Le Prelature personali

 

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Publicado en “Ius Ecclesiae” 1 (1989), pp. 479-503. Conferencia pronunciada en el «XV incontro di studio dell’Associazione Canonistica Italiana, Gruppo Italiano Docenti di diritto canonico», Passo Mendola, 4-8 de julio de 1988.
 

 

Sommario: I. DOCUMENTI CONCILIARI E POSTCONCILIARI: 1. Premessa; 2. Decr. Presbyterorum Ordinis; 3. Decr. Ad gentes; 4. Decr. Christus Dominus; 5. Motu pr. Ecclesiae Sanctae; 6. Cost. ap. Regimini Ecclesiae universae e Pastor Bonus. II. LA CODIFICAZIONE CANONICA: 7. Gli schemi di canoni; 8. La plenaria del 1981; 9. La nozione di chiesa particolare; 10. Le dimensioni particolari della Chiesa. III. COMMENTO DEI CANONI SULLE PRELATURE PERSONALI: 11. Il can. 294; 12. Il can. 295; 13. Il can. 296 e la cooperazione organica; 14. Il can. 297. IV. L’EREZIONE DELLA PRELATURA PERSONALE DELL’OPUS DEI: 15. Il provvedimento pontificio; 16. L’unità organica della Prelatura.

I. Le Prelature personali nei documenti conciliari e postconciliari

1. Come tutte le strutture integranti l’organizzazione pastorale della Chiesa, le Prelature personali debbono essere intese alla luce del fine e della missione della stessa Chiesa, vale a dire la salvezza delle anime. E’ proprio in questa luce che sovente è stata messa in rilievo l’importanza e la necessità di venire incontro alle molteplici e spesso nuove esigenze proposte dall’odierna società di massa; basti pensare, ad esempio, all’imponente fenomeno della mobilità sociale, oppure alla progressiva scristianizzazione di ambienti tradizionalmente cattolici: si tratta in definitiva, né più né meno, della sfida ininterrotta che l’evangelizzazione dell’uomo contemporaneo lancia alla Chiesa stessa. Essa, pertanto, ha il diritto-dovere di disporre le proprie strutture (nel senso di rinnovarle, ove necessario, arricchirle, o crearne di nuove) in modo tale che, sempre nella fedeltà al diritto divino e tenendo presenti le concrete circostanze di tempo e di luogo, i mezzi salvifici siano messi abbondantemente a disposizione degli uomini1.

In quest’ordine d’idee, la profonda riflessione pastorale realizzata dal Concilio Vaticano II ha trovato sbocco in diverse disposizioni e suggerimenti pratici, fra i quali va annoverata l’eventuale utilità di costituire Prelature personali2.

Dobbiamo precisare che la figura della Prelatura personale è prospettata dal concilio non creando ex novo una figura da inserire nell’organizzazione ecclesiastica, ma ampliando il concetto di un’istituzione già tradizionale (la Prelatura appunto) per renderla rispondente anche alle nuove esigenze. Per tale ragione i documenti conciliari non danno una definizione vera e propria della Prelatura personale, ma si soffermano su alcuni dei suoi elementi integranti, presupponendo gli altri e lasciando alle norme esecutive postconciliari ogni ulteriore determinazione o formalizzazione del concetto.

2. Riferendoci concretamente al n. 10 del decr. Presbyterorum Ordinis, dal quale muove la nostra esposizione, notiamo come esso, nel primo capoverso, si riferisca al «dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell’ordinazione, il quale non li prepara ad una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di salvezza… dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli Apostoli…». Il concilio può pertanto esortare i presbiteri affinché «ricordino che a loro incombe la sollecitudine di tutte le Chiese»3, in quanto sono costituiti nell’ordo presbyteratus in qualità di «cooperatori dell’ordo (o collegio) episcopale, per il retto assolvimento della missione apostolica affidata da Cristo»4. Non pare ozioso ricordare questa dimensione universale del presbiterato e questa sua primaria connessione con l’intero collegio episcopale, del quale l’ordine dei presbiteri è costituito cooperatore; solo alla luce di tale necessaria puntualizzazione può intendersi rettamente la qualifica di cooperatore del Vescovo attribuita al presbiterio nella nozione di diocesi proposta nel decr. Christus Dominus5.

   Le precedenti riflessioni s’inseriscono in un contesto più ampio, vale a dire in quello dei rapporti fra Chiesa (o Chiesa universale) e chiese particolari: si finirebbe in una strada senza sbocco qualora si pretendesse di spiegare la missione del presbiterato alla sola luce della sua cooperazione con un Vescovo diocesano, lasciando da parte il suo collegamento con il collegio episcopale e con la totalità della missione affidata da Cristo alla Chiesa. Pertanto, il capoverso che stiamo commentando conclude esortando i presbiteri alla disponibilità per esercitare il proprio ministero «in quelle regioni, missioni od opere che soffrano scarsezza di clero».

   Il secondo capoverso del decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 si sofferma su due conseguenze derivanti dal principio testé enunciato: la prima, rappresentata dalla necessaria riforma delle norme allora vigenti sull’incardinazione ed escardinazione6;la seconda, dall’esigenza che, «lì dove ciò sia reso necessario da motivi apostolici, si faciliti non solo una conveniente distribuzione dei presbiteri, ma anche l’attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo». Dopo aver enunziato questo secondo criterio, il testo conciliare passa ad enumerare alcuni mezzi concreti per metterlo in pratica, prospettando l’eventuale utilità di erigere, tra l’altro, «peculiari diocesi o Prelature personali», vale a dire, di ampliare il concetto di diocesi e di Prelatura, che fino ad allora erano intese unicamente come circoscrizioni territoriali, nel senso di poter attribuire loro anche un carattere personale, fondato cioè non sul domicilio dei fedeli, ma su altre circostanze attinenti la persona, come la professione (per es., nel caso dei militari), oppure la lingua, o l’appartenenza ad un ceppo comune, ecc. Il testo conciliare specifica poi alcuni concetti che si riferiscono più direttamente ai sacerdoti (il cui ministero e vita è oggetto del decreto Presbyterorum Ordinis), e stabilisce che a tali peculiari diocesi o Prelature personali «potranno essere ascritti o incardinati dei presbiteri per il bene di tutta la Chiesa» (ivi.), aggiungendo in seguito che le predette strutture, appunto perché non delimitate da un criterio esclusivamente territoriale, dovranno essere erette «secondo norme da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni, e rispettando sempre i diritti degli ordinari del luogo».

