Commenti al “Titulus IV. De Praelaturis personalibus”

 José Luis Gutiérrez, in: Codice di Diritto Canonico e leggi complementari. Commentato (Quarta edizione italiana riveduta e ampliata della 6ª edizione curata dall’Istituto Martín de Azpilcueta dell’Università di Navarra, con riferimenti al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla legislazione italiana e a quella particolare della CEI. Edizione italiana diretta da Juan Ignacio Arrieta, Ed. Coletti a San Pietro, Roma 2013)

 

L’istituto della prelatura personale è stato creato dal Concilio Vaticano II (Presbyterorum ordinis 10; Ad gentes 20, nota 4; e 27, nota 28). Le norme esecutive che, fino al vigente CIC, ne hanno costituito la disciplina essenziale, si rinvengono nel m. p. Ecclesiae Sanctae, I, 4 (ved. Anche la cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae, art. 49 § 1). Le prelature personali sono entità giurisdizionali per la realizzazione di specifiche compiti pastorali, erette dalla Santa Sede all’interno della struttura gerarchica della Chiesa, e dipendenti, pertanto, dalla Congr. per i Vescovi (art. 80 PB; Annuario Pontificio 2009, 1071, 1872). La specificità delle opere pastorali o missionarie delle prelature personali può riferirsi sia ai fedeli cui si dirigono (un gruppo sociale, un’etnia, ecc.), sia alla specifica necessità pastorale per la quale la Santa Sede erige la prelatura. Come ogni altra entità pastorale di carattere gerarchico, deve disporre di un prelato, che normalmente sarà dotato del carattere episcopale e che ne è l’ordinario proprio; di un presbiterio (Congr. per il Clero, Directorium de ministerio et vita presbyterorum, 11.II.2013, n. 34); di quei fedeli laici che, secondo le norme costitutive della prelatura, sono i destinatari del suo lavoro pastorale o missionario; e, se del caso, di persone che cooperano organicamente ai suoi fini e alle sue attività, e che si sono incorporate alla prelatura con contratti o convenzioni in cui si determinano i reciproci diritti e doveri, nel rispetto degli statuti della prelatura stessa (cfr. il c. 296). Le norme per mezzo delle quali si regge una prelatura personale, oltre a quelle che sono comuni a tutte le entità appartenenti all’organizzazione gerarchica della Chiesa (in generale, quelle sancite ai cc. 368 ss., a meno che non consti altro per la natura della questione o per disposizione del diritto), sono queste del presente tit. del CIC –riprese quasi alla lettera dal m. p. Ecclesiae Sanctae, I, 4-, e quelle sancite nella cost. ap. d’erezione della prelatura e nei suoi stessi statuti, emanati dalla Santa Sede.

La sobrietà delle norme codiciali, il rimando agli statuti che a Santa Sede concede a ciascuna prelatura, ed il criterio eminentemente pastorale che ha spinto il Concilio Vaticano II a proporre l’erezione di tali prelature, permettono una grande flessibilità e varietà nell’erezione di queste circoscrizioni ecclesiastiche. Vi possono essere prelature personali nazionali o regionali, nell’ambito di una conferenza episcopale o anche d’ambito internazionale. Saranno pertanto assai diverse a seconda dei compiti pastorali per i quali la Santa Sede le abbia erette. La struttura organizzativa e la giurisdizione del prelato saranno in funzione di tale specifica missione pastorale.

