Funzione e limiti del principio di territorialità

 

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Angela Maria Punzi Nicolò
 
Publicado en Canosa, J. (ed.): I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, Giuffrè, Roma 2000, pp. 549–560.

 

A distanza di trent’anni dall’approvazione dei Principi direttivi per la riforma del codice, possiamo forse, con più distacco e obiettività, porre non solo il problema di ciò che tale principio implicava nella mente e nelle intenzioni dei partecipanti al Sinodo, ma di quanto esso fosse collegato con la impostazione precedente, formatasi nel vigore del codex pio-benedettino e poi con la ecclesiologia del Vaticano II. Possiamo oggi, inoltre, verificare (o tentare una verifica) di come questo dettato – teologico, ma anche organizzativo – sia passato nella codificazione del 1983 e poi nelle leggi particolari che hanno integrato o ritoccato il quadro delle strutture gerarchiche della Chiesa

Per affrontare il problema della funzione e dei limiti del principio di territorialità è indispensabile muovere dalla prospettiva del codex del 1917, prendendo quindi, come punto di riferimento iniziale i canoni del Libro II de personis, e in particolare la parte I di esso, specificamente la parte de clericis.

È ben noto che, in tale sede, veniva proposta una descrizione di diocesi che è sembrata, durante i lavori del Concilio Vaticano II, e poi ancor più alla sua conclusione, strettamente legata al concetto di territorio.

Infatti, l’emergere – nei dibattiti e poi nei documenti conciliari – dell’opportunità di delimitare, in certi casi, quell’entità che si cominciava a chiamare «chiesa particolare» con criteri diversi da quello territoriale, accentuava, per contrasto, la precedente impostazione come tutta e marcatamente basata sulla localizzazione della diocesi, nonché sulla suddivisione di questa in parti, altrettanto fermamente localizzate e determinate spazialmente.

Il linguaggio del codex pio-benedettino sembra chiaro in proposito, «territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales» (can.216); «Territoria quae erecta non sunt in dioeceses reguntur per Vicarios vel Praefectos apostolicos…» (can.293); «Praelati qui praesunt territorio proprio, separato ab omni dioecesi…» (can.319) e non mancano altri esempi dello stesso tenore.

Non ho intenzione di contestare in modo disinvolto che queste espressioni normative alludano e presuppongano una delimitazione delle circoscrizioni ecclesiastiche basata sul territorio, un tentativo del genere sarebbe superficiale e in larga misura errato per almeno due ragioni.

Innanzi tutto lo jus vetus, il diritto pre-codiciale è probabilmente ancora più legato alla valorizzazione dell’elemento territoriale di quanto non lo sia il diritto della prima codificazione, per ragioni che non è possibile qui approfondire e neppure richiamare, ma certo legate in buona parte alla prospettiva medioevale, che partecipava in non scarsa misura della visione feudale del potere, visione di cui era una chiara eredità lo stesso concetto di beneficium e che aveva al centro l’elemento della terra, del fief (il feudo), il territorio, appunto.

Bisogna, se mai, rifarsi ai testi (peraltro sempre lacunosi e di incerta interpretazione) che ci riportano alla organizzazione della prima comunità cristiana, per riscontrare una visione della distribuzione «spaziale» della Chiesa e delle chiese meno identificata e delimitata dal luogo fisico.

Ma una seconda ragione, certamente più stringente, induce a non sottovalutare i motivi della persistenza del criterio territoriale nella determinazione degli ambiti della sacra potestas ed è una ragione teologica. È stato osservato che «nella teologia della chiesa locale la funzione propria del luogo non è marginale; infatti l’unico evento di salvezza dà origine a chiese distinte, solo perché è mediato dalle diverse condizioni geografiche, storiche e culturali dei vari luoghi in cui si manifesta. Pertanto la specifica identità di ogni chiesa è legata indissolubilmente a un luogo e a una cultura.»1 L’osservazione è significativa e può apparire, per certi aspetti, incontestabile, ma – ad una ulteriore riflessione – non è conclusiva, perché non ha la forza di porre il principio di territorialità nel novero dei dati essenziali e imprescindibili per la delimitazione del concetto di diocesi. Intendo insomma affermare che, anche di fronte ai canoni del codice del 1917 sopra ricordati, dal punto di vista giuridico non si è tenuti a farne discendere necessariamente una essenzialità dell’elemento territoriale.