   E’ da notare che il testo conciliare si limita a descrivere esclusivamente i tratti di queste figure che hanno più diretta attinenza con il contenuto del decr. Presbyterorum Ordinis, vale a dire l’esistenza di presbiteri incardinati o ascritti nelle stesse, oppure gli altri aspetti che sono giudicati bisognosi di ulteriori precisazioni: e cioè la normativa dalla quale devono essere rette quelle nuove figure e i loro rapporti con la gerarchia territoriale della Chiesa. Gli altri elementi non sono neppure menzionati, perché si considerano evidenti di per sé: niente si dice sull’esistenza di un Vescovo nelle diocesi peculiari o di un prelato nelle Prelature personali, giacché la loro esistenza è ovvia. E lo stesso vale per i fedeli laici7.

3. Ai fedeli laici si riferisce invece il decr. Ad gentes, che prospetta la possibilità di integrare in una Prelatura personale quei gruppi socio-culturali esistenti in una regione determinata, i quali, a causa di differenti abitudini di vita, tradizioni, ecc., non riescano facilmente ad adattarsi alla forma peculiare che la Chiesa ha ivi assunto8

4. Per impostare correttamente l’inserimento delle Prelature personali nella struttura pastorale della Chiesa, dobbiamo pure accennare all’ordine sistematico seguito nel decr. Christus Dominus per esporre l’ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa. Esso si articola in tre capitoli: il primo, De Episcopis quoad universam Ecclesiam; il secondo, De Episcopis quoad Ecclesias particulares seu dioeceses; il terzo, infine, De Episcopis in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus. La sezione III di questo capitolo III ha per titolo: Episcopi munere interdioecesano fungentes, giacché le necessità pastorali esigono sempre più che alcune funzioni pastorali (pastoralia munia) «concorditer regantur ac promoveantur»9:sotto questo profilo possono annoverarsi, fra gli altri, gli ordinariati per gli orientali, gli ordinariati militari o castrensi10,nonché le altre peculiari diocesi e Prelature personali11.

Per tutte le predette istituzioni vale la raccomandazione espressa dal Concilio Vaticano II, che cioè «tra i prelati o i Vescovi, preposti a questi uffici, e i Vescovi diocesani e le conferenze episcopali regnino sempre la comunione fraterna e la concorde intesa degli animi per la sollecitudine pastorale, le cui linee devono essere definite anche dal diritto comune»12, di modo che si proceda sempre «in concordi cum Episcopis dioecesanis cooperatione»13.

5. Le norme relative alle Prelature personali furono sviluppate nel motu pr. Ecclesiae Sanctae, del 6-VIII-1966, I, n. 414;questo previde fra l’altro che i fedeli laici appartenenti alle predette Prelature potessero anche partecipare alla realizzazione dei compiti apostolici propri delle stesse, stipulando a tale scopo un’opportuna convenzione.

6. Infine, la cost. ap. Regimini Ecclesiae universae, del 15-VIII-1967, n. 49 § 115, attribuì alla Congregazione per i Vescovi la competenza sulle Prelature personali e sui loro prelati, nei luoghi non soggetti alla Congregazione per le Chiese Orientali o alla Congregazione di Propaganda Fide.

   La stessa disposizione è ora enunciata nella cost. ap. Pastor Bonus, del 28-VI-1988, art. 80: «Ad hanc Congregationem (pro Episcopis) pertinent ea omnia, quae ad Sanctam Sedem spectant circa Praelaturas personales»16.

II. Le Prelature personali nei successivi schemi e nel testo promulgato del CIC 83

7. La commissione per la revisione del codice di diritto canonico trattò per la prima volta delle Prelature personali nella I sessione del gruppo di consultori «De sacra hierarchia»17,dal 24 al 28 ottobre 1966, in occasione dei canoni circa l’incardinazione dei chierici18.

Dal verbale della predetta seduta apprendiamo che i Consultori furono consci fin dal primo momento della differenza esistente fra diocesi, Prelature ed abbazie nullius, vicariati apostolici e prefetture apostoliche, da una parte (i quali tutte, sia pure con diverse formulazioni, erano ricompresi sotto il nome generico di chiese particolari), e Prelature personali dall’altra19.

Tuttavia, per evitare inutili ripetizioni, fu redatto il testo di un paragrafo che, senza intaccare minimamente la predetta differenza, recitava così: «Ecclesiae particulari, in canonibus qui sequuntur, aequiparatur Praelatura personalis»20.

   La seconda sessione del gruppo di studio (3-8 aprile 1967) fu dedicata allo studio di alcune questioni generali sulla nozione di chiesa particolare21,non potendosi tuttavia giungere alla formulazione di proposte concrete di canoni, per mancanza di tempo22.

Il testo dei relativi canoni fu quindi proposto allo studio dei consultori nella sessione successiva, vale a dire la terza, che ebbe luogo dal 4 al 7 dicembre 196723.Da questa data fino allo schema del 1980, la commissione pontificia per il CIC procedette secondo il sistema dell’equiparazione in iure delle Prelature personali alle altre entità appartenenti alla struttura pastorale della Chiesa, stabilendo tuttavie le clausole opportune per salvaguardare i diritti dei rispettivi Vescovi diocesani, secondo il prescritto del decr. Presbyterorum Ordinis, n. 1024.

   Lo schema «De Populo Dei», del 1977, regolava le Prelature personali «ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia perficienda pro variis regionibus aut coetibus socialibus, qui speciali indigent adiutorio», le quali «Ecclesiis particularibus in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat»25.Allo stesso tempo, lo schema prevedeva anche la possibilità di Prelature nelle quali la «portio populi Dei, Praelati curae commissa, indolem habeat personalem, complectens nempe solos fideles speciali quadam ratione devinctos», precisando immediatamente che «huiusmodi sunt Praelaturae castrenses, quae Vicariatus castrenses quoque appellantur»26.

   Eseguita la revisione dell’anzidetto schema 1977 sulla base delle osservazioni ricevute27,fu elaborato lo Schema Codicis del 198028,nel quale, per quanto concerne il nostro argomento, l’opzione tecnica scelta dalla commissione codificatrice può essere così descritta:

a) la diocesi è il paradigma della Chiesa particolare; ad essa sono assimilate la Prelatura territoriale, l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica e l’amministrazione apostolica eretta con carattere stabile29;

b) la Prelatura personale si distingue dalle precedenti figure; per definire la normativa secondo la quale essa deve reggersi, si stabilisce il principio generale della sua equiparazione in iure alle chiese particolari, con le opportune clausole restrittive, vale a dire: «nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat, et iuxta statuta a Sede Apostolica condita»30.