La collocazione di queste circoscrizioni ecclesiastiche nella parte I del lib. II non incide sul carattere gerarchico delle prelature personali, né tanto meno lascia presumere una qualche analogia delle stesse con le diverse forme d’associazione di cui ai cc. 298 ss. La ragione di una tale opzione sistematica sta nel fatto che la parte II del lib. II –cfr. il comm. d’introduzione alla stessa- s’intitola La costituzione gerarchica della Chiesa, ma nella sua sez. II (Le Chiese particolari ed il loro raggruppamenti) in realtà considera esclusivamente gli enti giurisdizionali delimitati secondo il criterio della territorialità e costituiti per assumere in modo pieno –non con un carattere cumulativo o con una giurisdizione limitata sotto qualche aspetto- la cura pastorale dei propri fedeli, condizioni che non si danno nelle prelature personali. Per questo stesso motivo, il CIC non tratta neppure degli ordinariati castrensi, salvo una loro menzione indiretta al c. 569, anche se tali istituzioni hanno ricevuto una disciplina extracodiciale più dettagliata, con la cost. ap. Spirituali militum curae del 21.IV.1986, AAS 78 (1986) 481-486, dive su esplicita espressamente la loro assimilazione giuridica alle diocesi, e si afferma che il loro ordinario gode dei diritti e dei doveri propri di un vescovo diocesano, a meno che non consti altro per la natura della questione o dagli statuti particolari dell’ordinariato (art. 2 § 1).

* Un’altra circoscrizione ecclesiastica personale configurata nella cost. ap. Anglicanorum coetibus, del 2.X.2009, e nelle Norme Complementari di pari data della Congr. per la Doctrina della Fede è rappresentata dagli “ordinariati personali” istituiti per la cura pastorale di gruppi di battezzati che dalla comunione anglicana entrano corporativamente in comunione con la sede di Pietro. Si tratta di un’istituzione sostanzialmente analoga a quelle precedentemente menzionate, istituita però come giurisdizione vicaria, da erigersi eventualmente in ambito nazionale, con la possibilità di formare e incardinare proprio clero, e la facoltà di seguire una propria liturgia approvata dalla Santa Sede per la cura dei propri fedeli attraverso parrocchie personali.

* In Italia: qualora una prelatura personale chiesa il riconoscimento della personalità giuridica civile a norma della l. 20.V.1985, n. 222, essa, in quanto istituzione facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa, è uno degli enti per i quali si presume il fine di religione o di culto ai sensi dell’art. 2, § 1 della medesima legge: cfr. il parere del Consiglio di Stato, sez. I, 26.IX.1990, n. 1032/89, sul riconoscimento della personalità giuridica della Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei (Il diritto ecclesiastico 1994, II, p. 141 e ss.).

 

294 Come già affermato, la specificità può riferirsi tanto alle circostanze che caratterizzano i soggetti cui è rivolta la cura pastorale, quanto al compito pastorale per il quale la Santa Sede erige la prelatura. La prelatura sarà specificata anche per l’ambito che comprende, visto che può essere costituita a favore di regioni o di gruppi sociali determinati, il che è significativo dell’elasticità di quest’istituto, che potrà frequentemente essere eretto, nell’ambito di una conferenza episcopale, o per una zona geografica delimitata, ad esempio per gli emigranti temporanei o stabili provenienti da una determinata Nazione, o per particolari gruppi etnici, ecc. L‘intento che ha spinto il Concilio Vaticano II a proporre l’erezione di tali prelature, per risolvere specifiche necessità pastorali, ha indotto a richiedere in questo c. che la Santa Sede, per erigere una prelatura personale, interpelli la conferenza episcopale interessata, essendo i vescovi del luogo quelli che meglio conoscono le necessità pastorali avvertite nel loro ambito. Per la stessa ragione sembra logico che l’iniziativa di sollecitare alla Santa Sede l’erezione di una prelatura personale nell’ambito di un Paese, possa provenire dalla stessa conferenza episcopale. Si prevede anche la possibilità di prelature personali di carattere internazionale od anche universale. I compiti della prelatura personale s’inseriscono armonicamente nella pastorale della Chiesa universale, nonché nella pastorale organica delle Chiese locali, visto che i fedeli di una prelatura personale saranno anche fedeli della diocesi cui appartengono in ragione di domicilio o ad altro titolo: cfr. la Congr. per la Dottrina della Fede, lett. Communionis notio del 28.V.1992, n. 16, AAS 85 (1993) 838-850. L’indicazione ovvia che il clero incardinato nella prelatura è secolare, non esclude la collaborazione ministeriale di religiosi nella pastorale di una prelatura.

