitato a tale ruolo
dal Sacramento dell’Ordine.
gli ordinariati personali 155
re determinante : le funzioni ministeriali di base si fondano sul Sacramento
dell’Ordine. 13
È un genere di problema che non si pone, invece, con la Chiesa ortodossa.
Le sue comunità, pur non essendo in comunione con la Sede di Pietro, sono
organizzate gerarchicamente e, come ha sancito nuovamente la lettera Communionis
Notio, 14 meritano il titolo di Chiese particolari.
“Strutturare” il gruppo significa, dunque, provvedere a costituire la necessaria
base sacramentale delle funzioni ministeriali attraverso l’ordinazione
dei ministri. Quale sia poi il grado e la misura necessaria di questa “strutturazione”
dipende dal tipo di soluzione istituzionale che s’intende dare. Nel
caso, per esempio, della “Pastoral provision” degli Stati Uniti, ci si era limitati
alla configurazione di parrocchie personali integrate in tutto nelle rispettive
diocesi, e dunque il problema strutturale si limitava allora all’ordinazione
presbiterale di chi doveva assumere le funzioni di parroco (cann. 150, 521 §
1 cic). Adesso, invece, si è ritenuto di dover tener conto di aggregazioni più
ampie, con un Pastore che avesse la necessaria autonomia ecclesiale per poter
sviluppare un programma pastorale specifico. Ciò richiede di costituire
ministri che assumano “funzioni episcopali”, ma non necessariamente istituirli
nel grado dell’episcopato, poiché basta conferire loro la potestà giuridica
quasi-episcopale sufficiente per i ruoli di direzione e di governo della
struttura.
Nella Chiesa cattolica l’ordinazione sacramentale non è, come si sa, un diritto
soggettivo del battezzato : è una scelta autonoma dell’Autorità competente.
Si tratta, concretamente, di una “cooptazione” che avviene al termine
di un processo di formazione e discernimento sull’idoneità del candidato
che si realizza sulla base di parametri abbastanza oggettivi, tra cui, nella disciplina
latina, il dono del celibato. L’intero percorso richiede, comunque, il
suo tempo, anche se l’Autorità può sempre dispensare per giusta causa (can.
90 § 1 cic).
Queste esigenze indicano l’esistenza di tempi “tecnici” minimi per poter
avviare i singoli Ordinariati. La medesima Congregazione per la Dottrina
della Fede, o un’altra Autorità ecclesiastica designata, dovrà vagliare i requisiti
per l’ordinazione di quanti già erano ministri all’interno della Comunione
anglicana e intendono esercitare il ministero nella Chiesa cattolica ;
inoltre dovrà a confermare opportunamente la formazione di tali ministri,
poiché le norme indicano requisiti concreti che si dovranno comunque con-
13 Cfr. J. Hervada, Las raíces sacramentales del derecho canónico, in Vetera et Nova, Cuestiones
de Derecho Canónico y afines (1958-2004), 2 ed, Pamplona 2005, pp. 150 ss. ; vedi anche J. Hervada,
Pensieri di un canonista nell’ora presente, Venecia 2007, pp. 193 ss.
14 Congr. per la Dottrina della Fede, lett. Communionis Notio, n. 17, del 28 maggio
1992, AAS 86 (1993) 838-850 ; cfr. decr. Unitatis redintegratio, nn. 14-15.
156 juan ignacio arrieta
trollare (n. vi § 1 ac, art. 6 § 2 nc), e inoltre dovrà anche procedere alla concessione
dei necessari permessi per l’ordinazione e per l’incardinazione di
queste persone nella struttura personale.
I margini, comunque, non sono rigidi e, se occorresse non rinviare l’erezione
di qualche Ordinariato, basterebbe istituire transitoriamente un Amministratore
apostolico, forse seguendo per tale scelta l’esperienza degli Ordinariati
latini per i fedeli orientali.
b) L’identità spirituale del gruppo
Una seconda esigenza che pone l’ingresso di questi gruppi riguarda il riconoscimento
e la tutela giuridica della liturgia e di altri elementi spirituali e
di culto che hanno delineato nel tempo l’identità di queste comunità, accogliendo
a pieno titolo nella Chiesa cattolica un patrimonio spirituale maturato
storicamente nella tradizione anglicana.
Al centro del dialogo che ha portato alla promulgazione delle norme che
stiamo considerando c’è, da parte della Chiesa cattolica, apprezzamento, in
quanto queste tradizioni liturgiche sviluppate nel seno della Comunione anglicana
rappresentano effettivamente un elemento di diversità che arricchisce
la Chiesa cattolica.
Occorrerà, di conseguenza, far approvare dalla Santa Sede i relativi libri
liturgici (n. iii ac), 15 similmente alla discreta esperienza fatta recentemente
con l’approvazione da parte dei Dicasteri competenti del “The Book of Divine
Worship” preparato negli Stati Uniti per la “Pastoral provision”. 16
Inoltre, quanto rappresenta l’identità ecclesiale di queste comunità sotto
il profilo liturgico ed è stato approvato dalla Santa Sede, deve altresì trovare
la tutela giuridica necessaria per evitare ingiuste assimilazioni “forzate”.
Proprio tale esigenza giustifica alcune precauzioni che adottano le norme
pubblicate a proposito dell’esercizio della potestà del Vescovo diocesano in
relazione allo sviluppo istituzionale degli Ordinariati (n. viii ac, art. 14 nc).
c) Il limite strutturale di non essere “Chiesa sui iuris”
L’avvio di queste strutture personali comporta, dunque, il riconoscimento
di nuovi riti e forme liturgiche. 17 Non si tratta però, di un nuovo “rito” di appartenenza,
bensì di una liturgia che coesisterà all’interno della Chiesa latina
con le altre varietà rituali in essa presenti. Qualcosa di simile ha significato,
15 Cfr. can. 838 cic ; art. 64 PB.
16 “The Book of Divine Worship”, Newman House Press, 2003 : per i dati relativi al processo
di approvazione e per il contenuto, vedi J.M. Sheehan, A new canonical configuration for the
Pastoral Provision ?, cit., pp. 179-180.
17 Cfr. V. Parlato, Note sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, in Stato, Chiese
e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), gennaio 2010, pp. 10 ss.
gli ordinariati personali 157
da questo punto di vista, la promulgazione del motu proprio Summorum Pontificum
18 a proposito della liturgia anteriore al 1970.
