Declaratio Praelaturae personales (it)

S. Congr. per i Vescovi

Declaratio Prelaturae personales

23 agosto 1982

AAS 75 (1983) pars I, 464-468

Le prelature personali, volute dal concilio Vaticano II per «l’attuazione di peculiari iniziative pastorali» (decr. Presbyterorum ordinis, n. 10 § 2) e regolate poi giuridicamente nella legislazione pontificia di applicazione dei decreti conciliari (cf. motu proprio Ecclesiae sanctae, parte I, n. 4), rappresentano un’ulteriore prova della sensibilità con la quale la chiesa risponde alle particolari necessità pastorali ed evangelizzatrici del nostro tempo. Per questo motivo, il provvedimento pontificio con cui l’Opus Dei, con il nome di «Santa Croce e Opus Dei», è stato eretto in prelatura personale mira direttamente alla promozione dell’attività apostolica della chiesa. Essa infatti, fa diventare realtà pratica e operativa un nuovo strumento pastorale, finora soltanto auspicato e previsto nel diritto, e lo realizza tramite un’istituzione che si presenta con provate garanzie dottrinali, disciplinari e di vigore apostolico.

Al tempo stesso, tale provvedimento assicura all’Opus Dei un ordinamento ecclesiale pienamente adeguato al suo carisma fondazionale ed alla sua realtà e, mentre risolve il problema istituzionale, perfeziona l’armonico inserimento dell’istituzione nella pastorale organica della chiesa universale e delle chiese locali e ne rende più efficace il servizio. Come risulta dalle norme con cui la Santa Sede regola le strutture della prelatura e la sua attività nel dovuto rispetto dei legittimi diritti dei vescovi diocesani, le principali note caratteristiche della prelatura che viene eretta sono le seguenti:

I. Per quanto concerne la sua organizzazione:

a) la prelatura Opus Dei è di ambito internazionale; il prelato, ordinario proprio, e i suoi consigli hanno la sede centrale a Roma;

b) il clero della prelatura, incardinato ad essa, proviene dagli stessi laici in essa incorporati: nessun candidato al sacerdozio diacono o presbitero viene quindi sottratto alle chiese locali;

c) i laici —uomini e donne, celibi o sposati, di tutte le professioni e condizioni sociali— che si dedicano all’adempimento del fine apostolico proprio della prelatura assumendo gravi e qualificati impegni lo fanno mediante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti.

II. La prelatura Opus Dei è una struttura giurisdizionale secolare, e quindi: a) i chierici ad essa incardinati appartengono a tutti gli effetti, secondo le disposizioni del diritto generale e di quello proprio della prelatura, al clero secolare; essi, pertanto, coltivano rapporti di stretta unità con i sacerdoti secolari delle chiese locali e, per quanto riguarda la costituzione dei consigli presbiterali, godono di voce attiva e passiva; b) i laici incorporati nella prelatura, non mutano la propria condizione personale, teologica e canonica, di normali fedeli laici, e come tali si comportano in tutto il loro agire e, in concreto, nel loro apostolato; c) lo spirito e il fine dell’Opus Dei sottolineano il valore santificatore del lavoro professionale ordinario, il dovere cioè di santificarsi in quel lavoro, di santificarlo e di farlo diventare strumento di apostolato; il lavoro quindi e l’apostolato degli appartenenti alla prelatura vengono svolti di norma negli ambienti e nelle strutture proprie della società secolare, tenendo conto delle indicazioni generali che vengono date per l’apostolato dei laici, sia dalla Santa Sede che dai vescovi diocesani; d) per quanto concerne le scelte in materia professionale, sociale, politica, ecc., i fedeli laici appartenenti alla prelatura godono, entro i limiti della fede e della morale cattolica e della disciplina della chiesa, della stessa libertà degli altri cattolici loro concittadini; quindi la prelatura non fa proprie le attività professionali, sociali, politiche, economiche, ecc. di nessuno dei propri membri.