   L’opzione tecnica operata dalla commissione codificatrice può quindi sintetizzarsi così: una Prelatura personale non è una chiesa particolare; ciò stabilito, non sembra necessario tuttavia elaborare un complesso normativo proprio per le Prelature personali, giacché ciò comporterebbe molte inutili ripetizioni nel corpo legale; è sufficiente, quindi, prendere un punto di riferimento (le norme previste per le chiese particolari) da applicarsi alle Prelature personali secondo la tecnica giuridica dell’equiparazione, determinando allo stesso tempo i casi nei quali tali norme non sono applicabili, mediante il rinvio, soprattutto, agli statuti emanati dalla Santa Sede per ogni Prelatura31.

8. Lo schema del 1980 fu inviato a tutti i membri della commissione per il CIC e con le loro osservazioni fu approntata la relatio per la plenaria celebrata nel mese di ottobre del 198132.

   Come appare dalla lettura sia delle osservazioni di alcuni membri sia dalle relative risposte alle stesse dei consultori della commissione, si trovarono di fronte due tesi contrapposte: quella di alcuni membri, i quali sostenevano che il testo dello schema identificava le Prelature personali con le chiese particolari, creando così confusione dal punto di vista teologico; e quella che era stata la scelta tecnica realizzata dalla commissione per il codice: che, cioè, il concetto di equiparazione in iure serviva sia per sottolineare la differenza delle istituzioni equiparate sia per stabilire, senza scapito della brevità, quali norme del diritto universale fossero applicabili alle Prelature personali.

   A tutt’oggi non sono stati pubblicati gli atti della predetta plenaria33:tuttavia, lo schema novissimum del Codex, del 25 marzo 1982, presenta una novità rispetto al testo precedente: i canoni sulle Prelature personali, con una redazione assai simile a quella che verrà definitivamente promulgata appaiono collocati, come titolo a parte, alla fine della sezione «De Ecclesiis particularibus deque earundem coetibus», scomparendo inoltre qualsiasi riferimento ai vicariati castrensi34.

Tale soluzione comportava una duplice incongruenza: da una parte, era stato soppresso il concetto di equiparazione agli effetti normativi, che stava alla base del collocamento sistematico delle Prelature personali nella sezione dedicata alle chiese particolari, nonostante si trattasse di istituzioni diverse; d’altra parte, le Prelature personali rimanevano nella sezione sulle chiese particolari, non tenendo così conto del motivo dell’opposizione di alcuni membri della plenaria rispetto allo schema del 1980.

   Se si temeva che la tecnica giuridica dell’equiparazione nel diritto potesse comportare pericoli di confusione in campo teologico, il problema avrebbe potuto essere facilmente risolto tenendo presente l’ordine sistematico del decr. Christus Dominus, sopra ricordato35:tuttavia non si cercò di ristrutturare la sezione «De Ecclesiis particularibus deque earundem coetibus»: per tale ragione nel testo promulgato non rimase più un luogo adeguato per le istituzioni pastorali e gerarchiche della Chiesa non riconducibili alle chiese particolari o ai loro raggruppamenti: le Prelature personali furono pertanto collocate nella parte I del Libro II, «De christifidelibus», immediatamente prima del titolo sulle associazioni di fedeli36; allo stesso tempo, i vicariati castrensi non furono neppure menzionati.

9.Sembra che la riflessione sulla natura teologica e giuridica delle Prelature personali da parte delle diverse istanze consultive intervenute nella fase finale della vigente codificazione sia stata messa in rapporto con un’altra questione ben più ampia: la Chiesa di Gesù Cristo, una ed unica, è anche il corpus Ecclesiarum. Ci sono, in effetti, le chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit37,mentre in ognuna di esse vere inest et operatur una sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia38.

   Muovendo da queste premesse, una parte della dottrina ha ritenuto di poter concludere che, nella struttura gerarchica della Chiesa non esistono possibilità organizzatorie fuori delle chiese particolari39.

Gli autori che sostengono tali opinioni concludono, quindi, che, non essendo le Prelature personali Chiese particolari nel senso da loro attribuito all’espressione, altro non possono essere se non entità appartenenti al genus delle associazioni. Tuttavia, sembra necessario affrontare il nocciolo della questione: è vero che l’organizzazione ecclesiastica non ammette altri elementi fuori delle chiese particolari?

   La produzione scientifica in merito sembra essersi concentrata sui rapporti fra le chiese particolari, le cosiddette istanze intermedie e la potestà suprema40,lasciando da parte, salvo alcune eccezioni, una trattazione dettagliata e precisa sul concetto stesso di Chiesa particolare. Per essere esatti, sono frequenti le opere nelle quali, sulla base del decr. Christus Dominus, n. 11/1, la chiesa particolare è tout court identificata con la diocesi, che è in seguito descritta con riferimento ai suoi elementi integranti41:raramente, però, e quasi di passaggio, è considerato negli stessi scritti il fatto che esistono anche altre dimensioni particolari della Chiesa, le quali non rientrano nella categoria delle diocesi42,giacché, pur avendo elementi comuni con esse, mancano di alcuni elementi loro propri. La questione diventa, poi, più pressante, se si tiene conto che, secondo alcuni autori, le chiese particolari appartengono al diritto divino43.Per tale motivo, sembra necessario porsi alcune domande: quali sono le chiese particolari in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit? Quali sono, in concreto, le dimensioni particolari assunte dalla Chiesa riconducibili alla nozione di chiesa particolare? E’ quello di chiesa particolare un concetto totalizzante, di modo che non possa concepirsi un’entità integrante l’organizzazione pastorale della Chiesa se essa non è riconducibile, allo stesso tempo, alla nozione di chiesa particolare o è integrata nella medesima?

   Limitandoci ad alcuni accenni sulla questione, che richiederebbe molto più tempo di quello che abbiamo a nostra disposizione, ricorderemo ora che, riprendendo testualmente le parole del decr. Christus Dominus, n 11/1, il can. 369 descrive la diocesi come «populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut… Ecclesiam particularem constituat»44.