A ben guardare, infatti, nella precedente codificazione l’elemento territoriale era, in pratica, di immediato rilievo per l’identificazione della diocesi e della parrocchia, ma i canoni in cui esso emergeva, anche il can.216 già citato, non avevano in realtà l’incisività dogmatica che gli è stata attribuita e nell’ interpretazione di queste norme hanno pesato forse troppo le concrete vicende – anche concordatarie – degli enti connessi alla gerarchia della Chiesa. I canoni del c.j.c. ’17 prendevano le mosse proprio dall’esistenza del territorio della diocesi e della sua divisione in parrocchie, realtà di fatto certo indiscutibili, ma senza argomentare, da ciò, che solo laddove un territorio esisteva si potesse parlare di diocesi e di parrocchie. Ricordiamoci che il codex pio-benedettino era meno incline di quello vigente a definizioni e delimitazioni concettuali, più tendente, di converso, a menzionare ciò che de iure et de facto l’esperienza giuridica della Chiesa presentava.

2.- È comune e frequente osservazione che, nell’arco di tempo che va dai lavori preparatori del Vaticano II alle norme applicative dello stesso, passando dai documenti conciliari, la definizione di diocesi-chiesa particolare subisce un profondo mutamento, la cui motivazione è soprattutto intimamente teologica.

Uno dei passaggi significativi, per il nostro tema, si rinviene nella differenza di dizione tra il primo e il secondo (e quasi definitivo) schema del decreto Christus Dominus, che, nel definire la diocesi, vede l’espressione «pars dominici gregis quae Episcopo concreditur», trasformarsi – dopo le molte critiche ricevute – nel nuovo testo: «Dioecesis est populi Dei portio», che diventerà poi l’espressione accolta nel codex, la più coerente con la teologia di LG23, ed in generale più espressiva dell’ecclesiologia eucaristica,dove il mistero sacramentale che fonda la Chiesa è presente nella sua pienezza, senza che si possa configurare una sua frammentazione in «parti».

 La portio populi Dei ha comunque bisogno di criteri di delimitazione, e i dubbi più forti e i dibattiti più intensi che si svolsero in aula durante il concilio («multum in aula disputatum est de hac re»), non riguardarono (con ogni probabilità) l’elemento della territorialità come valore in sè, ma i pericoli di venir meno all’unicità di giurisdizione per un determinato territorio, vista come manifestazione dell’unità della Chiesa.

Non cessarono, neanche durante i lavori del gruppo di studio de sacra hyerarchia, in preparazione della riforma del codice del 1917, le discussioni sulla delimitazione del concetto di diocesi, e di quello di chiesa particolare, nonché il problema della configurazione teologica e giuridica della prelatura personale, problema che comincia ad affacciarsi con maggiore intensità, in applicazione di una direttiva del decreto Presbyterorum ordinis, n.10. Ma i membri del gruppo di studio si trovarono finalmente d’accordo (si direbbe faticosamente e partendo da una piattaforma comune, ma minimale): nell’accettare la definizione di diocesi data da CD11 (che oggi è traslata letteralmente nel can.369)

2) nel constatare che il concilio aveva innovato rispetto alla normativa del codice precedente, aggiungendo al criterio territoriale quello personale del rito

3) nel riconoscere che il territorio non può essere considerato elemento costitutivo della diocesi, ma determinativo della porzione del popolo di Dio.2

Arriviamo così al 1967 in cui si approvano i Principia,fra cui l’VIII – che qui ci interessa – e che, per quanto ben noto, può forse ricevere qualche ulteriore luce da una esegesi puntuale e da un tentativo (quasi) di scomposizione.

 Recita il testo nella sua parte iniziale: «Aliquo modo recognoscendum est principium de conservanda indole terrritoriali in exercitio regiminis ecclesiastici.»

Se tentiamo di analizzare separatamente le diverse parti di questa proposizione, vediamo che la precisazione iniziale «aliquo modo» dà a tutto il principio il tono di una direttiva aperta, elastica e nello stesso tempo prudente.

Invece la volontà innovativa si manifesta in quello che è il cuore del Principio VIII, «recognoscendum est principium…», dove risalta l’intenzione precisa di riformare – sia pure aliquo modo -, lasciando la determinazione del «modo» al successivo sviluppo della legislazione, sviluppo che sarà, in ogni caso, orientato obbligatoriamente dal tenore del principio stesso.

Ma il punto interessante mi sembra la definizione dell’oggetto di tale recognitio. Ci aspetteremmo infatti, in coerenza con quanto si è detto sopra, una frase come «si deve rivedere il principio della territorialità per l’esercizio del potere del vescovo», o qualcosa di simile. E invece, il testo suona: «…recognoscendum est principium de conservanda indole territoriali in exercitio regiminis ecclesiastici».

