L’atto d’esecuzione della bolla Ut sit




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Javier Canosa

Sommario: 1. L’atto esecutivo della bolla d’erezione di una circoscrizione ecclesiastica.– 2. L’esecuzione della bolla Ut sit.

Il sabato 19 marzo 1983 fu eseguita la costituzione apostolica Ut sit, d’erezione della Prelatura dell’Opus Dei1. Erano trascorsi meno di quattro mesi dal 28 novembre 1982, data di emanazione del medesimo provvedimento costitutivo. Tramite l’atto d’esecuzione, al tempo che si portava a termine il dispositivo contenuto nel nono paragrafo della cost. ap. Ut sit2, veniva applicata la prassi canonica normale relativa ai passaggi giuridici iniziali delle circoscrizioni ecclesiastiche, che, dopo l’erezione prevede il compimento dell’atto di esecuzione.

  1.  L’atto esecutivo della bolla d’erezione di una circoscrizione ecclesiastica

In diritto canonico l’esecuzione – dal latino exsecutio, vale a dire, compimento, svolgimento, sviluppo – si configura come un atto strumentale che serve all’attuazione di un provvedimento principale, emanato solitamente da parte di un’autorità ecclesiastica pubblica3.

Nel caso dell’erezione di circoscrizioni ecclesiastiche maggiori come, ad esempio, diocesi, vicariati apostolici, prefetture apostoliche, prelature territoriali e personali, ecc., l’importante bene ecclesiale che fonda la causa della costituzione pontificia richiede abitualmente l’esecuzione, tramite lo svolgimento di determinate solennità, allo scopo di confermare la perfezione giuridica e la validità dell’atto principale nonché la sua opportunità e operatività reale4. Solo a partire dal compimento di tali solennità rimane fissato il momento iniziale della piena efficacia, che il diritto si premura di determinare con chiarezza, per evidenti ragioni di certezza nelle molteplici situazioni giuridiche connesse.

Va detto innanzitutto che non esiste una regolamentazione scritta specifica sul modo di eseguire i provvedimenti di erezione di circoscrizioni ecclesiastiche. Quindi, la disciplina giuridica di tale materia è regolata dalla normativa generale che soprattutto si trova nei canoni sull’esecuzione degli atti amministrativi (cann. 37 e 40-45) e sulla delega di potestà esecutiva (cann. 137-142). Non potranno neanche essere tralasciati taluni articoli della legge sulla Curia romana, né le disposizioni normative riguardanti l’attività dei rappresentanti del Sommo Pontefice. Tuttavia, una parte importante della disciplina giuridica di riferimento è costituita da una prassi di governo della Curia romana che rimane immutata da non meno di un secolo e alla quale si accennerà in seguito5. La conoscenza della menzionata prassi giuridica avviene in parte grazie ai dispositivi riguardanti l’esecuzione contenuti negli atti pontifici che riordinano l’organizzazione ecclesiastica6.

L’atto pontificio di cui ora viene considerata l’esecuzione è, come già esplicitato, una costituzione apostolica, la quale, confezionata in quanto strumento giuridico su pergamena, si adegua ad una forma in parte predeterminata ed è firmata da due cardinali, il Segretario di Stato (precedentemente lo faceva il Cardinale Cancelliere, che ormai è un incarico inesistente presso la Curia romana) e il Prefetto della Congregazione competente (nella nostra fattispecie, quello della Congregazione per i Vescovi).

La solennità dell’atto d’esecuzione è collegata con il rilevante bene pubblico che ha motivato l’erezione stessa e che, essendo stato pienamente accertato durante il procedimento di formazione7, appare sempre descritto sommariamente nella bolla di costituzione; di conseguenza, la concreta attività esecutiva deve mostrarsi in grado di assicurare che ciò che è stato deliberato come risposta di buon governo ad una pubblica necessità in un settore della Chiesa si realizza in modo effettivo. L’avvenuta esecuzione conferisce quindi certezza a tutti i soggetti interessati, in primo luogo, all’autore stesso del provvedimento, il Romano Pontefice, e ai componenti della nuova porzione del Popolo di Dio – il titolare dell’ufficio capitale, il presbiterio e il popolo della circoscrizione ecclesiastica – ma anche deve essere capace di garantire l’attuazione pratica del nuovo impianto istituzionale riguardo gli altri membri della Chiesa universale8.