Ne sono elementi costitutivi, pertanto, il populus, il Vescovo e il presbiterio. Soffermandoci su uno solo dei predetti elementi, notiamo come il Vescovo (naturalmente consacrato) è Vescovo, appunto, della diocesi (vale a dire, non ha il titolo di un’altra diocesi), ed ha su di essa una potestà ordinaria, propria e immediata45.

10. Ora, considerando le entità che, nel diritto, sono assimilate alla diocesi, nisi aliud constet, a norma del can. 368, avvertiamo subito che solo da pochi anni i prelati territoriali ricevono ordinariamente (ma non sempre) la consacrazione Vescovile, e la ricevono come Vescovi della propria Prelatura46,tuttavia ad instar Episcopi dioecesani47.L’abate di un’abbazia territoriale, invece, non riceve ordinariamente la consacrazione Vescovile48. Il vicariato apostolico e l’amministrazione apostolica sono affidati a un Vescovo non della rispettiva portio, ma titolare; essi poi svolgono la propria funzione non con potestà ordinaria, propria e immediata, ma nomine Summi Pontificis49. La prefettura apostolica, infine, è affidata a un presbitero, che la governa parimenti nomine Summi Pontificis50. Le istituzioni assimilate ad una diocesi possono dunque avere a capo sia un Vescovo ordinato con il titolo della rispettiva istituzione, che la presiede ad instar Episcopi diecesani, sia un Vescovo titolare, sia anche un presbitero, alcuni dei quali esercitano la propria funzione nomine Summi Pontificis. Orbene: rientrano esse tutte nella descrizione data della diocesi («quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur»), almeno nel senso che possano dirsi chiese particolari anche da un punto di vista teologico? Oppure si tratta solo di un’assimilazione ridotta agli effetti normativi?

   Concentrando ora la nostra attenzione sull’elemento populi Dei portio, ci soffermeremo su alcune strutture pastorali d’indole personale che presentano talune caratteristiche interessanti:

a) In primo luogo, l’ordinariato militare o castrense, la cui mancata previsione nel CIC è stata superata mediante la cost. ap. Spirituali militum curae, del 21 aprile 198651, emanata avendo presente il decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10/2 52. Per mezzo di questo documento, l’ordinariato è assimilato giuridicamente ad una diocesi53, pur con alcune limitazioni stabilite dal diritto: per esempio, l’erezione di un seminario dell’ordinariato richiede la previa approvazione della Santa Sede54; inoltre, l’ordinario militare, che di regola riceverà l’ordinazione episcopale, «omnibus gaudet iuribus Episcoporum dioecesanorum eorundemque obligationibus tenetur, nisi aliud ex rei natura vel statutis particularibus constet»55. Ciò nonostante, egli non riceve l’ordinazione episcopale quale Vescovo dell’ordinariato castrense, ma come titolare di una diocesi estinta. Tuttavia, la nota più importante sembra essere la seguente: i fedeli di un ordinariato militare continuano ad essere fedeli anche della Chiesa particolare alla cui populi Dei portio appartengono sulla base del proprio domicilio o del proprio rito. Per questo motivo, la potestà dell’ordinario castrense è personale, ordinaria e propria, ma cumulativa con quella del rispettivo Vescovo diocesano56: notiamo, quindi, come possa esistere un christifidelium coetus57 sottoposto sia alla giurisdizione del rispettivo Vescovo diocesano (territoriale) che a quella dell’ordinario castrense.

b) Esistono anche gli ordinariati per i fedeli di rito orientale, nei territori dove non è ancora costituita la gerarchia della propria Chiesa rituale sui iuris58;un esempio paradigmatico è offerto dai fedeli di rito orientale viventi in Francia59: per il momento, ne è ordinario l’arciVescovo di Parigi, il quale eserciterà la propria giurisdizione cumulativamente con quella degli altri ordinari dei luoghi60; ciò nondimeno, l’ordinario per gli orientali non potrà prendere alcuna decisione senza aver ottenuto il previo consenso degli ordinari dei luoghi interessati, consenso che è richiesto ad validitatem61. Inoltre, conformemente a ciò, dopo aver sentito il parere dell’autorità superiore delle Chiese rituali interessate, l’ordinario per gli orientali potrà autorizzare la costituzione di nuove comunità collegate con una Chiesa orientale, nonché riconoscere i gruppi e le associazioni di fedeli latini che desiderino vivere secondo le tradizioni di una Chiesa orientale, partecipare alla sua liturgia e vivere la sua spiritualità, così come erigere parrocchie per gli orientali e nominare i loro parroci62. Si tratta, quindi, di un Vescovo diocesano di rito latino, al quale è affidata la cura dei fedeli orientali o dei fedeli latini che scelgono liberamente di partecipare alla vita di una Chiesa orientale, nell’intero territorio di una nazione, nei termini descritti.

c) Solo un accenno alle strutture create come complemento della cura pastorale ordinaria che certi esuli ricevono nelle attuali diocesi di residenza: basterà citare il visitatore apostolico con giurisdizione personale per i fedeli provenienti dalle diocesi polacche di Gdansk e Warmia63, oppure i Vescovi a cui è stata affidata la cura pastorale dei fedeli provenienti da diverse nazioni dell’Est64.

   In tutti i casi citati è dato riscontrare una nota comune: si tratta, in effetti, di strutture pastorali create non per sostituire quelle a carattere territoriale, ma per provvedere, unitamente con esse, ad una migliore cura pastorale di determinati fedeli, mediante la realizzazione di peculiari opere pastorali.

   Alla luce di questi dati, l’opinione secondo la quale nell’organizzazione ecclesiastica possono esistere solo le chiese particolari (identificate con le diocesi ed ammettendo, talvolta a malincuore, le altre istituzioni assimilate ad esse nel diritto) si rivela piuttosto frutto di uno studio condotto su libri e documenti, ma con scarsa aderenza alla vita concreta della Chiesa (che è un locus theologicus) e alle reali necessità pastorali.

   Va da sé che le considerazioni testé esposte valgono pure per le Prelature personali, concepite come entità inserite dalla potestà primaziale del Romano Pontefice nell’organizzazione pastorale e gerarchica della Chiesa65.

