La costituzione apostolica «Ut sit» e la figura giuridica della prelatura personale

José Luis Gutiérrez
in «Apollinaris» 57 (1984), pp. 335-340.

 

1. Nel numero precedente di questa rivista è stata pubblicata la Cost. Ap. Ut sit, del 28 novembre 1982, con la quale il Santo Padre Giovanni Paolo II erigeva l’Opus Dei in Prelatura personale. L’atto di esecuzione della predetta Cost. Ap., da parte di S.E. Mons. Romolo Carboni, Nunzio Apostolico in Italia e delegato all’uopo dal Papa, ebbe luogo il 19 marzo 1983 nella Basilica romana di S. Eugenio a Valle Giulia. Il suo testo, infine, è apparso sul numero degli AAS che reca la data del 2 maggio 1983.

2. Il carattere proprio delle Prelature personali è quello di strutture giurisdizionali appartenenti all’organizzazione gerarchica della Chiesa, come si evince dallo studio dell’iter conciliare attraverso il quale venne elaborata la configurazione di queste istituzioni pastorali ecclesiastiche. E’ quanto si rileva non solo dal tenore letterale del Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10, unitamente al Decr. Ad gentes, n. 20, nota 4 e n. 27, nota 28, messo successivamente in evidenza dal Motu pr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4, con il quale Paolo VI volle dare esecuzione alle disposizioni conciliari in materia; ma anche dalla Cost. Ap. Regimini Ecclesiae universae, n. 49 § 1, dove viene attribuita alla S. Congregazione per i Vescovi la competenza sia sulle strutture gerarchiche della Chiesa (Diocesi, province e regioni ecclesiastiche, Vicariati castrensi e Prelature personali) che su coloro che stanno a capo delle medesime (Vescovi, Vicari castrensi, altri Prelati con giurisdizione personale, ecc.). Nel nuovo Codice, con un’opzione sulla sistematica presa all’ultimo momento, si è ritenuto preferibile sottolineare che le Prelature personali non sono, in senso stretto, delle Chiese particolari, benché possano avere degli elementi in comune con esse; per questa ragione, il titolo sulle Prelature personali è stato tolto dalla parte II del Libro II del CIC, dove si trovava fin dall’inizio dei lavori di codificazione, per trasferirlo alla parte I, prima dei canoni dedicati alle Associazioni. Ciò nonostante, le norme codiciali sostantive continuano a rispondere alla natura di enti giurisdizionali e gerarchici che è propria delle Prelature personali ed è diversa da quella delle istituzioni di carattere associativo: è questa la ragione per la quale, prima della loro erezione, vengono consultate le Conferenze episcopali interessate (can. 294), ed è anche stabilito che le Prelature personali sono rette, oltreché dal diritto universale loro applicabile, «statutis ab Apostolica Sede conditis» (can. 295), da statuti, cioè, dati loro dalla Santa Sede e non soltanto riconosciuti od approvati dall’autorità competente, come è previsto per le associazioni (Istituti di vita consacrata, società di vita apostolica ed associazioni di fedeli). A ciò si aggiunge la netta distinzione prospettata nei cann. 261 e 262 del CIC in materia di incardinazione dei chierici: o ad un ente di natura gerarchica («aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali») o ad un ente associativo («aut alicui instituto vitae consecratae vel societati»).

3. E’ logico, quindi, che il documento che stiamo commentando sia quello abitualmente adoperato per l’erezione delle strutture gerarchiche: vale a dire, una Costituzione Apostolica, coi requisiti formali e le clausole di stile abituali in queste circostanze, che vanno dall’iscrizione iniziale alla formula «con la pienezza della Nostra potestà apostolica, dopo aver accolto il parere datoCi dal Nostro Venerabile Fratello Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, e supplendo, nella misura in cui sia necessaria, il consenso di chi abbia, o ritenga di avere, competenza in questa materia», ed anche, come è usuale in questi casi, è designato il Nunzio Apostolico per l’esecuzione.