Un primo elemento della prassi relativa all’esecuzione delle costituzioni delle circoscrizioni ecclesiastiche mostra che l’esecutore è sempre designato dal Romano Pontefice nell’atto principale (bolla d’erezione) e che, di solito, il mandato ricade su un ecclesiastico munito della dignità episcopale, il quale generalmente è il rappresentante pontificio (Arcivescovo) nel luogo d’esecuzione.

Il potere attribuito all’esecutore per espletare il mandato comprende la potestà esecutiva delegata necessaria, la quale, se da una parte è sottoposta alle regole comuni stabilite dalle norme giuridiche precedentemente richiamate nonché dagli usi dettati dal buon governo, dall’altra contiene un necessario margine di discrezionalità, il che si manifesta, tra l’altro, nella facoltà, costituente un secondo elemento della prassi in materia, che ottiene l’esecutore di farsi sostituire da un altro ecclesiastico, collaboratore nella Rappresentanza pontificia o meno9.

L’accertamento dei presupposti dell’esecuzione – fra i quali, il ricevimento dello strumento autentico e la verifica dell’osservanza dei dispositivi contenuti nella costituzione apostolica – richiede la dovuta attività istruttoria affinché l’esecutore sia certo che non consta la nullità dell’atto d’erezione, che il provvedimento potrà essere sostenuto in futuro, che non appare l’inopportunità della sua esecuzione e, in fine, che sono state adempiute le indicazioni del mandato nonché altre eventuali istruzioni provenienti dagli organismi della Curia romana interessati10. Successivamente, l’esecutore deve scegliere, d’accordo con il mandato ricevuto e con le legittime richieste del titolare dell’ufficio capitale della circoscrizione eretta, il momento e il luogo della cerimonia.

Attendendo al rilevante bene ecclesiale implicato in tutte le ipotesi d’attuazione di nuove circoscrizioni, occorre sollecitarsi per non dilazionare l’atto d’esecuzione, soprattutto nel caso in cui l’esecuzione coincida con la presa di possesso del primo pastore della circoscrizione11.

La modalità di svolgimento della cerimonia pubblica d’esecuzione dipenderà dalle circostanze spazio-temporali come anche da altre particolarità. In ogni caso, il rapporto diretto con il bene pubblico della Chiesa, che esiste nell’esecuzione delle costituzioni di nuove circoscrizioni ecclesiastiche, rende molto conveniente che l’esecuzione avvenga con particolari solennità, che veda la partecipazione, in quanto ciò sia possibile, dei diretti interessati o dei loro rappresentanti; inoltre, comporterà la produzione di un provvedimento del tipo decreto singolare, poiché esso è l’atto amministrativo che esprime una relazione più immediata con il bene comune. Sebbene la forma del decreto d’esecuzione corrisponda ad un atto solenne che segue la struttura degli atti amministrativi più rilevanti (intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e luogo, firma dell’esecutore), la documentazione dell’atto d’esecuzione non si riduce al decreto che la formalizza, visto che spesso vengono verbalizzati altri atti relativi all’esecuzione12.

Secondo un aspetto della prassi usuale che sempre è esplicitata nelle costituzioni apostoliche d’erezione, l’esecutore dovrà inviare alla Congregazione competente una copia del decreto d’esecuzione. La Segreteria di Stato, che ha partecipato nella preparazione della bolla e, attraverso il rappresentante pontificio, anche nell’esecuzione, cura che sia pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis la bolla di costituzione, dopo che essa è stata eseguita.

  1.  L’esecuzione della bolla Ut sit

Gli elementi di cognizione esaminati fino adesso possono aggiungersi ai dati configuranti il contesto giuridico dell’esecuzione della bolla Ut sit il 19 marzo 1983, e consentono di considerare tale atto anche come facente parte di una prassi comune, benché il provvedimento abbia un rilevanza del tutto singolare (come illustrato nella presente giornata di studio da interventi autorevoli).