   Ritengo altresì che la scienza teologica e canonistica debbano ancora approfondire la propria ricerca sul concetto esatto di chiesa particolare: l’unica via possibile per giungere ad un risultato proficuo sembra quella di tener presente che, accanto alle chiese particolari (intese in senso stretto e proprio), ci sono anche altre dimensioni particolari della Chiesa, tutte le quali sono elementi integranti dell’una ed unica Chiesa di Cristo66.

III. Commento dei singoli canoni sulle Prelature personali

11. Innanzitutto, dobbiamo premettere che i cann. 294-297 costituiscono una legge-quadro o complesso normativo generale valido per le Prelature personali, le cui disposizioni concrete dovranno essere determinate più esplicitamente negli statuti emanati dalla Santa Sede per ogni Prelatura.

   Il can. 294 sancisce, in primo luogo, che una Prelatura personale può essere costituita al fine sia di promuovere un’adeguata distribuzione dei presbiteri sia ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia perficienda67.

   L’ambito delle predette attività pastorali è pure determinato con ampiezza: per le diverse regioni o per i diversi raggruppamenti sociali (aut diversis coetibus socialibus).

   Il canone precisa, poi, uno degli elementi integranti di tali Prelature: esse dovranno constare di presbiteri e diaconi del clero secolare.

   Le Prelature personale sono erette dalla Santa Sede, udite le conferenze episcopali interessate68.

12. Il can. 295 prevede che ogni Prelatura è retta dagli statuti sanciti dalla Santa Sede: gli statuti diventano in tal modo la legge pontificia mediante la quale le prescrizioni generali vanno applicate alla Prelatura di cui si tratti, con le precisazioni richieste dalla finalità, composizione, ecc. della stessa, sempre entro l’ambito della già menzionata legge-quadro. La stessa normativa è stata stabilita per gli ordinariati militari nella cost. ap. Spirituali militum curae69.

   La Prelatura ha un prelato, che è il suo ordinario proprio, per la cui nomina vale quanto prescritto dal can. 377 § 1. Egli ha, tra l’altro, il diritto di erigere il proprio seminario70, nazionale o internazionale a seconda dell’ambito per il quale sia stata eretta la Prelatura, nonché di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini con il titolo del servizio della Prelatura71, con il dovere di provvedere sia alla formazione spirituale di coloro che ha promosso con il predetto titolo sia al loro decoroso sostentamento.

13. Il can. 296 regola la partecipazione dei laici al compito apostolico della Prelatura. Dobbiamo precisare che il canone si riferisce non ai destinatari dell’attività pastorale della Prelatura, i quali saranno ovviamente laici, ma a coloro che, mediante convenzione, prestano la propria collaborazione nella realizzazione dell’apostolato della stessa. Innanzitutto, bisogna chiarire un equivoco: alcuni autori hanno sostenuto che la funzione dei laici in una Prelatura personale debba necessariamente ridursi ad aiutare i chierici nei compiti propri di questi ultimi. Per giungere a questa conclusione, i predetti autori si basano, in primo luogo, sull’opinione già esaminata in precedenza72, secondo la quale dovrebbe essere negata ogni possibilità di organizzazione pastorale della Chiesa non riconducibile al concetto di chiesa particolare; e, in secondo luogo, su un cambiamento redazionale introdotto al testo dello schema novissimum del 1982: là dove si parlava di incorporazione dei laici, l’espressione è stata sostituita con cooperazione organica73, cooperazione che è intesa dagli stessi nel senso esclusivo già accennato di collaborazione dei laici nei compiti clericali.

Tale interpretazione riduttiva si rivela insostenibile, per diverse ragioni:

a) Sarebbe un vero sperpero legislativo che un intero canone si limitasse a constatare che i laici possono essere di aiuto al clero. Inoltre, attribuire alla parola cooperatio tale significato pare un apriorismo non giustificato dal punto di vista di una corretta ermeneutic:74: in effetti, sia nel linguaggio dei documenti del Concilio Vaticano II sia in quello del CIC, il termine cooperazione assume varie accezioni75.

b) Nel can. 296, qui considerato, tale cooperazione è qualificata come organica. La scelta dell’aggettivo da parte del Legislatore non può essere considerata casuale76: la Chiesa è una comunità sacerdotale organicamente strutturata77, la cui missione compete a tutti i suoi membri, che devono cooperare organicamente fra di loro, ciascuno secondo la funzione che gli compete78. Questa cooperazione fa perno sulla relazione mutua  fra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, che differiscono essenzialmente e non solo per grado, ma al tempo stesso sono ordinati l’uno all’altro, «ad invicem ordinantur»79, sono reciprocamente necessari e complementari: si deve tenere sempre presente che tale reciproco ordinamento non è riducibile a un aiuto esterno del sacerdozio comune al sacerdozio ministeriale, ma implica una cooperazione mutua fra due poli che non potrebbero sussistere l’uno senza l’altro, dal momento che «apostolatus laicorum et ministerium pastorale mutuo se complent»80. La missione della Chiesa non si realizza attraverso l’azione di uno dei due sacerdozi con l’appoggio esterno dell’altro, ma è frutto dell’azione congiunta e ugualmente necessaria di entrambi, svolgendo ognuno di essi la funzione che gli è propria.

   Possiamo quindi dire che, senza escludere una pluralità di significati, la cooperazione organica, nel senso suo più pieno, sorge dalla relazione mutua e necessaria fra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune ed è radicata nell’essere stesso della Chiesa, la cui missione non è né clericale né laicale, ma si realizza proprio nella complementarietà fra entrambi i sacerdozi.

   Alla luce di tali chiarimenti, dobbiamo rilevare con Fuenmayor, quanto alla partecipazione attiva dei laici al lavoro delle Prelature personali, attraverso le convenzioni alle quali si riferisce il can. 296, che «se la Prelatura è stata creata per realizzare una finalità di ordine esclusivamente pastorale, consistente cioè nell’esercizio del ministero proprio del sacerdozio, la cooperazione organica dei laici avrà, ordinariamente, un carattere esterno ed ausiliario di aiuto al clero oppure servirà a preparare il terreno affinché quest’ultimo possa attuare più agevolmente gli scopi istituzionali della Prelatura»81. Tuttavia, con lo stesso autore, notiamo che v’è da considerare un’altra possibilità: «che cioè una Prelatura sia eretta per lo svolgimento di un peculiare compito apostolico, il quale per sé esige d’essere necessariamente realizzato mediante una cooperazione organica fra chierici e laici (notiamo: non dei laici con i chierici), o, come abbiamo scritto sopra, fra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune; in tal caso la cooperazione organica si eleva a ratio che motiva l’erezione della Prelatura… Quando la cooperazione organica è di per sé la ratio apostolatus (decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10/2), in vista della quale il Romano Pontefice erige una Prelatura, la convenzione inserisce il laico nel corpo stesso della Prelatura, e cioè della sua dimensione attiva; in tal caso sembra adeguato l’uso dell’espressione incorporazione«82.