Con l’istituzione di Ordinariati personali la Santa Sede non ha inteso creare
in alcun modo nuove “Chiese sui iuris” simili a quelle create per le comunità
d’Oriente, che a partire dal secolo xvi entravano in comunione con la Chiesa
di Roma. I gruppi di fedeli provenienti dall’anglicanesimo che giungono
adesso alla comunione cattolica appartengono in tutto alla Chiesa latina e le
strutture per essi ideate – gli Ordinariati personali – non costituiscono una
Chiesa “a sé”, bensì un’entità della Chiesa latina, sottoposta alla disciplina
del cic a meno che non risulti un disposto contrario. La ragione di un limite
strutturale di tale natura si capisce anche in prospettiva ecumenica. 19
Gli Ordinariati personali che col tempo verranno eretti non formeranno,
di conseguenza, una “Chiesa sui iuris”. Ognuno degli Ordinariati personali
che saranno eventualmente creati in futuro avrà la propria autonomia e dipenderà
direttamente dalla Sede Apostolica. Non c’è, inoltre, alcun genere
di vincolo personale analogo a quello dei “riti” orientali anzi, detto in forma
positiva, il vincolo personale di questi fedeli è col rito latino. Il solo fatto che
sia necessaria una richiesta per appartenere all’Ordinariato e la conseguente
libertà di poter fare la scelta di non aderire ad esso, o di abbandonarlo in un
successivo momento, senza necessità di ottenere una dispensa da parte dell’Autorità
ecclesiastica, segna senz’altro le differenze con le Chiese rituali. 20
d) Prevalenza del vincolo Petrino
Un’altra esigenza pastorale che, a quanto sembra, ponevano questi gruppi in
vista della piena comunione, era quella di evidenziare nel migliore dei modi
la loro unione col Romano Pontefice e di mettere in risalto il loro collegamento
col successore di Pietro.
In positivo e in negativo, l’argomento della “romanità” ha giocato un ruolo
centrale nelle controversie con gli anglicani o episcopaliani e, per tanti, è
stato anche un fattore determinante della loro incorporazione alla Chiesa. 21
Nell’attuale contesto poteva forse avere una componente più “psicologica”
che “teologica”, ma in ogni caso era un elemento reale che occorreva prendere
in considerazione per stabilire la soluzione pastorale che si voleva delineare.
18 Cfr. Benedetto XVI, m. p. Summorum Pontificum, del 7 luglio 2007, AAS 99 (2007) 777-
781.
19 Vedi di recente M. Langham, L’Anglicanorum coetibus non contraddice il dialogo ecumenico,
in L’Osservatore Romano 23 gennaio 2010, p. 6.
20 Cfr. cann. 111-112 cic, cann. 29 ss. cceo. In materia, vedi anche Segreteria di Stato,
Rescritto ex audientia del 26 novembre 1992, AAS 85 (1993) 81.
21 Una informazione su come questa prospettiva è stata determinante in tanti casi può
ricavarsi in : J. Pearce, Literary convers, London 1999.
158 juan ignacio arrieta
Nessun cattolico ignora, infatti, il proprio vincolo immediato con il Romano
Pontefice malgrado il fatto di appartenere ad una diocesi in qualunque posto
della terra ed essere assegnato alla cura pastorale di un Vescovo diocesano. 22
Si può capire, comunque, che nella presente vicenda il diretto legame potesse
acquistare una qualche rilevanza che, forse, ha contribuito a configurare
l’Ordinariato personale come giurisdizione vicaria del Romano Pontefice.
e) Una soluzione in processo
Infine, altra esigenza pastorale della presente opera proviene dalla sua dinamicità
e dal carattere di processo protratto nel tempo che assume l’inserimento
nella Chiesa di queste comunità.
A differenza di altri tipi di necessità pastorali che in passato sono stati assegnati
a circoscrizioni ecclesiastiche personali (Ordinariati rituali, Prelature
personali, Ordinariati militari, ecc.), quella presente non si risolve soltanto
con l’atto giuridico di erezione di Ordinariati personali. Detta erezione ha la
virtualità di avviare un processo di integrazione che in seguito, dovrà essere
monitorato attentamente e incanalato nel giusto verso. Dal punto di vista
strutturale, e non da quello delle vicende personali che si chiudono con l’atto
di fede, più che un arrivo l’erezione dell’Ordinariato dovrà considerarsi
una partenza all’interno di un itinerario di consolidamento delle comunità
nella fede cattolica.
Una prospettiva dinamica appartiene, certamente, all’essenza di qualunque
Chiesa locale chiamata a compiere la missione di Cristo in un determinato
luogo. 23 Nel caso degli Ordinariati personali però, la dinamica procedurale
riguarda la conformazione del gruppo in riferimento ad aspetti centrali
della comunione della Chiesa, oltre al personale assenso di ciascuno alla fede.
Questo fatto si traduce nelle norme sul particolare ruolo che assume la
Congregazione per la Dottrina della Fede sia per quanto concerne gli aspetti
istituzionali degli Ordinariati sia per la continua vigilanza su queste strutture
che essa stessa dovrà realizzare. In tale prospettiva sorge spontaneo il paragone
con il ruolo istituzionale assunto, sin dall’origine, dalla Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli nell’ambito delle strutture di missione.
3. L’istituto degli Ordinariati personali
Sarebbero, queste, alcune delle esigenze pastorali a cui si è cercato di dare
risposta delineando la nuova figura istituzionale necessaria per accogliere i
22 Cfr. LG nn. 22-23, cd n. 11, Communionis Notio, cit., n. 15. Proprio per ciò la potestà del
Sommo Pontefice è immediata su tutti i fedeli (cfr. cann. 134, 331,381 § 1 cic).
23 Mi sono occupato di queste tematiche in Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale,
in Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico, a cura di P. Erdö e P.
Szabó, Budapest, 2002, pp. 394-425.
gli ordinariati personali 159
gruppi provenenti dall’anglicanesimo. Vediamo adesso le caratteristiche di
tale figura, indicando anzitutto il suo contesto dottrinale.
a) Il contesto ecclesiologico
Per comprendere adeguatamente l’istituto degli Ordinariati personali occorre
tener conto del quadro ecclesiologico in cui, ad oggi, 24 si pongono tutte le
circoscrizioni personali della Chiesa latina : Prelature personali, Ordinariati
militari, Amministrazione apostolica personale di Campos e, adesso, Ordinariati
personali. Detto quadro non era sufficientemente chiaro, come si sa,
al momento della promulgazione del Codice del 1983. Non si riuscì allora a
capire – per opera di un linguaggio non del tutto adeguato, com’è dato costatare
dagli scritti dell’epoca – in quale modo l’idea di Chiesa particolare,
attorno alla quale si era formulata l’ecclesiologia del Vaticano ii, era applicabile
o meno a queste circoscrizioni personali ; 25 non si capiva che cosa avevano
in comune queste categorie, e che cosa le distingueva.
Per tale ragione, l’istituto delle Prelature personali venne allora allontanato
dal “titolo” sulle Chiese particolari, anche se la decisione presa era stata
quella di mantenerlo all’interno della “parte” concernente la struttura gerarchica
della Chiesa ; 26 mentre l’organizzazione della pastorale militare venne
addirittura esclusa dal Codice. Anni dopo è stata perciò promulgata la cost.
ap. Spirituali militum curae, 27 che risponde alle necessità pastorali dell’assistenza
alle forze armate.
Da allora, però, il quadro dottrinale è molto cambiato, ed è stato approfondito
in vari modi il relativo magistero conciliare. 28 Adesso, appare chiaro che
non tutte le strutture gerarchiche che servono a raggruppare fedeli attorno
ai propri Pastori sono uguali ; e che l’aggregazione dei fedeli non avviene in
tutte le strutture allo stesso modo né tantomeno per le stesse ragioni, e non
tutte rispondono all’idea teologica di Chiesa particolare. 29
24 Infatti, il can. 372 § 2 cic lascerebbe, in teoria, la possibilità di erigere Chiese particolari
personali, che al momento non esistono. Inoltre, ci sono motivi per ritenere che la citata previsione
rispondesse piuttosto all’inesistenza, al momento della promulgazione del Codice, di
categorie che successivamente sono state chiarite dal magistero della Chiesa.