Per quanto non si debba esercitare alcun accanimento testuale, credo che si possa ammettere che qui si delinea la necessità di una riforma del principio di territorialità, ribadendone allo stesso tempo la persistenza nella tradizione e il peso teologico. Ciò detto, è comunque innegabile che la riforma è ormai stabilita come criterio di fondo e che si affiancheranno d’ora in poi alle strutture di governo a base territoriale altre unitates iurisdictionales personales, come anche aliae rationes, altri criteri per determinare la comunità dei fedeli. Quello che si è voluto rivedere è dunque l’esclusività del criterio territoriale, non la sua persistenza.

Tale è, a mio parere, l’impostazione che poi, nel 1983, il codex riprende dall’evoluzione che si è cercato di tratteggiare e che è presente nei canoni dal 369 al 372 sulle chiese particolari: la regola generale della territorialità, la coesistenza con essa della possibilità di aliae rationes, anche se l’unico criterio che in tale sede è espressamente indicato per determinare una circoscrizione ecclesiale è il rito. In ogni caso, la chiesa particolare viene definita per ben tre volte come portio populi Dei, a dimostrazione che l’ecclesiologia della Lumen gentium e del Christus Dominus è definitivamente affermata a livello di legislazione universale.

Un discorso perfettamente analogo viene ripetuto al can.518, per la parrocchia, anch’essa, di regola, territoriale, ma ubi expediat da costituirsi anche come personale, sulla base del rito, della lingua, della nazionalità dei fedeli di un certo territorio. È chiaro, anzi, che per quello che riguarda la parrocchia, per cui non si può, né si deve parlare di chiesa particolare, il codice si muove in modo più disinvolto e sicuro.

La determinazione su base personale della parrocchia, non essendo questo ente connesso al diritto divino, né (ma qui andrebbe fatta qualche precisazione) alla sacra potestas, preoccupa evidentemente molto meno il legislatore, oltre ad avere qualche precedente storico in più, a suo favore.

3.- E questo ci porta, a mio parere, appunto al cuore del problema, che in realtà è duplice e che vorrei esprimere così: che riflessi ha l’alternativa tra territorialità e non territorialità, rispetto all’officium episcopale di chi presiede la chiesa particolare? che riflessi ha la stessa alternativa, rispetto alla portio populi Dei?

Per offrire un tentativo di soluzione a questo interrogativo, vorrei allargare il campo di indagine e estendere l’ambito delle categorie concettuali da utilizzare, un po’ al di là di quanto abbiamo osservato finora.

A mio parere, ben più della territorialità (o alternativamente, della personalità) vi è un altro elemento che denota e scolpisce la tipicità di un gruppo di enti nella Chiesa, ed è il loro collegamento con la missio apostolica, il complesso dei precetti di diritto divino, da cui ci è dato di trarre la volontà fondazionale di Cristo nei confronti della sua Chiesa.

Intendo, con l’espressione «missione apostolica», l’incarico operativo dato (per volontà e azione divina) a persone già in precedenza scelte e chiamate, un incarico che deve essere svolto in modo comunitario e che è accompagnato dal conferimento dei poteri che si richiedono per il suo svolgimento.

All’interno dell’amplissima categoria degli enti della Chiesa, un gruppo appare dunque collegato, in modo intrinsecamente «vero», anche se non sempre esclusivo o immutabile, alla organizzazione umana (uomini e cose) radicata in questi precetti divini. Per questi enti ho, già da tempo, proposto la denominazione di enti di struttura, che per più aspetti mi sembra espressiva, capace cioè di cogliere il dato oggettivo della loro connessione alla realtà stabile – insieme misterica e istituzionale – della Chiesa.

Le differenze, talora anche molto profonde, che si possono identificare tra i vari enti di struttura sono dipendenti dal nesso, ora più ora meno completo, con la realizzazione della finalità ultima di tutta la società ecclesiale e con i poteri attribuiti alla gerarchia per conseguirla.

Infatti non si possono omologare, tra le strutture collegate alla gerarchia della Chiesa, quelle che più intimamente e completamente esprimono la presenza e l’essenzialità del potere sacro, (nel suo duplice aspetto di potestà di santificare e di potestà di governare) e gli altri enti, che – pure connessi ai munera ecclesiali ñ sono comunque attinenti o serventi all’uno o all’altro aspetto delle attività della gerarchia, senza realizzarne o dimostrarne la totalità e la pienezza.

Per le realtà organizzate del primo tipo (tutte persone giuridiche, anzi ñ secondo l’antica denominazione – personae morales (can.113)), non è fuori luogo la definizione di enti di struttura essenziale, che, a mio modo di vedere, scolpisce in modo congruo la caratteristica di tali realtà, di esprimere «in concreto, la globalità della struttura gerarchica della Chiesa, e la sua attività di servizio apostolico, vale a dire Ö come gerarchia anche d’ordine, come istituzione salvifica e dispensatrice dei misteri di grazia».3

Tutti gli enti di struttura, comunque, partecipano – in vario modo – della volontà istituzionale del Fondatore, o direttamente, o perché costituiscono le concrete e storiche articolazioni della Chiesa come compago socialis (LG).