* Il n. 24 dell’istr. Erga migrantes, del 3.V:2004, del Pont. Cons. della pastorale per i Migranti e gli itineranti, segnala le prelature personali come strutture idonee per organizzare la pastorale degli emigranti qualora esistano le circostanze opportune; lo studio e la valutazione di tali circostanze, secondo l’art. 22 § 2.5 del documento, spetta al dicastero citato. Analogamente, gli Orientamenti per la Pastorale degli Zingari, pubblicati l’8.XII.2005 dal Pont. Cons. della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti nn. 87-88.

* CCEO: non esiste come tale nel CCEO. La figura, comunque, sarebbe equivalente a un esarcato apostolico personale (cfr. cc. 311-321 CCEO).

 

295 Data la possibile varietà di prelature personali, nella comune disciplina prevista nei cc. di questo tit. si richiede che ognuna debba avere propri statuti, ab Apostolica Sede conditi, il cui contenuto fondamentale viene specificato in questo c. e nei successivi due cc.: in tali statuti si devono precisare sia la costituzione interna e il governo della prelatura, sia la sua specifica attività e le sue relazioni con gli ordinari delle chiese locali. Il prelato, che ne è l’ordinario proprio, può erigere un seminario nazionale o internazionale, a seconda dell’ambito per il quale è costituita la prelatura, in cui si possano formare quanti riceveranno gli Ordini sacri incardinandosi nella prelatura stessa (cfr. anche i cc. 265 e 266 § 1), Aspetto necessario della responsabilità di governo del prelato (c. 384) sarà tanto l’attenzione spirituale, quanto il sostentamento di questi sacerdoti che presteranno il proprio ministero al servizio delle specifiche finalità pastorali della prelatura, a meno che non si stabilisca diversamente nei singoli casi: una prelatura d’ambito nazionale, ad esempio, potrà inserirsi nel regime economico generale stabilito nel contesto della rispettiva conferenza episcopale.

Lo statuto del prelato quale ordinario di questa circoscrizione acquisirà profili diversi a seconda della missione per la quale la prelatura sia stata eretta: ad esempio, sembra logico che quando si tratti di una prelatura d’ambito nazionale, il prelato sia uno dei membri della conferenza episcopale.

* CCEO: ved. comm, al c. 294.
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296 L’atto costitutivo di ciascuna prelatura ed i suoi statuti specificheranno sia le attività pastorali che questa dovrà realizzare, sia i fedeli cui si dirige. Detti fedeli sono sotto la giurisdizione del prelato, sebbene non in modo esclusivo, visto che appartengono anche alla diocesi in cui hanno il loro domicilio o quasi-domicilio: ciò si verifica, ad esempio, nel caso degli ordinariati militari o delle strutture erette per la cura di emigranti o di gruppi etnici (cfr. il comm. al c. 294).

Prima di commentare quanto sancito nel presente c., è necessario avvertire che la condizione di fedele comporta nella Chiesa il diritto e l’obbligo di contribuire all’edificazione del Corpo di Cristo (cc. 208-211). A tutti i fedeli – e anche, come è logico, a quelli di una prelatura personale – corrisponde una partecipazione attiva (secondo il modo proprio di ciascuno: con l’esercizio del sacerdozio comune o del sacerdozio ministeriale) alla missione della Chiesa, sempre in comunione con il proprio pastore. Le prelature, come le altre strutture gerarchiche, si costruiscono sulla relazione ordo-plebs.

Il c. 296 si riferisce concretamente alla possibilità che alcuni fedeli partecipino al compito pastorale di una prelatura per mezzo di patti o convenzioni. Non si vuol dire che questo è l’unico modo di appartenere ad una prelatura, né che è l’unico modo di collaborare alla sua missione.