4. Nel proemio possiamo sottolineare ora che viene innanzitutto descritta una situazione di fatto: l’avvenuta trasformazione è in perfetta rispondenza con il desiderio espresso del Servo di Dio Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Fondatore dell’Opus Dei. In effetti: «Fu lo stesso Fondatore dell’Opus Dei, nell’anno 1962, a chiedere con umile e fiduciosa supplica alla Santa Sede che, in considerazione della natura teologica ed originaria dell’Istituzione e in vista di una sua maggiore efficacia apostolica, le venisse applicata una configurazione ecclesiale ad essa adatta». Per questo, dopo il Concilio Vaticano II ed il Motu pr. Ecclesiae Sanctae, «nell’anno 1969, il Nostro Predecessore Paolo VI, di felicissima memoria, accogliendo benignamente la richiesta del Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, lo autorizzò a convocare uno speciale Congresso generale, che sotto la sua guida si occupasse di iniziare lo studio per una trasformazione dell’Opus Dei in accordo con la sua natura e con le norme del Concilio Vaticano II».

5. Occorre anche notare che nel proemio della Costituzione Apostolica viene ben due volte adoperata la parola trasformazione, che descrive in maniera precisa la portata dell’atto pontificio. Non si trattava, infatti, di apportare alcuni ritocchi, più o meno consistenti, alle norme mediante le quali si regolava l’Opus Dei -norme che, peraltro, sono rimaste immutate nella loro sostanza, secondo il desiderio fondazionale-, ma di conferirgli una configurazione giuridica ed ecclesiale confacente alla sua natura. Proprio per questo si adopera nel documento la parola trasformazione, per indicare che l’Opus Dei acquista finalmente la forma rispondente al suo carattere proprio: viene assunto, cioè, nell’ambito delle strutture appartenenti all’organizzacione pastorale e gerarchica della Chiesa, uscendo contemporaneamente dall’alveo del fenomeno associativo entro il quale dovette fare i suoi primi passi.

6. Tale provvedimento richiedeva la massima prudenza, giacché, con esso, non solo veniva modificato l’inserimento ecclesiale dell’Opus Dei, ma si faceva anche diventare «realtà pratica e operativa un nuovo strumento pastorale, finora soltanto auspicato e previsto nel diritto», vale a dire la figura della Prelatura personale, come fa notare la S. C. per i Vescovi nel proemio della sua dichiarazione del 23-VIII-1982. Si capisce facilmente che, come scrive il Cardinale Prefetto della S. C. per i Vescovi in un articolo dal titolo significativo, Un bene per tutta la Chiesa, pubblicato sull'»Osservatore Romano» del 27-XI-1982, «ci sono voluti ben tre anni e mezzo di assiduo lavoro, dal giorno in cui, il 3 marzo 1979, Giovanni Paolo II incaricò la S. Congregazione per i Vescovi… di esaminare la possibilità e la modalità d’erezione della prima Prelatura personale». Lo stesso Cardinale Prefetto descrive l’iter seguito: a) Adunanza Ordinaria della S. Congregazione per i Vescovi; b) intervento di una Commissione tecnica, che in venticinque sessioni di lavoro, durante un intero anno, prese in esame tutti gli aspetti della questione; c) studio da parte di una Commissione speciale di Cardinali; d) invio a più di 2.OOO Vescovi di una nota informativa, anche perché potessero fare le loro eventuali osservazioni, vagliate poi attentamente in sede competente. A conclusione di tale laborioso iter, «apparve chiaro che la figura delle Prelature personali dirette alla realizzazione di peculiari opere pastorali era perfettamente adeguata all’Opus Dei» e pertanto, prosegue il Papa, «essendo stato rimosso qualsiasi genere di dubbio circa il fondamento, la possibilità ed il modo concreto di accogliere la domanda, apparve evidente l’opportunità e l’utilità dell’auspicata trasformazione dell’Opus Dei in Prelatura personale».

7. L’art. I della parte dispositiva contiene in un unico atto l’erezione sia dell’Opus Dei in Prelatura personale di ambito internazionale che di una Associazione di Chierici, la Società Sacerdotale della Santa Croce, alla quale possono appartenere, in qualità di soci, anche i sacerdoti secolari incardinati nelle Diocesi o entità ecclesiastiche assimilate; l’atto pontificio, mentre sottolinea, da una parte, che Prelatura e Associazione sono due enti di natura diversa, fa risultare, dall’altra, che l’Associazione è «intrinsecamente unita alla Prelatura» e, perciò, inscindibile da essa.