   Diventa così palese il motivo per il quale il termine incorporatio è stato sostituito con cooperatio organica: il primo avrebbe potuto essere inteso nel senso che la partecipazione dei laici era possibile solo per quelle Prelature la cui ratio apostolatus avesse richiesto la collaborazione mutua e ugualmente necessaria fra sacerdoti e laici; invece, con l’espressione cooperatio organica, senza escludere minimamente la predetta forma di partecipazione, si dà anche adito ad altre forme di collaborazione, sempre naturalmente entro l’ambito della mutua relazione e complementarietà fra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune.

   Il can. 296 precisa altresì che tale dedicazione dei laici alle opere apostoliche di una Prelatura si rende effettiva mediante convenzione stipulata con la Prelatura stessa. Si dà vita così ad un rapporto di diritto pubblico, sia per la finalità pubblica della convenzione (vale a dire, l’adempimento di un fine pubblico che coincide con quello stesso della Prelatura), sia per la qualità di soggetto pubblico di una delle parti stipulanti la convenzione (la Prelatura nel suo legittimo rappresentante), sia per il carattere pubblico dei poteri da tale parte esercitati. Si ha così, da parte del fedele, un atto dell’autonomia privata assorbito nella dimensione pubblica attraverso i contenuti della convenzione83.

   Mediante tale convenzione, pertanto, i laici non costituiscono la Prelatura attraverso un contratto di associazione, ma assumono liberamente dei diritti e dei doveri in relazione ad una giurisdizione gerarchica preesistente, creata dalla Santa Sede84.

   Precisa infine il can. 296 un’altra funzione degli statuti della Prelatura, quella cioè di determinare con esattezza sia il modo secondo il quale si realizzerà la predetta cooperazione organica sia i principali doveri e diritti con essa connessi.

14. Il can. 297 stabilisce che gli stessi statuti dovranno definire i rapporti della Prelatura personale con i Vescovi delle diocesi nelle quali essa svolge il suo compito. La clausola salvis iuribus Ordinariorum locorum trova la sua formalizzazione giuridica in questo canone, nel quale si prescrive con carattere generale:

a) che le norme relative dovranno essere definite negli statuti, sanciti, come si è visto, dalla Santa Sede; spetta pertanto ad essa determinare, nei singoli casi, il modo concreto secondo il quale l’azione di una Prelatura personale debba inserirsi nella pastorale della Chiesa universale e in quella delle relative chiese locali;

b) che, per esercitare il suo lavoro in una diocesi, la Prelatura deve ottenere il consenso previo del rispettivo Vescovo diocesano.

IV. L’erezione della Prelatura personale dell’Opus Dei

15. Il provvedimento pontificio d’erezione della Prelatura personale dell’Opus Dei e la relativa nomina del suo prelato ebbero luogo il 28 novembre 198285. La bolla di erezione della Prelatura, e cioè la cost. ap. Ut sit, pur recando la stessa data, fu resa pubblica alcuni mesi dopo, vale a dire il 19 marzo 1983, mediante la sua esecuzione da parte del nunzio apostolico in Italia nel corso di una solenne cerimonia celebrata nella basilica romana di Sant’Eugenio a Valle Giulia86.

16. In rapporto, appunto, con quanto abbiamo sopra accennato sul concetto di cooperazione organica87, la cost. ap. Ut sit spiega che la realtà sociale eretta in Prelatura si presentava e si presenta «come una compagine apostolica che, formata da sacerdoti e da laici, uomini e donne, è allo stesso tempo organica e indivisa«. E’ opportuno soffermarsi sul contenuto delle frasi che abbiamo appena trascritto, delle quali abbiamo sottolineato alcune espressioni: proprio quelle che descrivono la Prelatura dell’Opus Dei come una realtà organica e indivisa, composta da sacerdoti e da laici88. Effettivamente, dichiara la stessa costituzione, «dal momento in cui il Concilio Vaticano II ebbe introdotto nell’ordinamento della Chiesa per mezzo del decreto Presbyterorum Ordinis, n. 10 -che fu reso esecutivo mediante il motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, n. 4- la figura delle Prelature personali dirette alla realizzazione di peculiari opere pastorali, apparve chiaro che tale figura era perfettamente adeguata all’Opus Dei (visa est ea ipsa Operi Dei apprime aptari)». Giovanni Paolo II pertanto chiarisce nel proemio della cost. ap. Ut sit, il Santo Padre chiarisce: «Noi stessi ordinammo espressamente che venisse proseguito lo studio» (necessario per dare all’Opus Dei una configurazione giuridica appropriata), e aggiunge immediatamente un dato che è conseguenza di quanto si è in precedenza esposto e, insieme, ha una portata ermeneutica decisiva: «nell’anno 1979 demmo mandato alla sacra Congregazione per i Vescovi, ad quam res suapte pertinebat natura, alla quale per sua natura competeva l’assunto, affinché, dopo aver considerato attentamente tutti gli elementi sia di diritto che di fatto, vagliasse la richiesta formale che era stata presentata dall’Opus Dei».

   Sembra opportuno sottolineare che il mandato ricade sulla Congregazione per i Vescovi, per la natura della stessa materia, cioè, perché si tratta del dicastero della curia romana che, per i territori di rito latino non dipendenti dalla Propaganda Fide, è competente in ciò che si riferisce non solo alle Chiese particolari, ma anche alle altre entità che fanno parte della struttura gerarchica e pastorale della Chiesa; e che tale mandato prescriveva che si considerassero attentamente tutti i dati, sia di diritto (la conformità della soluzione con la normativa vigente e in modo speciale con i documenti del Concilio Vaticano II), sia di fatto (la possibilità di applicare la forma giuridica proposta all’istituzione di cui si trattava, in considerazione della sua costituzione e caratteristiche).

