SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, ISTRUZIONE SULLA PASTORALE DEI MIGRANTI Nemo est, 22-VIII-1969, AAS 61 (1969) 614-643 [621-622]
Cap. Il
LA SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI
16. § 1. E’ compito della congregazione per i vescovi dirigere, provvedere, coordinare e sviluppare tutto quanto si riferisce all’assistenza spirituale dei fedeli di rito latino, ovunque essi migrano, consultando però la congregazione per le chiese orientali o la congregazione per l’evangelizzazione, se ,si tratta di territori soggeti all’una o all’altra di loro, e fermi restando i doveri e l’autorità dell’ordinario del luogo per quel che riguarda la cura delle anime. (30)
§ 2. Parimenti alla congregazione per i vescovi spetta promuovere tale opera a favore dei migranti appartenenti ai riti orientali, d’intesa in questo caso con la congregazione per Ie chiese orientali, ogni qualvolta i fedeli di tali singoli riti raggiungano territori non soggetti alla stessa sacra congregazione, in cui manca un sacerdote del proprio rito.
§ 3. A norma del motu proprio Ecclesiae sanctae, la medesima sacra congregazione, udite le conferenze episcopali interessate, o anche a richiesta di una di esse, per garantire l’assistenza spirituale a determinati gruppi sociali particolarmente numerosi, «può erigere delle prelature, che sono composte di presbiteri del clero secolare in possesso di una particolare formazione, sono soggette al governo di un proprio prelato e godono di propri statuti». (31)
§ 4. Alla stessa congregazione per i vescovi, cui sono annessi, secondo le norme della costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae i consigli e i segretariati delle migrazioni, delle opere per l’apostolato del mare, dell’aria e dei nomadi, (32) vengono attribuiti gli stessi compiti descritti al § 1 in favore di quanti rientrano nelle citate opere per l’apostolato del mare, dell’aria, dei nomadi. (33)
§ 5. l n ragione del loro fine specifico, alla stessa sacra congregazione sono soggetti gli istituti religiosi fondati al fine di prestare l’assistenza spirituale ai migranti; essa perciò ha legittima competenza solo in ciò che riguarda i membri di questi istituti in quanto cappellani o missionari dei migranti, presi sia singolarmente sia insieme, salvo restando il diritto della congregazione per i religiosi e gli istituti secolari in ciò che attiene alla osservanza della loro vita religiosa.
§ 6. Seguendo lo spirito del concilio Vaticano II, la congregazione per i vescovi curerà, insieme con i segretariati per la unione dei cristiani, per i non cristiani e per i non credenti, di prender parte a quelle iniziative comuni che siano ritenute vantaggiose per un gruppo migratorio di qualsiasi fede.
30) Cfr. Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 18.
(31) Motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, n. 4.
(32) Cfr. art. 52.
(33) Ipsa Const. Apost. Regimini Ecclesiae universae (art. 69, Iº) competentiam tribuit quaestionum cum peregrinationibus relaxationis causa connexarum (vulgo «turismo») S. Congregationi pro Clericis, quamvis huic etiam peregrino adsistentiam spiritualem praebere potest ipse Cappellanus seu Missionalis migratorum, si in territorio sibi assignato degat vel eodem transeat.
Full Text:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS%2061%20[1969]%20-%20ocr.pdf
Enchiridium Vaticanum, vol. 3, pp. 900-961, nn. 1500-1605.