25 Per una presentazione d’insieme, vedi di recente A. Cattaneo, Circoscrizioni personali,
in Dizionario di Ecclesiologia, G. Calabrese-P. Goyret-O.F. Piazza edd., Roma 2010, pp. 221-234.
26 Così emerge, infatti, dalla riunione Plenaria di Cardinali del 1981 : cfr. Pontificium
Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Acta et documenta Pontificiae Commissionis
Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, 5ª quaestio
de Praelatura personalis, Città del Vaticano, 1991, p. 388.
27 Cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. Spirituali militum curae, del 21 aprile 1986, AAS 78
(1986) 481-486.
28 Per una esposizione d’insieme, vedi recentemente M. Semeraro, Chiesa locale, in Dizionario
di Ecclesiologia, cit., pp. 145-158.
29 Ho trattato questo argomento in Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione
160 juan ignacio arrieta
La principale differenza sta nel fatto che, mentre alcune di queste comunità
gerarchicamente strutturate sono Chiese particolari altre, invece, non
lo sono perché l’accesso ad esse non avviene attraverso la “ianua sacramentorum”,
cioè non ha come “causa efficiente” il Sacramento del Battesimo. Non
è lo stesso, infatti, appartenere ad una struttura “per causa” del Battesimo
(ragione ontologica) e invece esserlo “dal momento” del Battesimo (ragione
temporale). In tale prospettiva, le strutture che non sono Chiese particolari
appaiono come strutture complementari. 30
Queste differenze sono state riprese in termini complessivi nel 1992 dalla
lettera Communionis Notio della Congregazione per la Dottrina della Fede,
un testo di singolare rilievo che sintetizza i principi centrali dell’ecclesiologia
cattolica. Il documento contiene, per ciò che ci riguarda, due affermazioni di
carattere fondamentale, sulle quali però adesso non è possibile soffermarsi :
prima, che l’incorporazione alla Chiesa del battezzato si dà “in” una Chiesa
particolare, 31 cioè, che non esiste l’incorporazione, per così dire, nella sola
Chiesa universale. Seconda, che oltre alle Chiese particolari vi sono strutture
gerarchiche per servizi pastorali specifici che appartengono ecclesiologicamente
alla “logica” della Chiesa universale, anche se i suoi componenti,
in quanto battezzati, sono membri delle Chiese particolari per la ragione
precedente. 32 A questo genere di strutture apparterrebbero, appunto, le circoscrizioni
ecclesiastiche personali, e concretamente anche gli Ordinariati
personali. 33
nella Chiesa, in “I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica
del Concilio Vaticano ii”, a cura di J. Canosa, Milano, 2000, pp. 591-624.
30 Il concetto è stato coniato da J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, Milano 1989,
pp. 308 ss., ma espressioni sostanzialmente simili sono presenti anche in altri autori.
31 “Ogni fedele, mediante la fede e il Battesimo, è inserito nella Chiesa una, santa, cattolica
ed apostolica. Non si appartiene alla Chiesa universale in modo mediato, attraverso
l’appartenenza ad una Chiesa particolare, ma in modo immediato, anche se l’ingresso e la
vita nella Chiesa universale si realizzano necessariamente in una particolare Chiesa. Nella
prospettiva della Chiesa intesa come comunione, l’universale comunione dei fedeli e la comunione
delle Chiese non sono dunque l’una conseguenza dell’altra, ma costituiscono la
stessa realtà vista da prospettive diverse” (lett. Communionis notio, cit., n. 10).
32 “Per una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale – unità nella
diversità –, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall’Autorità
Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse in quanto tali appartengono alla Chiesa
universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed
operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari, con la flessibilità che le è propria, trova
diverse espressioni giuridiche. Ciò non solo non intacca l’unità della Chiesa particolare fondata
nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a quest’unità l’interiore diversificazione propria
della comunione” (lett. Communionis notio, cit., n. 16).
33 Delle istituzioni di taglio associativo la Communionis Notio si occupa non nel primo, ma
nel secondo capoverso del n. 16.
gli ordinariati personali 161
Tale è il contesto ecclesiologico degli istituti di cui ci occupiamo, come lo
è quello delle Prelature personali e degli Ordinariati militari. Questi istituti
non sono Chiese particolari e, dunque, con la professione di fede, i fedeli
battezzati originariamente nell’anglicanesimo, compresi anche i ministri
che in seguito verranno ordinati, sono accolti “in” una Chiesa particolare,
che sarà necessariamente quella del rispettivo domicilio (can. 107 § 1 cic).
Più avanti si tornerà su altri elementi collegati a ciò. Per adesso passiamo
ad una considerazione più tecnica dei fattori strutturali degli Ordinariati personali
così come risultano dai documenti istitutivi.
b) Gli elementi giuridici degli Ordinariati personali
La cost. ap. Anglicanorum coetibus istituisce nell’ordinamento canonico un
nuovo tipo di circoscrizioni ecclesiastiche personali sovra-diocesane, di ambito
nazionale (nn. i §§ 1-2 ac). Tali circoscrizioni saranno erette per decreto
della Congregazione per la Dottrina della Fede (nn. i § 1, xiii ac), dipenderanno
gerarchicamente da essa e seguiranno le norme canoniche comuni
della Chiesa latina in ciò che non sia contrario alla costituzione apostolica,
alle Norme Complementari comuni e alle Norme specifiche date per ciascun
Ordinariato (n. ii ac ; art. 1 nc), tenendo conto altresì della gerarchia
normativa propria dell’ordinamento canonico.
L’Ordinariato personale pare prendere il nome dalla circoscrizione che si
occupa della pastorale specializzata nella cura dei militari. Tuttavia, esistono
significative differenze tra i due tipi di circoscrizioni personali, a cominciare
dalla forma giuridica di erezione, 34 la configurazione vicaria della potestà
dell’Ordinario, o la volontarietà dell’ascrizione dei fedeli nel caso dell’Ordinariato.
Difficilmente si può dire che si tratta di due istituzioni uguali, anche
perché sotto altri aspetti l’Ordinariato personale somiglia invece ad altre
strutture personali. 35 Il genere comune è quello tracciato dal n. 16 di Communionis
Notio, mentre le altre sono differenze secondarie. Esiste addirittura
un terzo tipo di Ordinariati nella Chiesa latina, prima ancora che si creassero
quelli militari, che si occupano dell’attenzione pastorale data ai cattolici
orientali senza gerarchia del proprio rito nel Paese. 36
34 Gli Ordinariati militari vengono eretti per atto pontificio mediante costituzione apostolica,
anche se per i loro Statuti si dice soltanto che sono “emanati dalla Sede Apostolica” (art.
i § 1 cost. ap. Spirituali militum curae, cit.).
35 Concretamente, all’unica Pelatura personale che esiste attualmente, i cui fedeli risultano
incorporati per via di convenzione secondo il can. 296 cic e non per atto di autorità, secondo
il can. 294 cic. Uguale atto di volontà è richiesto per l’incorporazione di fedeli all’Amministrazione
apostolica personale Giovanni Maria Vianney come si dirà più oltre (cfr. Congr.
per i Vescovi, Decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale “San Giovanni Maria
Vianney”, del 18 gennaio 2002, art. ix, AAS 94 (2002) 305-308).