   Nello studio condotto, la Congregazione per i Vescovi «esaminò accuratamente la questione che le era stata affidata, e lo fece prendendo in considerazione sia l’aspetto storico che quello giuridico e pastorale», cosicché -dichiara il documento pontificio- «essendo stato rimosso qualsiasi genere di dubbio circa il fondamento, la possibilità ed il modo concreto di accogliere la domanda, apparve evidente l’utilità dell’auspicata trasformazione dell’Opus Dei in Prelatura personale».

   In conformità con l’unità organica fra chierici e laici sopra descritta, l’art. III della parte dispositiva della cost. ap. sancisce che «la giurisdizione della Prelatura personale (dell’Opus Dei) si estende ai chierici in essa incardinati nonché ai laici che si dedicano alle opere apostoliche della stessa Prelatura, limitatamente per questi ultimi all’adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante convenzione con la Prelatura: gli uni e gli altri, chierici e laici, dipendono dall’autorità del prelato nello svolgimento dell’opera pastorale della stessa Prelatura, a norma di quanto prescritto nell’articolo precedente»89.

   Nella costituzione apostolica si stabilisce altresì che l’ordinario proprio della Prelatura dell’Opus Dei è il suo prelato, la cui elezione, da farsi in accordo con le disposizioni del diritto generale e particolare, deve essere confermata dal Romano Pontefice (art. IV); sancisce lo stesso documento che la Prelatura dipende dalla Congregazione per i Vescovi e che, a seconda della varietà delle materie, tratterà le relative questioni con gli altri dicasteri della curia romana (art. V); precisa inoltre che il prelato, tramite la Congregazione per i Vescovi, sottoporrà al Romano Pontefice la consueta relazione quinquennale (art. VI) e procede infine all’erezione della chiesa prelatizia (art. VII).

 

Nota biliografica

Alle opere citate nelle note in calce possono anche aggiungersi: J. I. ARRIETA, L’atto di erezione dell’Opus Dei in Prelatura personale, in «Apollinaris» 56 (1983), pp. 89-114; M. BENZ, Die Personalprälatur. Entstehung und Entwicklung einer neuen Rechtsfigur vom Zweiten Vatikanischen Konzil bis zum Codex 1983, EOS Verlag, Erzabtei St. Ottilien 1988; E. CAPARROS, Une structure juridictionnelle issue de la préoccupation pastorale de Vatican II: les prélatures personnelles, in «Studia Canonica» 17 (1983), pp. 487-531; A. DE FUENMAYOR, Primatial Power and Personal Prelatures, in «The New Code of Canon Law. Proceedings of the 5th International Congress of Canon Law. Ottawa, August 19-25, 1984», Ottawa 1986, pp. 309-318; J. FORNÉS, El perfil jurídico de las Prelaturas personales, in «Monitor Ecclesiasticus» 107 (1983), pp. 436-472; J. L. GUTIÉRREZ, La Costituzione Apostolica «Ut sit» e la figura giuridica della Prelatura personale, in «Apollinaris» 57 (1984), pp. 335-340; ID., Unità organica e forma giuridica nella Costituzione Apostolica «Ut sit», in «Romana», n. 3 (1986), pp. 342-351; J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, Pamplona 1987, specialmente pp. 306-313; J. MANZANARES, De Praelaturae personalis origine, natura et relatione cum iurisdictione ordinaria, in «Periodica» 69 (1980), pp. 387-421; R. NAVARRO VALLS, Las Prelaturas personales en el Derecho Conciliar y Codicial, in «Estudios Eclesiásticos» 59 (1984), pp. 431-458; ID., Das «Opus Dei» als Beispiel einer Personalprälatur im neuen Recht, in «Theologie und Glaube» 75 (1985), pp. 165-188. M. O’REILLY, Personal Prelatures and Ecclesial Communion, in «Studia Canonica» 18 (1984), pp. 439-456; J. P. SCHOUPPE, Les Prélatures personnelles. Réglementation canonique et contexte ecclésiologique, in «Revue Théologique de Louvain» 17 (1986), fasc. 3, pp. 309-328; L. SPINELLI, Riflessi canonistici di una nuova struttura pastorale: le Prelature personali, in «Raccolta di Scritti in onore di Pio Fedele», a cura di G. Barberini, vol. I, Perugia 1984, pp. 591-612; G. DALLA TORRE, voce Prelato e Prelatura, in «Enciclopedia del Diritto», vol. XXXIV, pp. 973-981; D. LE TOURNEAU, L’Opus Dei, col. «Que sais-je», Presses Universitaires de France, Paris 1984, 128 pp. (2ª ed., Paris 1985); ID., Les Prélatures personnelles vues par la doctrine, in «Revue des Sciences Religieuses» 60 (1986), pp. 235-260; ID., Les prélatures personnelles dans la pastorale de Vatican II, in «L’Année Canonique» 28 (1984), pp. 197-219; R. TOMASSETTI, L’Opus Dei e la nuova figura giuridica delle Prelature personali, in «Aggiornamenti Sociali» 35 (nov. 1984), pp. 677-692.

 

1 Cfr. CONC. VAT. II, cost. dogm. Lumen gentium, n. 37/1.

2 Per un approfondito studio sulle richieste pervenute durante il periodo antepreparatorio del concilio, che dettero luogo tra l’altro alla figura delle Prelature personali, cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II, Pamplona 1986, pp. 87-157.

3 CONC. VAT. II, decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10/1.

4 CONC. VAT. II, decr. Presbyterorum Ordinis, n. 2/2. Cfr. ibid., nn. 4/1, 12/1; cost. dogm. Lumen gentium, n. 28/2; decr. Christus Dominus, nn. 15/1; 28/3; 34/1.

5 Cfr. CONC. VAT. II, decr. Christus Dominus, n. 11/1. Vedi anche CIC, can. 369.

6 Tale riforma ebbe inizio con il motu pr. Ecclesiae Sanctae, del 6 agosto 1966, I, nn. 1-3 (AAS 58, 1966, pp. 759-760), la cui normativa e poi passata nei cann. 265 e ss. del vigente CIC. Si vedano anche le note direttive della Congregazione per il Clero De mutua Ecclesiarum particularium cooperatione promovenda ac praesertim de aptiore cleri distributione, del 25 marzo 1980: AAS 72 (1980), pp. 343-364.