8. L’art. II, conformemente a quanto sopra esposto, alla Prelatura i suoi propri Statuti, che sono denominati «Codice di diritto particolare dell’Opus Dei». Tenendo presente la diversità di forme che possono assumere le Prelature personali, è logico che esse, entro i lineamenti stabiliti dalla legge generale, ricevano dalla Santa Sede un diritto particolare, che risponda adeguatamente alle caratteristiche ed alla specifica opera pastorale per cui viene eretta ogni Prelatura.

9. Viene delimitato, nell’art. III, l’ambito della giurisdizione della Prelatura in riferimento sia ai chierici in essa incardinati che ai laici, i quali si dedicano alle opere apostoliche della stessa mediante una convenzione o vincolo di natura contrattuale e che costituiscono il suo «coetus socialis». Invece, nessuna potestà ecclesiastica di regime viene esercitata dalla Prelatura su quei chierici che appartengono in qualità di soci alla Associazione di cui all’art. I, perché, per essi, rimane immutata ed esclusiva la giurisdizione del proprio Ordinario. Per quanto concerne i laici incorporati alla Prelatura, come si precisa nella Dichiarazione della S. Congregazione per i Vescovi pubblicata nello stesso numero degli AAS, essi rimangono fedeli delle singole Diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio, e sono quindi sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto ciò che il diritto stabilisce per la totalità dei semplici fedeli.

10. L’art. IV stabilisce le norme concrete per la provvisione dell’ufficio di Prelato che, evidentemente va realizzata secondo uno dei modi stabiliti con carattere generale dal diritto nei confronti di coloro che sono a capo di strutture gerarchiche (cfr. CIC, can 337 § 1); cioè, mai senza l’intervento decisivo e costitutivo del Romano Pontefice che nomina direttamente la persona o, come succede nel caso presente, conferma colui che è stato legittimamente eletto secondo il diritto generale e particolare. Questa normativa è logicamente diversa da quella prevista nella legge universale per gli enti di natura associativa, anche per gli enti clericali e di diritto pontificio, il cui Moderatore è eletto e nominato d’accordo con le proprie Costituzioni, senza conferma e nomina da parte della Santa Sede.

11. Gli art. V e VI riaffermano la dipendenza, già sancita nella Cost. Ap. Regimini Ecclesiae universae, delle Prelature personali dalla S. Congregazione per i Vescovi, tramite la quale si dovrà sottoporre al Romano Pontefice la relazione quinquennale sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo lavoro apostolico. Infine, l’art. VII determina che la sede del governo centrale della Prelatura è stabilita in Roma, e, contemporaneamente, determina qual è la chiesa prelatizia: come tale viene eretto in questo articolo della Cost. Ap. l’oratorio dedicato a Santa Maria della Pace, presso la sede centrale, nella cui cripta riposano i resti del Servo di Dio Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Fondatore dell’Opus Dei.

Nell’articolo già citato del Cardinale Prefetto della S. Congregazione per i Vescovi, pubblicato il giorno stesso dell’erezione dell’Opus Dei in Prelatura personale, si metteva in risalto che il provvedimento pontificio era stato adottato mirando al bene di tutta la Chiesa: un bene, perché così diventava viva ed operativa una nuova struttura pastorale, quella cioè delle Prelature personali, preordinata dal Concilio Vaticano II, ma rimasta fino ad allora al semplice stadio di possibilità teorica; un bene inoltre, perché si perfezionava l’inserimento dell’Opus Dei nella pastorale sia della Chiesa universale che delle Chiese particolari nelle quali esso presta il suo specifico contributo, sempre nel rispetto dei diritti dei Vescovi diocesani; un bene, infine, per l’Opus Dei, che ha trovato in questa struttura gerarchica la configurazione ecclesiale confacente alla sua identità fondazionale e potrà così più facilmente e con maggiore intensità continuare a prestare il suo concreto servizio alle Diocesi nell’ambito delle quali si trova già stabilito o si stabilirà in seguito.

 AAS 75 (1983), pp. 423-425. Cfr. «Apollinaris» 56 (1983), pp. 25-27.

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