36 Cfr. Annuario Pontificio 2009, pp. 1058-1062. La figura è una evoluzione degli esarcati apo162
juan ignacio arrieta
L’Ordinariato personale consta di un coetus fidelium affidato alla cura spirituale
di un Pastore proprio coadiuvato dal suo presbiterio. Pastore, presbiterio
e fedeli sono gli elementi “soggettivi” d’ogni comunità gerarchica – comprese
quelle di cui si occupa Communionis Notio n. 16 – sebbene non bastino
da soli per costituire una Chiesa particolare.
L’Ordinario personale nominato dal Romano Pontefice a capo dell’Ordinariato
non necessariamente sarà Vescovo (n. iv ac), 37 anche se dovrà esercitare
ugualmente “funzioni episcopali” dal punto di vista dell’efficacia giuridica.
Tale preclusione, com’è ovvio, non è un limite voluto dal legislatore,
bensì una conseguenza dalla condizione uxorata del clero che, almeno nei
primi tempi, dovrà farsi carico di queste comunità.
Altra caratteristica dell’Ordinario è la configurazione della sua giurisdizione
come “vicaria” del Romano Pontefice (n. vi, b ac). Su questo punto
torneremo più avanti. Basti indicare adesso che detto fattore segna una differenza
col tipo di potestà che hanno i Pastori preposti ad altre circoscrizioni
personali, che è sempre una potestà “propria”. 38 Tale scelta evoca le strutture
chiamate “missionarie” (can. 371 § 1 cic) dipendenti dalla Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli, le quali però sono “Chiese particolari”
dette “in formazione”. 39
L’Ordinario personale, inoltre, non è in tutto equiparato al Vescovo diocesano
– anche di questo si parlerà più avanti –, pur essendo tenuto all’informazione
quinquennale e alla regolare visita ad limina (n. xi ac) ; l’Ordinario
è indicato come membro di diritto della rispettiva Conferenza episcopale e
col dovere di coordinarsi con essa (art. 2 nc) nonché con ognuno dei Vescovi
diocesani (art. 3 nc). Come si sa, le Conferenze, pur chiamandosi “episcopali”,
di fatto radunano “Pastori” che sono alla guida di circoscrizioni episcopali
della Nazione ; non sono semplicemente la riunione dei Vescovi del Paese : 40
gli “emeriti”, per esempio, non ne fanno parte di diritto mentre, invece, non
possono essere esclusi dalle riunioni formali del Collegio episcopale (can. 339
cic). La Conferenza episcopale non è, dunque, un istituto legato strettamenstolici
creati dal 1912 per l’attenzione di questi fedeli, inizialmente nel Canada. In merito
vedi F. Marti, I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento,
Milano 2009.
37 L’art. 4 nc prevede concretamente un sistema di presentazione canonica da parte del
Consiglio di governo, secondo le modalità dei cann. 158-163 cic (cfr. art. 12 § 4 nc). Inoltre,
l’art. 11 § 1 nc dichiara esplicitamente “eleggibili” come Ordinario i Vescovi “già anglicani e
coniugati”.
38 Ad eccezione dell’Amministrazione apostolica personale di Campos (cfr. can. 371 § 2
cic), figura del tutto eccezionale e ben circoscritta perché non in sintonia col can. 372 § 2 cic
che parla solo di Chiese particolari.
39 Cfr. Giovanni Paolo II, lett. enc. Redemptoris missio, del 7 dicembre 1990, nn. 27, 53,
AAS 83 (1991) 294-340.
40 Cfr. Giovanni Paolo II, m.p. Apostolos Suos, del 21 maggio 1998, AAS 90 (1998) 641-658.
gli ordinariati personali 163
te alle esigenze sacramentali dell’episcopato, e può rispondere a richieste di
convenienza come, ad esempio, l’equiparazione ai Vescovi “emeriti” degli
ex-Vescovi anglicani membri dell’Ordinariato, ai fini di partecipare agli incontri
della Conferenza episcopale (art. 11 § 3 nc). La legge non lo dice, ma
sembra doveroso ritenere che ciò riguarda unicamente i Vescovi anglicani
ordinati presbiteri una volta raggiunta la comunione. 41
Nell’esercizio della propria missione, l’Ordinario è coadiuvato dal proprio
presbiterio (n. vi § 4 ac). Esso è formato sia dagli ex-ministri anglicani accolti
nella Chiesa cattolica e poi ordinati 42 sia, in un momento successivo,
dai presbiteri provenienti dal proprio coetus fidelium, formati nel proprio centro
di formazione e incardinati poi nell’Ordinariato (n. vi § 3 ac, art. 4 § 2
nc). 43 L’Ordinario, infatti, può erigere conformemente al diritto una casa di
formazione con una propria “Ratio institutionis sacerdotalis” (art. 10 § 3 nc) e
un proprio programma formativo (art. 12 § 2, c nc). 44 Per questo clero sono
previste anche eccezioni nel regime disciplinare (art. 7 nc), e vengono anche
segnalate le forme della loro collaborazione col clero diocesano (art. 9 nc).
A proposito del clero incardinato nella circoscrizione, un punto particolarmente
delicato riguarda la disciplina del celibato. Anche qui si è cercato
di conciliare le esigenze che appaiono sussistere nel primo momento della
creazione dell’Ordinariato con quanto è auspicabile accada in futuro. Inizialmente,
i gruppi procedenti dall’anglicanesimo portano i propri “ministri”,
generalmente sposati, che dovranno essere dispensati dalla disciplina del celibato
per essere ordinati come presbiteri (n. vi § 1 ac). In un successivo
momento, però, ci si attende che a tali ministri subentrino chierici formati
nelle proprie case di formazione avendo assunto il dono del celibato. Sono
previste possibili eccezioni e l’eventualità di chiedere dispensa al Santo Padre,
45 ma l’orientamento adottato dalla norma è chiaro nel ratificare a questo
riguardo la disciplina della Chiesa latina (n. vi § 2 ac) ; altrimenti risulterebbero
nocivi gli auspici circa la formazione dei seminaristi dell’Ordinariato
assieme a quelli delle diocesi del luogo (n. vi § 5 ac ; art. 10 § 2 nc).
41 La norma tuttavia lascia intendere proprio il contrario, anche se ciò può apparire singolare.
L’art. 11 nc prevede un particolare statuto giuridico di quanti erano stati ordinati
Vescovi nella Comunione anglicana.
42 Esclusi, ovviamente, quanti erano stati ordinati nella Chiesa cattolica (art. 6 § 2 nc).
43 L’art. 6 § 1 nc impone all’Ordinario un limite che il diritto non pone ad un Vescovo per
l’ammissione di candidati agli ordini : “ottenere il consenso del Consiglio di governo”. Paradossalmente
non occorre invece, secondo la stessa norma, l’intervento del Consiglio di governo
per stabilire i “criteri oggettivi” che dovrebbero guidare il processo di discernimento
di candidati sposati e le necessità dell’Ordinariato. Non c’è dubbio, peraltro, che tali criteri
rappresentino “indirizzi pastorali” di rilievo che richiederebbero l’intervento del Consiglio
ex art. 12 § 3 nc.