L’esecuzione, come attività che concretizza l’incontro pieno fra atto giuridico e vita reale richiese nel caso della Prelatura dell’Opus Dei, come per le altre strutture gerarchiche della Chiesa, un’operazione materiale (una traditio, vale a dire, la consegna dell’esemplare originale della bolla, scritto su pergamena e del decreto d’esecuzione) integrata in una cerimonia pubblica. Nel diritto della Chiesa è pienamente adeguato, e perciò frequente, che tale cerimonia abbia carattere religioso, come è stato per l’atto esecutivo della bolla Ut sit, il quale si è svolto all’interno della Santa Messa, centro della vita del Popolo di Dio. Rispettando le rubriche liturgiche, si sono susseguiti atti con denso valore giuridico pubblico: la lettura della bolla, la lettura del decreto esecutivo, la trasmissione della bolla e del decreto dal Nunzio al Prelato e, finita la Santa Messa, la lettura e la firma del verbale di esecuzione da parte dei soggetti principali: il Prelato, l’esecutore, il Prefetto della Congregazione per i Vescovi ed altre personalità13.

Il Prelato dell’Opus Dei, Mons. Álvaro del Portello, fu il celebrante principale della Santa Messa e misse in rilievo il significato e la trascendenza dell’atto d’esecuzione durante l’omelia14.

L’esecutore, Mons. Carboni, che ricevette il mandato pontificio tramite la Congregazione dei Vescovi15, poteva vantare un’esperienza trentennale in fatto di esecuzioni di circoscrizioni ecclesiastiche16. Fu lui personalmente a effettuare l’esecuzione, non esercitando la facoltà di farsi sostituire concessa nella bolla. L’attività propriamente esecutiva da lui svolta, oltre agli atti preparatori, consistette nell’emanazione del decreto, il discorso esplicativo durante la cerimonia, la consegna della bolla e l’approvazione e firma del verbale dell’atto solenne; successivamente fu responsabile dell’invio alla Congregazione per i Vescovi della necessaria informazione sull’avvenuta esecuzione.

La notevole partecipazione di Cardinali e Vescovi, di sacerdoti e fedeli laici della Prelatura, di rappresentanti del Corpo diplomatico e anche la presenza dei mezzi di comunicazione fu proporzionata alla trascendenza dell’atto. Infatti, va considerato che si tratta di una prelatura personale presente in molte diocesi dei cinque continenti. Il luogo scelto per l’esecuzione, la Basilica di Sant’Eugenio in Valle Giulia, rispondeva adeguatamente alle necessità, non soltanto per ragioni pratiche di disponibilità (poiché si tratta di una chiesa parrocchiale affidata a sacerdoti della Prelatura dell’Opus Dei) e di ampiezza, ma anche per il fatto che ogni Basilica esprime un particolare significato d’unione con la Santa Sede.

La data dell’esecuzione si verificò un trimestre e venti giorni dopo l’erezione, e consentì la confezione materiale della bolla. Non fu richiesto altro tempo poiché si trattò di un provvedimento esecutivo che faceva riferimento ad una realtà istituzionale esistente nel momento dell’erezione, quindi, le disposizioni della costituzione apostolica o erano già attuate o potevano essere compiute in un periodo molto breve. La circostanza che fosse stato scelto il giorno 19 marzo, solennità di San Giuseppe, contribuì a coniugare armonicamente l’elemento giuridico con l’elemento soprannaturale, tenuto conto del rilevante luogo che occupa il santo patriarca nella storia e nella vita dell’Opus Dei17.

In quanto ai pieni effetti giuridici esplicati a partire del momento esecutivo, nel caso dell’esecuzione della bolla Ut sit, oltre a quelli usuali nella prassi giuridica, c’è stato un esito non privo d’importanza, segnalato da diversi autori e congiunto con la funzione di certezza e di consolidamento caratteristica di ogni provvedimento esecutivo, consistente nell’applicare (e quindi interpretare) per la prima volta la figura di prelatura personale prevista nel Codice di diritto canonico, promulgato due mesi prima dell’esecuzione, il 25 gennaio 198318.

Finalmente, la pubblicazione della cost. ap. Ut sit sugli Acta Apostolicae Sedis del 2 maggio 1983 ha conferito ulteriore certezza giuridica al provvedimento costitutivo.


 

 

1 Nei testi normativi, nella prassi e in dottrina sono usate indistintamente le espressioni “esecuzione della bolla Ut sit” ed “esecuzione della costituzione apostolica Ut sit” per richiamare lo stesso concetto; mentre la prima fa riferimento al tipo di documento (bolla) la seconda alla forma (costituzione apostolica) del provvedimento pontificio. Per quanto riguarda la costituzione apostolica Ut sit, cfr. V. Gómez-Iglesias Casal, A. Viana, J. Miras, El Opus Dei, prelatura personal. La Constitución Apostólica “Ut sit”, Pamplona 2000.