III. Quanto alla potestà del prelato: a) essa è una potestà ordinaria di regime o di giurisdizione, limitata a ciò che riguarda il fine specifico della prelatura, ed è sostanzialmente diversa, per la sua materia, dalla giurisdizione che compete ai vescovi diocesani nell’ordinaria cura pastorale dei fedeli; b) comporta, oltre al regime del proprio clero, la generale direzione della formazione e della cura spirituale e specifica che ricevono i laici incorporati nell’Opus Dei, in vista di una maggiore dedizione al servizio della chiesa; c) insieme al diritto di incardinare i propri candidati al sacerdozio, il prelato ha l’onere di curare la loro specifica formazione nei propri centri, conforme alle direttive della congregazione competente, nonché la vita spirituale e la formazione permanente dei sacerdoti da lui promossi ai sacri ordini, così come il loro dignitoso sostentamento e la necessaria assistenza in caso di malattia, vecchiaia, ecc.; d) i laici sono sotto la giurisdizione del prelato per quanto riguarda il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della prelatura.

IV. In riferimento alle disposizioni ecclesiastiche territoriali ed ai legittimi diritti degli ordinari dei luoghi: a) gli appartenenti alla prelatura sono sottoposti, secondo le prescrizioni del diritto, alle norme territoriali riguardanti sia le direttive generali di carattere dottrinale, liturgico e pastorale che le leggi d’ordine pubblico e, nel caso dei sacerdoti, anche la disciplina generale del clero; b) i sacerdoti della prelatura debbono ottenere le facoltà ministeriali dalla competente autorità territoriale, per l’esercizio del loro ministero con le persone non appartenenti all’Opus Dei; c) i laici incorporati alla prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle singole diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio e quasi- domicilio, sono quindi sottoposti alla giurisdizione del vescovo diocesano in tutto quanto il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli.

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V. Sempre per quanto concerne il coordinamento pastorale con gli ordinari del luogo e il proficuo inserimento della prelatura Opus Dei nelle chiese locali, è stabilito che:

a) per l’erezione di ogni singolo centro della prelatura si richiede sempre la previa autorizzazione del rispettivo ordinario diocesano, i! quale, inoltre, ha il diritto di visitare ad normam juris detti centri, sulle cui attività viene regolarmente informato;

b) riguardo alle parrocchie, rettorie o chiese, nonché agli altri offici ecclesiastici diocesani che possono venir affidati alla prelatura o ai sacerdoti incardinati in essa dall’ordinario locale, si stipulerà caso per caso una convenzione tra questo ed il prelato dell’Opus Dei o i suoi vicari;

c) in tutte le nazioni la prelatura manterrà regolarmente contatti con il presidente e gli organismi della conferenza episcopale e in modo frequente con i vescovi delle diocesi in cui la prelatura è presente.

VI. Alla prelatura è unita in modo inscindibile la «Società sacerdotale della santa croce», associazione a cui possono appartenere sacerdoti del clero diocesano che desiderino cercare la santità nell’esercizio del proprio ministero secondo la spiritualità e la prassi ascetica dell’Opus Dei. In forza di questa ascrizione essi non entrano a far parte del clero della prelatura, ma rimangono a tutti gli effetti sotto il regime del proprio ordinario, rendendolo edotto della loro ascrizione qualora questi lo desideri.

VII. La prelatura dipende dalla sacra Congregazione per i vescovi (cf. cost. ap. Regimini ecclesiae universae, n. 49 § 1) e, alla stregua delle altre giurisdizioni autonome, è qualificata per trattare le singole questioni con i competenti dicasteri Santa Sede, secondo la varietà delle materie.

VIII. Tramite la sacra Congregazione per i vescovi, il prelato sottoporrà al romano pontefice, ogni quinquennio, una relazione dettagliata, sotto il profilo sia pastorale che giuridico, sullo stato della prelatura e sullo svolgimento del suo specifico lavoro apostolico.

Il sommo pontefice, Giovanni Paolo per la divina provvidenza PP. II, nell’udienza concessa il 5 agosto 1982 al sottoscritto prefetto della sacra Congregazione per i vescovi, ha approvato, confermato e ordinato di pubblicare questa dichiarazione circa l’erezione della «Prelatura della Santa Croce e Opus Dei».

Roma, dalla sacra Congregazione per i vescovi, 23 agosto 1982.

SEBASTIANO card. BAGGIO, Prefetto

LUCAS MOREIRA NEVES,

Arciv. tit. di Feradi maggiore, Segretario