 Il concetto di ente di struttura è dunque più ampio di quello di chiesa particolare, che ne costituisce ñ all’interno ñ una ben determinata specificazione. Non tutti gli enti di struttura sono, come la diocesi o enti assimilati, un microcosmo ecclesiale in sè completo (ancorché non autosufficiente), ma tutti si collegano in modo ora più ora meno immediato, ma sempre autentico, con le funzioni gerarchiche attribuite ai sacri ministri, che presiedono, servendola, la comunità. Se accettiamo questa impostazione, è evidente che l’elemento della territorialità, pur con tutto il suo peso storico, teologico e – indubbiamente – pratico, si relativizza e si ridimensiona.

Da un lato, la diocesi, la prelatura e il vicariato territoriale, la parrocchia territoriale (in realtà, la parrocchia tout court) sono accomunati non dall’avere una base spaziale, ma da una loro ontologica connessione alla missione della Chiesa, dall’essere tutti enti di struttura; dall’altro, delle unità organizzate che non sono chiese particolari (e ricomprendo tra questi realtà molto varie: dagli ordinariati militari alle prelature personali, dagli enti ordinati alla cura d’anime dei migranti fino all’opera «Stella maris» per l’apostolato della gente del mare, e fino alla parrocchia personale), tutti questi enti si collegano – sia pure con minore intensità e integralità ai munera gerarchici e al momento istituzionale della Chiesa e rientrano parimenti tra gli enti di struttura.

3.- Riprendiamo, in conclusione, il tentativo di collocare sistematicamente l’elemento della territorialità rispetto agli altri elementi istituzionali degli enti di struttura.

Se pure nella diocesi, tradizionalmente intesa, «la più strutturata e completa forma giuridica della chiesa particolare»4, l’elemento del territorio riveste una funzione immediata di individuazione e delimitazione, avvalorata non solo da motivi pratici, ma da continuità storica e significato teologico, avvicinando il dato del territorio agli altri elementi istituzionali costitutivi: la porzione del popolo di Dio, l’officium episcopale e il presbiterio, percepiamo con chiarezza che essi non si pongono sullo stesso piano. E infatti esistono chiese particolari (enti di struttura essenziale) che prescindono dal territorio, ma nessuna chiesa può prescindere dall’avere un popolo e un presbiterio riunito intorno al suo vescovo.

Al centro dell’ente di struttura essenziale, la portio populi Dei viene proprio delimitata dalla sua connessione (dipendenza) col vescovo, mentre l’ufficio episcopale viene – per così dire – «riempito» di significato dalla sua connessione di servizio a quella comunità, servizio che non potrebbe svolgersi se non mediante la presenza del presbiterio.

Questo non inficia in alcun modo la constatazione (fondamentalmente corretta) che il mistero dell’Incarnazione di Dio nella nostra umanità non può non riflettersi nell’incarnazione della Chiesa nelle diverse realtà locali e storiche, nella «inculturazione» che ha bisogno di «luoghi», come noi tutti abbiamo bisogno di un luogo dove «essere», anche dove essere christifideles.

La celebrazione dell’Eucarestia da parte del popolo di Dio riunito intorno al suo vescovo manifesta «l’evento di Cristo» in un modo particolarissimo e teologicamente forte. Ma (paradossalmente) è più il munus sanctificandi, l’antica potestas ordinis che ha bisogno di un luogo, di un principio di territorialità, che non il momento del munus regendi.

Non a caso l’VIII Principio che è al centro della nostra attenzione diceva proprio: «aliquo modo recognoscendum est principium de conservanda indole territoriali in exercitio regiminis ecclesiastici».

 La radice ultima – dice esattamente Cardia – della Chiesa è sempre da ricercarsi nella sua costituzione teologica5 e – in questa ottica «costituzionale» Cristo – scriveva ancora Corecco – non ha fondato né la Chiesa universale, né quella particolare, ma un’unica Chiesa con una duplicedimensione.»6

1 A.Longhitan, Le chiese particolari, in Chiesa particolare e strutture di comunione, Bologna,EDB,1985,p. 28.

2 Communicationes, 17, (1985),p.90. B 5RD

3 A.M. Punzi Nicolò, Gli enti nell’ordinamento canonico, Padova, Cedam, 1983, p. 129.

4 E. Corecco, Chiesa particolare, in Digesto (Disc. Pubbl.), III, Torino 1987.p.17.

5 C. Cardia, Il governo della Chiesa, Bologna, Il Mulino, 1988.

6 E.Corecco, Chiesa particolare, cit., p.18