2 «Denique ad haec omnia convenienter exsequenda destinamus Nos Venerabilem Fratrem Romulum Carboni, Archiepiscopum titulo Sidoniensem et in Italia Apostolicum Nuntium, dum necessarias ei atque opportunas tribuimus facultates, etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Sacram Congregationem pro Episcopis quam primum remittendi verum exemplar actus ita impletae exsecutionis. Contrariis quibusvis rebus minime obstantibus.» (Giovanni Paolo II, Cost. ap. Ut sit [Costituzione della Prelatura dell’Opus Dei], 28 novembre 1982, AAS 75 [1983], pp. 423-425, paragrafo IX).

3 Per un’esposizione più ampia di tali nozioni cfr. F. D’Ostilio, L’istituto giuridico della esecuzione nel Diritto Canonico, Roma 1972; P. Moneta, L’esecuzione dell’atto amministrativo nel progetto di revisione del Codex Iuris Canonici, in «Ephemerides Iuris Canonici» 35 (1979), p. 71-88; E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994, pp. 391-398 e più recentemente, J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio di diritto amministrativo canonico, Roma 2007, pp. 190-194.

4 Sulla procedura d’erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, che include la fase d’esecuzione, cfr. J. I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, pp. 367-369.

5 Il can. 19 del Codice di diritto canonico include la prassi della Curia romana fra le fonti giuridiche suppletorie, per colmare le lacune in caso di mancanza di legge o consuetudine, in una fattispecie determinata. Cfr., in dottrina, J. I. Arrieta, Il valore giuridico della prassi della Curia Romana, in «Ius Ecclesiae» 8 (1996), pp. 97-117.

6 Si veda, ad esempio, J. I. Arrieta, Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti, Roma 2003, che riporta costituzioni apostoliche d’erezione di tipi diversi di circoscrizioni ecclesiastiche (pp. 219-220, 239-242, 256, 263-264) il cui autore è Giovanni Paolo II e dove si può apprezzare come in tutti i casi, nella parte finale del testo della costituzione, s’include una disposizione riguardante l’esecuzione che è molto simile per tutti i tipi di provvedimento. I dispositivi relativi all’esecuzione di costituzioni erettive di circoscrizioni da parte dei precedenti pontefici presentano analoghe somiglianze. Fra i tanti casi che potrebbero menzionarsi, si veda ad esempio, Pio XI, cost. ap. Ad gregem Dominicum [Costituzione della Diocesi di Iquique, Cile], 20 dicembre 1929, in AAS 23 (1931), pp. 361-364: «Hisce itaque ut supra dispositis ad eadem omnia exsecutioni mandanda, quem supra diximus venerabilem in Chilena republica Apostolicum Nuntium deputamus, eidem tribuimus necessarias et opportunas facultates, etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, atque dirimendi controversias omnes in exsecutione quomodolibet orituras, ac onus eidem imponimus ad Sacram Congregationem Consistorialem infra sex menses, ab hisce Litteris acceptis computandos, authenticum exemplar mittendi peractae exsecutionis»; Pio XII, cost. ap. Laetamur vehementer [Costituzione della Diocesi di Huelva, Spagna], 22 ottobre 1953, in AAS 46 (1954), pp. 135-137: «Ut autem ea quae Nostris hisce Litteris iubemus efficiantur, eundem dilectum Filium Nostrum Caietanum S. R. E. Cardinalem Cicognani deligimus, vel eum qui eo tempore quo haec decreta ad rem adducentur, Apostolicae in Hispania Nuntiaturae praeerit; cui vero contigerit hoc exsequendum negotium, illi necessarias ad id potestates facimus, cuilibet subdelegandas, si opus fuerit, viro, qui ecclesiastica dignitate polleat, onusque iniungimus hoc confectum negotium in acta referendi, quorum fide digna exempla ad S. Congregationem Consistorialem quam primum transmittendo»; Paulo VI, cost. ap. Qui volente [Costituzione della Diocesi di Créteil, Francia], 9 ottobre 1966, in AAS 59 (1967), pp. 212-214: «Ceterum, quae per has Litteras Nostras praescripsimus, venerabilis Frater Paulus Bertoli ad exitum adducet, vel quem ipse delegaverit, factis iustis facultatibus; re vero acta, documenta exarentur, sincerisque exemplis ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittantur».