44 Gli obiettivi da raggiungere nella formazione del proprio clero sono disegnati in termini
generali dall’art. 10 nc. 45 Cfr. artt. vi § 2 AC, 6 § 1 nc.
164 juan ignacio arrieta
L’appartenenza all’Ordinariato personale è riservata ai fedeli battezzati
nell’anglicanesimo, o loro congiunti, e a quanti ricevano la fede cristiana e
siano battezzati nell’Ordinariato stesso (n. i § 4 ac). Altri fedeli non ne possono
far parte, ovviamente, salvo dispensa (art. 5 § 1 NC). In ogni caso, tali persone
“devono manifestare questa volontà per iscritto” (n. ix ac) ; è richiesta,
dunque, una “volontaria” e “diretta” adesione alla circoscrizione personale
in quanto tale, “diversa” – formalmente e anche nel tempo – dall’adesione
alla Chiesa mediante la professione di fede. Una scelta che alcune delle persone
potrebbero eventualmente non realizzare, e che potrebbe essere eventualmente
ritrattata in un successivo momento.
Nel rispetto della restante disciplina, la manifestazione scritta di questa
volontà instaura il rapporto gerarchico all’interno dell’Ordinariato, allo stesso
modo per cui la sua ritrattazione lo cancellerebbe, rimanendo il fedele
membro della Chiesa del domicilio alla quale è giunto per il battessimo sin
dalla professione di fede.
È stata ormai superata la vecchia tesi circa la natura associativa e non gerarchica
degli istituti che prevedessero l’adesione volontaria dei propri membri.
Ciò fu sostenuto in passato da alcuni a proposito del tipo di Prelature
personali i cui fedeli venivano incorporati sulla base della convenzione del
can. 296 cic, anziché per diretta determinazione dell’Autorità, perché sono
i fedeli che hanno bisogno dell’attenzione pastorale che motiva l’erezione
della Prelatura in base al can. 294 cic (“… aut ad peculiaria opera pastoralia vel
missionaria pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda…”).
Nel caso degli Ordinariati personali si è fatta adesso la scelta della diretta volontarietà
di appartenere, uguale a quella del can. 296 CiC realizzata anche
nell’Amministrazione apostolica personale di Campos. 46
Le comunità religiose provenienti dall’anglicanesimo possono anche aderire
all’Ordinariato in conformità con le norme della vita religiosa. A differenza
dei laici, non è loro richiesto l’atto individuale d’adesione : saranno i
legittimi Superiori, a nome della comunità religiosa, a dover giungere al-
46 “§ 1 I fedeli laici, fino ad ora appartenenti all’Unione San Giovanni Maria Vianney, diventano
appartenenti alla nuova circoscrizione ecclesiastica. Coloro che riconoscendosi con
le peculiarità dell’Amministrazione apostolica personale, chiederanno di appartenere ad essa,
dovranno manifestare per iscritto il loro desiderio ed essere iscritti in un apposito registro,
da conservare presso la sede dell’Amministrazione apostolica. § 2 In tale registro, saranno
iscritti anche i laici che attualmente appartengono alla Amministrazione apostolica e
coloro che in essa vengono battezzati” (Congr. per i Vescovi, Decreto del 18 gennaio 2002,
cit., art. ix). Vedi in dottrina J.I. Alonso Pérez, Recente riconoscimento della piena comunione
ecclesiale dei membri dell’Unione Sacerdotale “San Giovanni Maria Vianney” e la successiva erezione
di un’Amministrazione Apostolica Personale, « Il diritto ecclesiastico » 114, 2003, pp. 175-194 ; J.
Landete Casas, La Pontificia comisión “Ecclesia Dei” : nuevas formas de organización eclesiástica
para la tutela de los derechos fundamentales del fiel, in Territorialità e personalità nel Diritto Canonico
ed Ecclesiastico, a cura di P. Erdö – P. Szabó, Budapest, 2002, pp. 753-768.
gli ordinariati personali 165
l’opportuno “consenso” scritto con l’Ordinario personale (nn. vii, ix ac).
In ogni caso, è sempre possibile rispettare l’eventuale volontà di chi, dopo
la conversione, volesse seguire la disciplina comune alla Chiesa latina, eventualmente
attraverso il passaggio ad altri istituti (cann. 684-685 cic).
All’Ordinario personale è, inoltre, data facoltà di erigere nuovi Istituti di
vita consacrata e di promuovere eventualmente i loro membri agli ordini
sacri, sempre a norma del diritto canonico (n. vii ac). Sarà l’esperienza a
confermare l’adeguatezza di tali disposizioni.
Per quanto riguarda la struttura dell’organizzazione, la costituzione apostolica
prevede l’adattamento delle norme canoniche generali alle concrete
caratteristiche dell’istituto. Come si è detto, è prevista l’erezione di Ordinariati
personali a livello nazionale (n. i § 2 ac), anche perché diverse esigenze
– come quella economica o quella previdenziale (art. 7 § 2 nc) – difficilmente
possono soddisfarsi senza lo sforzo comune delle diocesi del Paese.
Un Consiglio di governo, composto di almeno 6 sacerdoti, con propri Statuti,
dovrebbe assumere i compiti che l’ordinamento canonico assegna al
Consiglio presbiterale e al Collegio dei consultori, oltre a quelle specifiche
funzioni che le presenti norme particolari affidano a tale Consiglio (n. x ac,
art. 12 nc). C’è inoltre l’esigenza di avere un Consiglio Pastorale (n. x § 3 ac,
art. 13 nc), 47 un Consiglio per gli Affari economici (n. x § 3 ac), con i compiti
indicati dal Codice di Diritto Canonico, e la possibilità già segnalata di erigere
una casa di formazione seminaristica (art. 12 § 2 nc).
Le norme non contengono precise indicazioni sugli uffici personali. Soltanto
l’art. 11 § 2 nc parla di un “assistente” dell’Ordinario – anche se non
si sa se tale ruolo sia riservato ad un “Vescovo già anglicano” –, e il n. 4 § 3
nc menziona i “decani territoriali”, con funzioni di coordinamento di varie
parrocchie dipendenti dall’Ordinariato. Perciò, per quanto riguarda i restanti
uffici, pare che si debbano ritenere applicabili le norme codiciali dei canoni
469 ss. sulla curia, gli uffici dei vicari, ecc.
Per quanto concerne l’assistenza pastorale, è prevista l’erezione nei vari
luoghi di parrocchie personali – o anche di quasi-parrocchie personali – per
i propri fedeli (n. viii § 1 ac, art. 14 nc), raggruppate eventualmente in decanati
territoriali (art. 4 § 3 nc). Questa specifica organizzazione pastorale
dovrà per forza appoggiarsi assai di frequente su quella delle diocesi di domicilio
dei fedeli, essendosi quindi stabilito che i rispettivi parroci territoriali
assumano – i testi parlano di “mutuo aiuto” ma non di “supplenza” – le loro
responsabilità pastorali (n. viii § 2 ac, art. 14 § 2 nc).
