La prelatura personale e le diocesi

In occasione della possibile creazione di una prelatura personale per la Fraternità di San Pio X, è interessante ricordare quali sono i rapporti tra questo tipo di giurisdizione personale e le diocesi in cui essa opera.

Cosa stabilisce la legge generale?

Le indicazioni che si riferiscono alle prelature personali nelle norme generali, si possono riassumere in questi punti:

1. Una prelatura eretta dal Papa ha autonomia e giurisdizione ordinaria proprie, per la realizzazione della sua missione pastorale peculiare al servizio della Chiesa universale e delle Chiese locali;

2. La giurisdizione del Prelato resta circoscritta all’ambito del suo fine pastorale e in armonia con la comune cura pastorale ordinaria, propria dell’Ordinario del luogo;

3. Perché una prelatura inizi il suo lavoro in una diocesi si richiede il consenso previo del Vescovo (CIC, can. 297);

4. I fedeli laici si trovano sotto la giurisdizione del prelato in ciò che riguarda il fine pastorale per il quale è stata eretta la prelatura. Inoltre, continuano a essere fedeli delle diocesi allo stesso modo degli altri battezzati (Lettera Communionis notio, n. 16);

5. I diaconi e presbiteri incardinati nella prelatura dipendono pienamente dal prelato e sono soggetti alla sua potestà (CIC, can. 294). Devono curare rapporti di fraternità con i membri del presbiterio diocesano e osservare la disciplina generale del clero;

6. Gli statuti di ogni prelatura personale devono stabilire i criteri per instaurare rapporti di armonico coordinamento tra la prelatura e le diocesi nel cui ambito territoriale la prelatura svolge la sua specifica missione.

Cosa è stato stabilito per la prelatura dell’Opus Dei?<

Gli Statuti approvati dal Romano Pontefice per la prelatura dell’Opus Dei contengono, in sintesi, queste indicazioni sui rapporti con ogni diocesi (IV, 5):

a) Non si inizia il lavoro della prelatura dell’Opus Dei né si procede all’erezione canonica di un centro della prelatura senza il consenso previo del Vescovo diocesano (Statuti, n. 177);
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b) Il Vescovo della diocesi ha il diritto di controllare che nei centri della prelatura si compiano le prescrizioni del diritto in ciò che si riferisce alla cappella, la sacrestia e la sede per il sacramento della penitenza (Statuti, n. 179);

c) I sacerdoti della prelatura dell’Opus Dei possono ricevere incarichi o compiti ecclesiastici dal Vescovo della diocesi, con la previa autorizzazione dell’Ordinario della Prelatura (Statuti, nn. 40 e 51);

d) Per erigere chiese della prelatura o quando le sono affidate chiese o parrocchie già esistenti nelle diocesi, si stipula un accordo tra il Vescovo diocesano e l’Ordinario della prelatura; in queste chiese si osservano le disposizioni generali della diocesi (Statuti, n. 180);

e) Le autorità della prelatura informano regolarmente e mantengono rapporti abituali con i Vescovi delle diocesi in cui la prelatura realizza il suo compito pastorale; e ciò avviene anche con i Vescovi che svolgono incarichi direttivi nelle Conferenze Episcopali e con i loro rispettivi organismi (Statuti, n. 174);

f) La prelatura dell’Opus Dei promuove l’unità di tutti i suoi fedeli con il Vescovo della diocesi, li invita a conoscere e mettere in pratica le disposizioni dei Vescovi diocesani e della Conferenza Episcopale, ciascuno d’accordo con le proprie circostanze personali, familiari e professionali (Statuti, nn. 175-176);

g) I laici della prelatura dell’Opus Dei che si trovano sotto la giurisdizione del Prelato in ciò che riguarda il fine pastorale della prelatura, sono comuni fedeli delle diocesi in cui vivono, e restano sotto la giurisdizione dell’Ordinario del luogo allo stesso modo degli altri.

E nella prelatura personale per la Fraternità Sacerdotale di San Pio X?

E’ difficile definire quale sarà il rapporto con le diocesi finché, nel suo caso, non si approveranno gli Statuti della nuova prelatura. Le indicazioni del Diritto generale segnalate precedentemente possono essere realizzate in modo diverso da quello della Prelatura dell’Opus Dei, senza cambiare la natura della giurisdizione ecclesiastica personale, in cui i fedeli si trovano sotto la giurisdizione del Prelato e del Vescovo della diocesi.

E’ chiaro – così ha commentato lo stesso Mons. Fellay in un’intervista dello scorso 8 giugno -, che per aprire una nuova cappella o fondare una nuova opera pastorale in una diocesi diversa, sarebbe necessario avere il permesso dell’Ordinario del luogo, come stabilisce il can. 297.

Una materia che richiederà una particolare regolazione negli Statuti è la giurisdizione in materia sacramentale: il compito pastorale per il quale si creerebbe la prelatura della FSSPX consiste precisamente nel fatto che i suoi fedeli possano ricevere i sacramenti secondo la liturgia precedente all’ultima riforma. La normativa dovrà disciplinare il coordinamento con la diocesi in questo aspetto importante della cura ordinaria dei fedeli.