7 Per conoscere le tappe storico-giuridiche che hanno preceduto l’erezione della Prelatura dell’Opus Dei, cfr. A. De Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J. L. Illanes, L’itinerario giuridico dell’Opus Dei: storia e difesa di un carisma, Milano 1991. Nel caso del processo di formazione di altre circoscrizioni ecclesiastiche alle quali si è fatto riferimento nella nota precedente, per la Diocesi di Iquique, cfr. l’informazione che appare in www.iglesiadeiquique.cl/bula1.htm1; per la Diocesi di Huelva (Spagna), la spiegazione riportatata in www.planalfa.es/obhuelva/diocesis/historia.htm; per la genesi del provvedimento d’erezione della Diocesi di Créteil (Francia), cfr. C. LévÊque, Naissance du diocèse de Créteil in www.catholiques-val-de-marne.cef.fr/decouvrir-le-diocese/2000-ans-de-christianisme/1966.

8 La funzione di dotare della massima certezza i provvedimenti costitutivi si manifesta nei diversi decreti d’esecuzione, come ad esempio, in quello di S. E. R. Mons. I. Antoniutti, Nunzio Apostolico in Spagna, Decreto de ejecución de la Bula Fundacional de la Diócesis de Huelva, 11 febbraio 1954 («Boletín Oficial de la Diócesis de Huelva» n. 1, aprile 1954, pp. 7-8): «Cum nobis a Sancta Sede commissum sit ad executionem mandare omnia disposita et constituta in Bulla Apostolica Laetamur Vehementer, diei secundae et vigesimae octobris anni millesimi nongentesimi quinquagesimi tertii, qua, separata ab Hispalensi Archidioecesi tota regione quae civilem provinciam complectitur, cui nomen apud populum “Huelva”, nova Dioecesis Huelvensis erigitur, hanc Dioecesim, ad normam et tenorem laudatae Bullae, a Sancta Sede declaramus erectam».

9 Così è successo in alcuni casi, ad esempio, per la Diocesi di Iquique, il Nunzio ha delegato l’Arcivescovo di Santiago mediante suddelegazione: «Subdelegación.-Nunciatura Apostólica de Santiago de Chile.-N. 2537. -Ilmo. y Rmo. Monseñor Crescente Errázuriz Valdivieso, Arzobispo de Santiago.-Ilmo. y Rmo. Monseñor. Con la Bula Ad gregem Dominicum, de fecha 20 de Diciembre de 1929, el Augusto Pontífice se ha dignado benignamente erigir en Diócesis el actual Vicariato Apostólico de Tarapacá y nombrar primer Obispo de la nueva Sede al Ilmo. y Rmo. Monseñor Carlos Labbé Márquez.-Tratándose de Diócesis sufragánea de la Metropolitana de Santiago, me es grato confiar a V. S. Ilma. y Rma. la prescrita ejecución canónica del Documento Pontificio, que tengo el honor de enviarle, junto con las facultades necesarias y oportunas, de las cuales se hará expresa mención en el Decreto Ejecutorial. Ruego al mismo tiempo a V. S. se sirva dar órdenes para que un ejemplar auténtico de dicho Decreto sea, a su tiempo, enviado a esta Nunciatura Apostólica. Aprovecho gustoso esta oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi filial veneración, y encomendándome a sus santas oraciones, tengo el honor de profesarme de V.S. Ilma. y Rma. afmo. en el Señor.-Héctor, Arzobispo de Corinto, Nuncio Apostólico» (www.iglesiadeiquique.cl/bula1.htm1).

10 Siccome si tratta di dare compimento ad un mandato d’esecuzione, è necessario che ciò consti con chiarezza nel decreto corrispondente: ad esempio, si veda il decreto d’esecuzione di S. E. R. Mons. C. Errázuriz Valdivieso, Arcivescovo di Santiago de Chile, Auto de erección de la Diócesis de Iquique y nombramiento de obispo en favor del Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Labbé Márquez, 7 maggio 1930, in www.iglesiadeiquique.cl/bula1.htm1, formulato nel modo seguente: «En virtud de la Autoridad Apostólica a Nos subdelegada, damos por ejecutoriados y cumplidos los mandatos de Nuestro Santísimo Padre Pío XI en sus Letras Apostólicas Ad gregem Dominicum y por erigida, creada y constituida la Diócesis de Iquique; nombrado e instituido su primer Obispo en la venerable persona del Ilmo. Sr. Dr. Dn. Carlos Labbé Márquez, quien, por disposición Apostólica, queda desvinculado de la Iglesia de Bida.- Asimismo, damos por ejecutoriadas y cumplidas todas y cada una de las cosas puntualizadas en el presente auto de erección, las que deberán guardarse».