Il c. 296 si riferisce in modo particolare a quei laici che, per mezzo di un accordo bilaterale con la prelatura, in cui si precisano i propri diritti e doveri, s’impegnano a prestare una organica cooperatio al compito pastorale proprio della prelatura. L’atto costitutivo della prelatura può prevedere questa cooperazione di fedeli laici propria della relazione tra il sacerdozio ministeriale ed il sacerdozio comune di tutti i fedeli, ordinati l’uno all’altro (cfr. Lumen gentium 10) – in termini tanto essenziali che, senza detta cooperazione, la prelatura si troverebbe nella più assoluta impossibilità di perseguire la propria missione. Questa forma di cooperazione necessaria si dà nella Prelatura della Santa Croce e Opus Dei: cfr. la cost. ap. Ut sit, 28.XI.1982 (AAS 75, 1983, 423-425). In questo caso si deve parlare di cooperazione tra i chierici ed i laici che, in quanto fedeli della prelatura, si rendono corresponsabili della sua finalità, ciascuno secondo la propria condizione di laico o di chierico (per questo la cooperazione si qualifica come organica): Giovanni Paolo II ha ricordato la natura gerarchica della prelatura e la sua strutturazione organica, in quanto è formata da sacerdoti e da fedeli laici, uomini e donne, con a capo il prelato proprio (discorso del 17.III.2001, L’Osservatore Romano del 18.III.2001, 6).

In definitiva, la cooperazione che i fedeli della prelatura – laici e sacerdoti – perseguono, comporta che tutti quanti loro si trovino sotto la giurisdizione del prelato, per quanto attiene ai diritti ed agli obblighi che derivano dal vincolo.

* In una fattispecie simile – un amministrazione apostolica personale eretta di recente in Brasile (vedi comm. al can. 371) -, l’individuazione dei fedeli incorporati – che rimangono contemporaneamente fedeli della diocesi di domicilio – è effettuata mediante la spontanea iscrizione di costoro nell’apposito registro conservato presso la sede dell’amministrazione apostolica personale (cfr. decr. della Congr. per i Vescovi del 18.I.2002, n. IX § 1, AAS 94 (2002) 305-308). Analogamente, negli ordinariati personali istituiti con la cost. ap. Anglicanorum coetibus (vedi comm. tit. IV), è previsto che i fedeli provenienti dall’anglicanesimo manifestino individualmente per iscritto la volontà di far parte dell’ordinariato (n. IX), mentre per le comunità religiose che si trovano in uguale situazione l’adesione deve essere manifestata in forma istituzionale.

* CCEO: ved. comm. al c. 294.

 

297 Nel decr. Presbyterorum ordinis, n. 10, si stabiliva la clausola generica secondo cui l’erezione di una diocesi o di una prelatura personale avrebbe dovuto far salvi i diritti che competono all’ordinario del luogo nel proprio territorio. Nei cc. di questo tit. si valuta il sistema per dare attuazione a detta prescrizione. Si stabiliscono, in buona sostanza, due requisiti: a) la necessità che i rapporti di una prelatura personale con i rispettivi vescovi diocesani risultino determinati negli statuti che devono essere sanciti dalla Santa Sede (c. 295 § 1), la quale, a sua volta, raccoglie il parere degli stessi vescovi interessati (c. 294); va inoltre notato che, se del caso, gli stessi statuti devono precisare quali siano i diritti e i doveri dei laici che cooperano alle attività apostoliche della prelatura (c. 296); b) nel c. che si sta commentando si richiede anche il consenso previo del vescovo diocesano perché una prelatura personale possa svolgere il proprio compito pastorale nell’ambito di una Chiesa locale: è questo un requisito minimo, che non nega che gli statuti stessi della prelatura possano contenere norme che completano quanto questo c. stabilisce. In definitiva, l’atto di erezione ed il diritto statutario preciseranno la modalità d’articolare dette relazioni con i vescovi della conferenza episcopale in funzione della missione pastorale propria della prelatura e dell’ambito di esercizio (nazionale, regionale o internazionale). Sui rapporti col vescovo diocesano, ved. comm. c. 392.

* CCEO: ved. comm. al c. 294.