47 Assumendo la “tradizione sinodale dell’anglicanesimo”, l’istituzione del Consiglio pastorale
nell’Ordinariato è obbligatoria, a differenza di quanto in termini generali stabilisce il
can. 511 cic (cfr. G. Ghirlanda, Il significato della costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus”,
« La Civiltà Cattolica », iv, 2009, 385-392, p. 390)
166 juan ignacio arrieta
L’erezione di parrocchie personali è fatta direttamente dall’Ordinario, sentito
il Vescovo diocesano, una volta ottenuto il permesso della Santa Sede
(n. viii § 1 ac). Anche per l’erezione di decanati di zona è richiesto il parere
della Conferenza episcopale e l’assenso della Santa Sede (art. 4 § 3 nc). È prevalso,
in questi casi, il desiderio di rafforzare la posizione dell’Ordinario con
l’intervento prevalente dell’Autorità superiore, per evitare che l’evoluzione
dell’istituto potesse venir condizionata da parte dell’autorità ecclesiastica del
territorio.
4. Alcuni profili problematici del provvedimento
Visti ormai in forma sintetica i profili ecumenici dell’iniziativa, considerate
anche alcune delle principali esigenze pastorali alle quali essa risponde e abbozzati
gli ambiti teologici e giuridici in cui gli Ordinariati personali si pongono,
soffermiamoci per ultimo su alcuni elementi più complessi di queste
norme che richiedono di essere inseriti nell’adeguato contesto. Nulla dirò,
invece, sulla stesura formale dei testi, perché i pregi e le carenze si avvertono
spontaneamente.
Il primo punto che c’è da rilevare riguarda la mancata specificazione dei
documenti circa l’appartenenza dei fedeli alla Chiesa particolare del rispettivo
domicilio. I testi né affermano né negano tale doppia loro appartenenza
– all’Ordinariato e alla Diocesi – che rappresenta un elemento basilare di
certezza tanto per delineare adeguatamente la natura giuridica dell’istituto
come per definire la responsabilità dei rispettivi Pastori.
Anche se il testo tace, non c’è alcun dubbio che, per l’Ordinariato personale,
sia di applicazione quanto dichiara il n. 10 della lettera Communionis Notio
prima ricordata. I fedeli dell’Ordinariato, con la professione di fede, vengono
incorporati alla Chiesa particolare del domicilio e affidati al proprio Pastore,
mentre con la richiesta volontaria e l’iscrizione nell’apposito registro (n. ix
ac, art. 5 § 1 nc), risultano incorporati anche all’Ordinariato personale e affidati
alla speciale cura pastorale dell’Ordinario personale.
Colpisce, perciò, che sia stato affermato l’opposto al momento di presentare
il nuovo istituto. 48 Infatti, se i fedeli non appartenessero alla Diocesi,
l’unica alternativa consentita dal n. 10 della Communionis Notio sarebbe ritenere
l’Ordinariato personale stesso come Chiesa particolare, il che non pare
emergere dalle norme attualmente promulgate né dalle considerazioni fatte
finora. D’altra parte, com’è stato ricordato, non è concepibile nell’ecclesiologia
cattolica la sola appartenenza alla Chiesa universale poiché tale catego-
48 “La costituzione apostolica Anglicanorum coetibus prevede che facciano parte dell’ordinariato
personale, non della diocesi in cui stabiliscono il loro domicilio, fedeli di ogni stato di
vita (laici, chierici, membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica” (G. Ghirlanda,
Il significato della costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus”, cit., p. 388).
gli ordinariati personali 167
ria è “immanente” a quella di Chiesa particolare, come afferma Communionis
Notio nel precedente n. 9 : sono due concetti inseparabili l’uno dall’altro con
riferimento all’unica realtà che è la Chiesa.
Il punto è centrale e occorre non dimenticarlo per avere una corretta lettura
dei documenti adesso pubblicati e dell’insieme di categorie relazionate
con la potestà o con l’esercizio delle funzioni ministeriali usati nei testi. Cercherò
di trattare separatamente alcune questioni coinvolte nella problematica,
anche se si tratta di aspetti strettamente legati tra di loro.
La scelta della giurisdizione vicaria risulta, di per sé, ineccepibile. Non è
dato sapere, però, se si è trattato di un punto di partenza – richiesto dagli
stessi anglicani, come è stato ipotizzato prima –, o piuttosto di una conclusione
dettata dalla difficoltà di conferire l’ufficio di Ordinario ad un Vescovo.
In qualunque caso, però, la scelta non era “necessaria”, come invece lo è nelle
strutture vicarie di missione o nelle amministrazioni apostoliche (can. 371
cic), perché in tali casi il Pastore proprio delle rispettive Chiese particolari è
il Romano Pontefice. Ma qui non si tratta di una Chiesa particolare e occorre
tener ben distinte le due fattispecie per evitare equivoci.
Il desiderio di sottolineare strutturalmente il vincolo col Successore di Pietro,
a cui si è prima accennato, non necessariamente porta alla tecnica della
vicarietà, soprattutto se si tratta di strutture che, come indica il n. 16 della
lettera Communionis Notio, appartengono di per sé alla “logica” della Chiesa
universale. Tale contesto ecclesiologico di Chiesa universale, comune a tutte
le circoscrizioni personali esistenti oggi nella Chiesa latina implica, infatti,
una presenza in esse del ministero Petrino strutturalmente diverso da quello
che avviene nelle Chiese particolari per esigenze della “mutua interiorità” a
cui allude il n. 9 di Communionis Notio, e non ha di conseguenza alcun bisogno
della vicarietà. Tali circoscrizioni sono, per definizione, emanazione del
“munus Petrinum” “per peculiari compiti pastorali”, come dice il citato documento
al n. 16, e i loro rispettivi Ordinari le reggono, in tutti gli altri casi, con
potestà propria.
D’altra parte, neanche la mancata condizione episcopale di chi deve reggere
queste circoscrizioni è ostacolo perché la potestà di governo dell’ufficio
si configuri come “propria” invece di “vicaria”. Di chi è Ordinario militare,
per esempio, si dice che è “dignitate episcopali pro norma insignitus” : l’essere
Vescovo non è dunque requisito essenziale ma, in qualunque caso, la potestà
che istituzionalmente gli verrà affidata sarà sempre “propria”. 49 Peraltro, la
condizione episcopale non è nemmeno un requisito in alcuni tipi di Chiese
particolari, e circa le Abbazie territoriali, la Santa Sede ha dichiarato da anni
49 Cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. Spirituali militum curae, del 21 aprile 1986, AAS 78
(1986) 481-486, n. ii § 1.
168 juan ignacio arrieta
il proposito di non conferire più l’episcopato all’abate, 50 che è a capo di una
Chiesa particolare e possiede giurisdizione “propria” (can. 370 cic).