11 Come, ad esempio, nel decreto di S. E. R. Mons. P. Veuillot, Arcivescovo coadiutore di Parigi, De capta possessione Sedis Christoliensis a primo Episcopo in Ecclesia S. Ludovici apud “Choisy-le-Roy”, 4 dicembre 1966, inviatomi gentilmente dal Cancelliere della Diocesi di Créteil (Francia), dove la formula utilizzata fu: «Nos, Petrus Veuillot, archiepiscopus titularis Constantiensis in Thracia, Coadjutor cum jure successionis Em.mi Archiepiscopi Parisiensis, vi facultatum a Sancta Sede tributarum, quas Rev.mus Nuntius Apostolicus in Gallia nobis benigne comunicavit, juxta litteras Sacrosanctum Oecumenicum Sanctissimi Pauli VI, diei 9 oct. 1966, in testimonium erectionis Dioecesis Christoliensis et captae possessionis a Rev.mo D. Roberto de Provenchères, primo episcopo, praesentis documenti exemplaria coram clero et popolo firmavimus».

12 Ad esempio, per la Diocesi di Iquique, il primo Vescovo, Mons. Labbé, scrisse la seguente nota il giorno della presa di possesso della diocesi, in data 8 giugno 1930: «Esta tarde a las 5, ante Monseñor José María Caro Rodríguez, Obispo de La Serena, con las solemnidades del derecho, observando las prescripciones de las Bulas pontificias, he tomado posesión de la Diócesis de Iquique, asistiendo el clero, las autoridades y numeroso pueblo en la Iglesia Catedral. +Carlos Obispo de Iquique» (in http://www.iglesiadeiquique.cl/bula1.htm1).

13 I testi della bolla, del decreto d’esecuzione e del verbale dell’atto d’esecuzione compaiono riportati in appendice in A. De Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J. L. Illanes, L’itinerario giuridico dell’Opus Dei: storia e difesa di un carisma, cit., pp. 867-874.

14 Cfr. A. del Portillo, Prelato dell’Opus Dei, Omelia durante la Santa Messa del 19 marzo 1983 nella Basilica di Sant’Eugenio in Valle Giulia, in «Studi Cattolici» 27 (1983), pp. 373-381.

15 Cfr. Card. S. Baggio, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Lettera a mons. Alvaro del Portillo riguardante la bolla pontificia relativa all’erezione della Prelatura, ed alla sua esecuzione in A. De Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J. L. Illanes, L’itinerario giuridico dell’Opus Dei: storia e difesa di un carisma, cit., p. 867, dove si dà notizia di tale mandato.

16 Sull’attività come Nunzio di Mons. Carboni, cfr. A. G. Filipazzi, Rappresentanze e rappresentanti pontifici dalla seconda metà del XX secolo, Città del Vaticano 2006, pp. 124, 213,243 e 293. Prima della Nunziatura in Italia (1969-1986), Mons. Carboni era stato Nunzio Apostolico in Australia, Nuova Zelanda e Oceania, dal 1953 al 1959, e successivamente, in Perù, dal 1959 al 1969. Cfr. ad esempio, fra altri mandati d’esecuzione di circoscrizioni ecclesiastiche a lui affidati, AAS 47 (1955), p. 198; AAS 51 (1959), p. 98; AAS 52 (1960), p. 74, AAS 54 (1962), p. 698, AAS 59 (1967), p. 1106; AAS 60 (1968), p. 559.

17 Come fu commentato nella stessa cerimonia dell’esecuzione in A. del Portillo, Prelato dell’Opus Dei, Omelia durante la Santa Messa del 19 marzo 1983 nella Basilica di Sant’Eugenio in Valle Giulia, cit.

18 Cfr. in tale senso, ad esempio, G. Lo Castro, Le prelature personali. Profili giuridici, 2ª ed, Milano 1999, p. 105.