Un’interpretazione dei canoni sulle prelature personali

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Benedetto XVI, nel discorso alla Rota Romana del 2012, affermava: “per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica”.

Prendendo spunto da queste parole del Papa, e come un esempio di quale sia il senso dell’interpretazione della legge alla luce della realtà, E. Baura riflette sui canoni del Codice di Diritto Canonico che disciplinano le prelature personali (294-297), nel suo recente Manuale “Parte Generale del Diritto Canonico” (Edusc, Roma 2013):

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“Alcuni autori, prendendo in considerazione soltanto il testo legale, la posizione sistematica dei cann. 294 a 297 e alcune questioni sorte durante la redazione del testo, hanno interpretato il can. 294, che afferma che tali prelature «presbyteris et diaconis cleri saecularis constent», nel senso che le prelature personali sarebbero enti esclusivamente clericali. Questa interpretazione pone però non pochi problemi di ordine teologico relativi alle realtà presenti nella regolamentazione in oggetto – quale missione spetterebbe ai chierici secolari incardinati in una prelatura senza riferimento ad un popolo – e di coerenza con il resto del sistema canonico – non si vede che differenza ci sarebbe con le società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, né che senso avrebbe il riferimento codiciale alle opere “pastorali” della prelatura –. Inoltre, la riferita interpretazione contraddice la realtà della prima prelatura personale eretta.

Il ricorso alla realtà ordinata evidenzia, quindi, la necessità di riesaminare più attentamente il testo legale. Così facendo, si scopre che una siffatta interpretazione non rispetta neppure l’analisi letterale rigorosa dei canoni. Infatti, le prelature personali devono essere anzitutto “prelature”, cioè ambiti della giurisdizione e della missione pastorale di un prelato (impossibile da confondersi con una società di vita apostolica). Se la prelatura viene qualificata come personale, significa che tale ambito viene circoscritto secondo un criterio personale, anziché territoriale: se l’ente fosse meramente clericale l’aggettivo “personale” non avrebbe senso. Se si ricorre poi alla mens legislatoris, si comprende che allorché il Codice spiega che le prelature personali constano di presbiteri e diaconi, il dato importante è la specificazione che essi sono del clero secolare. Infatti, i precedenti di queste prelature erano quelle chiamate dal Codice del 1917 «nullius dioecesis», le quali potevano essere “secolari” o “regolari”, ma entrambe si componevano, logicamente, oltre che del prelato e del presbiterio (del clero secolare o di quello regolare), di un popolo. In seguito ad una considerazione della realtà disciplinata e ad una più attenta osservazione del testo, si deve concludere, insomma, che il Codice del 1983 afferma che le prelature personali sono prelature “secolari” con un popolo delimitato personalmente”.