La ragione di tutto questo proviene dal fatto che la distinzione tra potestà
ordinaria “propria” e potestà ordinaria “vicaria” del can. 131 § 2 cic non deriva
in realtà dalla ricezione dell’episcopato da parte del soggetto, ma dalla
natura di ciascun ufficio capitale la quale, a sua volta, dipende dalla natura
ecclesiale d’ogni circoscrizione. Nel caso della diocesi, che è il “prototipo”
della Chiesa particolare, per assumere a pieno titolo l’ufficio capitale occorre
la condizione episcopale del soggetto, ma ciò non è ugualmente richiesto per
altre circoscrizioni ecclesiastiche elencate nel can. 368 cic. 51 Proprio perciò,
la dottrina ha saputo distinguere due diverse fonti della potestà “propria” : il
sacramento, nel caso paradigmatico del Vescovo diocesano, e la potestà primaziale
“a iure participata”, in tutti gli altri casi. 52
A margine, perciò, di altre motivazioni di maggior rilievo, e tenendo conto
unicamente delle ragioni di natura canonistica, sembrerebbe che il provvedimento
nel suo insieme sarebbe stato più lineare se avesse evitato la tecnica
della vicarietà, anche se in questo caso si tratta di una vicarietà “sine identitate
personae iuridicae cum Romano Pontefice” cioè, con “alterità soggettiva” e
con “piena indipendenza quanto all’esercizio della potestà stessa”. 53
Nello stesso ambito si pone la questione del rapporto giuridico tra la giurisdizione
del Vescovo diocesano e quella dell’Ordinario personale in quanto
insistono sulle stesse persone. Nel diritto canonico si è coniata da tempo la
nozione di “potestà cumulativa”, 54 per identificare l’insieme di situazioni in
cui confluiscono le potestà dei due Pastori, territoriale e personale, e nelle
quali sia l’uno che l’altro sono legittimati ad agire. La ragione per cui la potestà
che possiede un ecclesiastico si “cumula” con quella del Vescovo diocesano
è “rintracciabile nella potestà primaziale” 55 “a iure participata”, di cui si
è appena detto.
I presenti documenti non adoperano la nozione di “potestà cumulativa” ;
parlano di “esercizio congiunto” della potestà, espressione che non intende
stabilire quale sia tecnicamente la relazione giuridica tra le due potestà, ma
50 Cfr. Paolo VI, m.p. Catholica Ecclesia, del 23 ottobre 1976, AAS 68 (1976) 964-965.
51 Nella logica del buon governo rientra l’esigenza che le “funzioni ministeriali” affidate
ad un soggetto corrispondano al grado del Sacramento l’Ordine dello stesso ; ma ciò non è
necessariamente in rapporto con la natura vicaria della potestà dell’ufficio che si occupa.
52 Vedi su questo J. Hervada, Diritto costituzionale canonico, cit., pp. 245-256 ; A. Viana,
Commentario al can. 131, in “Comentario Exegético” a cura di J. Miras-A. Marzoa-R. Rodríguez-
Ocaña, vol. i, Pamplona 1996, pp. 848-856.
53 V. Parlato, Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, cit., pp. 9-10.
54 Sull’argomento, vedi C. Soler, Jurisdicción cumulativa, « Ius Canonicum » 55, 1988, pp.
131-180.
55 E. Baura, Legislazione sugli Ordinariati castrensi, Studio introduttivo, Milano 1992, pp. 21-
22 e nt. 63.
gli ordinariati personali 169
piuttosto descrivere senza espressioni tecniche il “modo” comunionale in
cui esse vanno esercitare. L’indicazione è stata subito ritenuta come equivalente
a “giurisdizione concorrente”, 56 e dalle norme non è dato arrivare ad
altre conclusioni.
Infatti, sul piano concreto, il n. iv ac rinvia alle Norme Complementari
per i casi in cui occorrerebbe esercitare in “modo congiunto” la potestà, e in
dette Norme Complementari solo l’art. 5 § 2 tratta della materia con riferimento
ai casi in cui i fedeli dell’Ordinariato personale “collaborano in attività
pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali”, cioè, quando tali fedeli
“dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo”, come dice il
testo.
Non è possibile approfondire adesso l’argomento, ma è ovvio che il testo
non consente interpretazioni contrastanti col quadro generale in cui è situato
l’istituto e, concretamente, in conflitto con la condizione diocesana dei
fedeli. Neanche possono essere avanzate, per la stessa ragione, valutazioni
limitative della potestà del Vescovo diocesano nella guida delle attività pastorali
diocesane alle quali partecipano, in quanto fedeli della diocesi, i membri
dell’Ordinariato.
Sarebbe peraltro utopico voler vedere nell’art. 5 § 2 nc una sorta di “esenzione”
dei fedeli laici dalla giurisdizione del proprio Vescovo diocesano, alla
stregua di quella talvolta rintracciabile nel diritto della vita consacrata. Se si
riflette bene, ci si accorge che la giurisdizione ecclesiastica sui laici è alquanto
ristretta proprio perché, a differenza dei chierici incardinati e dei religiosi
che sono sottoposti alle regole dei rispettivi statuti personali, i fedeli laici si
muovono abitualmente in “ambiti di libertà”. 57 A ben guardare, infatti, per
quanto riguarda i laici, non c’è un’apprezzabile differenza – in termini di
“estensione” e di “ampiezza” della giurisdizione –, tra la subordinazione dei
propri sudditi all’Ordinario del luogo e quella di quanti soltanto risiedono
nel territorio. Dal combinato disposto dei cann. 102 e 107 cic, e dalla possibilità
ope legis di più domicili e quasi-domicili, si evince che nemmeno l’appartenenza
ad altra Chiesa particolare potrebbe risultare limitativa della potestà
del Vescovo diocesano.
La sola conclusione che pare procedere da tutto ciò è che la norma che
commentiamo non abbia inteso modificare la certezza giuridica delle comuni
regole dell’ordinamento canonico che determinano la potestà dei Pastori
coinvolti ; altrimenti sarebbe stata richiesta una dichiarazione esplicita da
parte della legge che, invece, non si è voluto fare.
D’altra parte occorre tener presente che, col doppio riferimento dell’art. 5
56 V. Parlato, Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, cit., p. 9.
57 Sulla “condicio libertatis” dei fedeli, si veda J. Hervada, Diritto costituzionale canonico,
cit., pp. 117 ss.
170 juan ignacio arrieta
§ 2 nc al Vescovo diocesano e al parroco del luogo, vengono a trattarsi due tipi
di rapporti – del fedele col Vescovo, appunto, e del fedele col parroco – che
sul profilo della natura giuridica sono diversi. Mentre è chiaro cosa significhi
nella disciplina canonica esercitare “cumulativamente” la “potestà” quando
si parla degli Ordinari – territoriale e personale – o dei suoi Vicari, perché sono
uffici in cui si esercita propriamente la giurisdizione della Chiesa, invece
la nozione di “potestà” diventa “astratta” quando è riferita al parroco, perché
a questo ufficio pastorale non corrispondono funzioni di potestà di regime
(ad eccezione di puntuali casi di delega o di facoltà abituali).
Tornando nuovamente ad una considerazione generale dei testi, è ben
chiaro che il provvedimento cerchi di arginare eventuali interventi del Vescovo
diocesano sulla struttura organizzativa o sullo sviluppo pastorale
dell’Ordinariato personale ; senza “limitare”, però, la sua potestà sui fedeli,
tra l’altro perché tale pretesa sarebbe inutile rispetto all’autentico interesse
che detti argini cercano di preservare : la necessaria autonomia del governo
pastorale nell’Ordinariato.
In tale prospettiva, vi sono in queste norme alcuni limiti all’intervento
dell’Autorità ecclesiastica del territorio sullo sviluppo organizzativo dell’Ordinariato.
Nell’erezione di parrocchie e di quasi-parrocchie personali dell’Ordinariato,
per esempio, non occorre il permesso del Vescovo diocesano,
ma soltanto chiedere e valutare il suo parere. L’erezione di quasi-parrocchie
personali potrebbe avvenire, addirittura, senza l’assenso della Santa Sede
(art. 14 § 3 nc), se si facesse una lettura meno ecclesiale del testo. Tuttavia,
essendo queste ultime comunità equiparate alle parrocchie (can. 516 § 1 cic),
risulta logico seguire nella loro erezione una procedura equiparata a quella
dell’erezione di parrocchie. Uguali disposizioni dovrebbero servire, in generale,
per l’edificazione di chiese.
In collegamento con quanto è stato già detto aggiungerei, da ultimo, altre
due considerazioni legate tra loro.
La prima riguarda l’art. 4 § 1 nc che stabilisce una equiparazione solo parziale
dell’Ordinario personale al Vescovo diocesano. La norma può sollevare
alcuni interrogativi, invitando così a porsi domande sulla sua autentica portata.
Non è stata indicata la ragione per cui vengono applicate all’Ordinario
personale solo alcune delle facoltà che i cann. 381 ss. cic attribuiscono al Vescovo
diocesano, stabilendo così limitazioni che la legge canonica non pone
ad altre circoscrizioni personali simili. Non sarebbe tecnicamente corretto
ritenere ciò una esigenza derivata dal can. 381 § 2 cic 58 o dalla mancata con-
58 Il can. 381 § 2 cic equipara al Vescovo diocesano coloro che presiedono le strutture indicate
nel can. 368, ma non esclude, e l’esperienza giuridica lo prova, che possa essere equiparato
anche chi si trova in situazione analoga in altre circoscrizioni.
gli ordinariati personali 171
dizione episcopale dell’Ordinario. In qualunque caso, sarebbe stato possibile
far ricorso ad una equiparazione generale ex natura rei 59 dell’Ordinario col
Vescovo diocesano, che avrebbe consentito una discrimina determinata dal
tipo concreto di attività.
In realtà, però, non pare che il legislatore abbia inteso applicare in forma
stretta all’Ordinario il limite che si potrebbe dedurre dal citato art. 4 § 1 nc.
Lo rivela, per esempio, il fatto che la costituzione apostolica include tra i
doveri dell’Ordinario la visita ad limina e la relazione quinquennale (n. xi),
previsti rispettivamente nei cann. 399 e 400 cic che l’art. 4 nc non menziona.
Altro esempio si vedrà a proposito della potestà giudiziale. Sono rimaste
ugualmente escluse dall’equiparazione altre norme di rilievo, come le modalità
della presa di possesso dell’ufficio d’Ordinario (can. 382 cic) e altresì
del suo termine (cann. 401-402 cic), ragione per cui tali situazioni dovranno
essere contemplate nelle Norme Complementari dettate per i singoli Ordinariati
personali.
Tuttavia, ciò che spinge ad una interpretazione ampia dell’art. 4 § 1 nc è
soprattutto il fatto che siano rimaste fuori dall’equiparazione norme che
risultano centrali per l’esercizio della giurisdizione da parte dell’Ordinario
personale, come sono i cann. 381 e 391 cic che affidano al Vescovo la potestà
legislativa, esecutiva e giudiziale sulla propria giurisdizione. Di queste attribuzioni
non è fatta menzione in altre parti dei presenti provvedimenti e,
perciò, è da ritenere che s’intenda provvedere con altre norme speciali date
per i singoli Ordinariati, poiché risulta inverosimile che si sia voluto togliere
all’Ordinario personale tali attribuzioni.
L’ultima osservazione è collegata a questa appena fatta, e riguarda l’esercizio
della potestà giudiziale accennato nel n. xii ac. Tre questioni differenti
sono qui implicate. Anzitutto, la conferma di quanto detto sull’applicabilità
all’Ordinario del can. 391 § 1 cic e dell’interpretazione ampia dell’art. 4 § 1
nc, poiché non è dato negare la potestà giudiziale a chi potrebbe costituire
un tribunale per giudicare i propri fedeli. In secondo luogo, dall’affermazione
che nelle “cause giudiziali il tribunale competente è quello della diocesi
in cui una delle parti ha il domicilio” (n. xii ac), sorge il dubbio se la norma
intenda così modificare, rispetto ai fedeli provenenti dall’anglicanesimo, la
pluralità dei fori giudiziali che l’ordinamento canonico stabilisce. 60 In fine,
terza questione, emerge anche l’ipotesi se, nell’eventuale costituzione del
tribunale dell’Ordinariato personale, cadrebbero tutti gli altri possibili fori.
59 Cfr. in materia C.J. Errázuriz, Circa l’equiparazione quale uso dell’analogia in diritto canonico,
« Ius Ecclesiae » 4, 1992, p. 215-224
60 Oltre al foro del domicilio o del quasi-domicilio delle parti (cann. 1408, 1409 cic), il
diritto riconosce il foro del luogo dove si trova l’oggetto litigioso (can. 1410 cic) ; il foro del
contratto (can. 1411 cic) ; nelle cause penali, il foro del delitto (can. 1412 cic) ; e nelle cause
matrimoniali, ancora, tutti quelli indicati dal can. 1673 cic.
172 juan ignacio arrieta
Le ultime due questioni sono delicate in quanto si riferiscono al processo
contenzioso, e suggeriscono il bisogno di chiarimenti per prevenire futuri
disagi.
In termini generali pare che, come accadeva con l’art. 5 § 2 nc, la redazione
del testo risulti polarizzata dalla “tensione”, per così dire, tra giurisdizione
del Vescovo diocesano e giurisdizione dell’Ordinario personale sui fedeli
ex anglicani, contrasto che non ha alcun senso di esistere essendo questi fedeli
membri della diocesi ragione per cui, nel riconoscere la giurisdizione
del proprio Vescovo, non si realizza alcun genere di “concessione”.
Di conseguenza, l’eventualità di un tribunale eretto per l’Ordinariato, dovrebbe
interpretarsi come un nuovo foro ordinario, completamente equiparabile
al foro del domicilio delle circoscrizioni territoriali, da aggiungersi
agli altri titoli di competenza previsti dal Codice e da altre leggi per le cause
giudiziarie (si pensi, ad es., al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, sui delicta
graviora »). 61
Sarebbe stato utile, invece, approfondire la più incerta problematica specifica
di come esercitare la potestà giudiziale nelle vicende che riguardano
i chierici incardinati nell’Ordinariato e in quelle delle comunità religiose da
esso dipendenti. La questione, di sicuro, verrà affrontata assieme ad altre in
una seconda opportunità.
Si tratta, comunque, di rilievi che appaiono subito eclissati e resi marginali
dalla rilevanza ecclesiale davvero straordinaria del provvedimento in sé
stesso considerato sotto il profilo dell’unità della Chiesa. Occorre, perciò,
apprezzare questa iniziativa, frutto di lunghi e delicati lavori, e contribuire
perché trovi ovunque una ricezione che consenta l’adeguato inserimento
delle singole comunità nelle Chiese locali.
61 Cfr. Giovanni Paolo II, m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, del 30 aprile 2001, AAS 93
(2001) 737-739 ; Cong. per la Dottrina della Fede, lett. Ad exsequentam legem, del 18 maggio
2001, AAS 93 (2001) 785-788 ; vedi anche J. Llobell, I tribunali delle circoscrizioni personali
latine, « Il diritto ecclesiastico” » 113, 2002, pp. 147-176 ;.