7 Per quanto concerne l’elaborazione del decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10, cfr. J. E. FOX, The personal Prelature of the Second Vatican Council: an Historical Canonical Study. Appendix: A Documentary History of the Personal Prelature, 2 vol., Roma 1987; J. L. GUTIÉRREZ, De praelatura personali iuxta leges eius constitutivas et Codicis Iuris Canonici normas, in «Periodica» 72 (1983), pp. 73-87; G. LO CASTRO, Le Prelature personali per lo svolgimento di specifiche funzioni pastorali, in «Il diritto Ecclesiastico» I/1983, pp. 87-99; P. LOMBARDIA – J. HERVADA, Sobre Prelaturas personales, en «Ius Canonicum» 27 (1987), pp. 17-44; J. MARTINEZ-TORRÓN, o.c. (nota 2), pp. 159-283.

8 Cfr. CONC. VAT. II, decr. Ad gentes, n. 20/7 e nota 4; n. 27/2 e nota 28.

9 CONC. VAT. II, decr. Christus Dominus, n. 42/1.

10 Cfr. CONC. VAT. II, decr. Christus Dominus, n. 43.

11 Cfr. CONC. VAT. II, decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10/2. Si menzionano qui anche le peculiares dioeceses in quanto che pure esse svolgono la loro azione entro l’ambito spaziale di una o più diocesi territoriali.

12 CONC. VAT. II, decr. Christus Dominus, n. 42/2.

13 CONC. VAT. II, decr. Christus Dominus, n. 43/1. Nel CIC, il contenuto dei tre capitoli del decr. Christus Dominus è stato raggruppato in due sole sezioni: De suprema Ecclesiae auctoritate (cann. 330-367) e De Ecclesiis particularibus deque earundem coetibus (cann. 368-572). La riduzione degli Episcopi in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantes e munere interdioecesano fungentes a Ecclesiarum particularium coetus comportò, fra l’altro, la scomparsa dal codice degli ordinariati castrensi (eccettuata la menzione dei loro cappellani nel can. 569) nonché la deficiente collocazione sistematica dei cann. 294-297, sulle Prelature personali. Si veda in proposito J. L. GUTIÉRREZ, De ordinariatus militaris nova constitutione, in «Periodica» 76 (1987), pp. 189-218, specialmente pp. 192-199.

14 AAS 58 (1966), pp. 760-761. Per un commento, cfr. J. L. GUTIÉRREZ, De praelatura…, cit. (nota 7), pp. 87-97; G. LO CASTRO, o.c. (nota 7), pp. 99-110.

15 Cfr. AAS 59 (1967), p. 901.

16 AAS 80 (1988), p. 880.

17 Per uno studio dettagliato dei lavori di codificazione in proposito, cfr. P. RODRÍGUEZ, Chiese particolari e Prelature personali, Milano 1985, pp. 37-72; W. H. STETSON –  J. HERVADA, Personal Prelatures from Vatican II to the New Code: an Hermeneutical Study of Canons 294-297, in «The Jurist» 45 (1985), pp. 379-418.

18 Cfr. «Communicationes» 16 (1984), pp. 158-190. Sul lavoro complessivo del gruppo di Consultori «De sacra Hierarchia» (chiamato «De clericis» fino alla sessione del 16-21 dicembre 1968), fu pubblicata un’informazione riassuntiva in «Communicationes» 3 (1971), pp. 187-197; 4 (1972), pp. 39-50; 5 (1973), pp. 216-235; 7 (1975), pp. 161-172 e 8 (1976), pp. 23-31.

19 Cfr. «Communicationes» 16 (1984), pp. 159-160. La lettura di questo verbale serve a verificare quanto sia labile il fondamento su cui poggiano le supposizioni avanzate da G. GHIRLANDA, il quale ipotizza un influsso di questo schema preparatorio sull’elaborazione della cost. ap. Regimini Ecclesiae universae, del 15-VIII-1967, per quanto concerne la dipendenza delle Prelature personali dalla Congregazione per i Vescovi: vid. De differentia praelaturam personalem inter et ordinariatum militarem seu castrensem, in «Periodica» 76 (1987), p. 226, nota 10 (per una traduzione italiana dello stesso testo, cfr. «Gregorianum» 69, 1988, p. 303, nota 5).

20 Ibid., p. 160. Per il testo del canone, al quale ci stiamo ora riferendo, cfr. ibid., p. 187.

21 Cfr. «Communicationes» 17 (1985), pp. 74-94.

22 Cfr. ibid., p. 90.

23 Cfr. «Communicationes» 18 (1986), pp. 54-69.

24 Per la sessione IV dei consultori (4-7 marzo 1968), cfr. «Communicationes» 18 (1986), pp. 112-114. Non sono stati ancora pubblicati i verbali di tutte le sessioni, ragion per cui la ricostruzione dell’iter è necessariamente frammentaria. Quanto al concetto di equiparazione in iure, cfr. J. L. GUTIÉRREZ, Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia, Pamplona 1987, pp. 187-190.

25 «Schema canonum Libri II, de Populo Dei», Typ. Vat. 1977, can. 217 § 2.

26 Ibid., can. 219 § 2. Si veda anche il can. 221 § 2.

27 Cfr. «Communicationes» 14 (1982), pp. 62-63, per quanto concerne i canoni relativi all’incardinazione, e «Communicationes» 12 (1980), pp. 275-282 quanto a quelli «De Ecclesiis particularibus».

28 Cfr. «Schema Codicis Iuris Canonici», Libreria Editrice Vaticana 1980, cann. 335-341.

29 Cfr. ibid, can. 335 § 1.

30 Cfr. ibid., can. 335 § 2.

31 La tecnica dell’equiparazione in iure non è altro se non una derivazione del principio più generale dell’economia legislativa: invece di stabilire un corpo normativo per ogni istituzione, si prescrive in generale che la normativa prevista per un’istituzione vale pure, entro certi limiti, per un’altra (che in questo senso viene equiparata alla prima). Da notare pure che il concetto di equiparazione presuppone quello di disuguaglianza fra le istituzioni. «Como bien saben los cultivadores de la ciencia del Derecho, una de las maneras más eficaces del principio de ‘economía legislativa’ es precisamente el recurso a la equiparación para regular figuras que presentan alguna analogía con otra más conocida en el orden jurídico. De ahí que cláusulas como ‘nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat’ presuponen la diferencia jurídica sustancial de las figuras y son la expresión legal de los límites que hacen legítima la equiparación, manifestando así que la equiparación a la nueva figura del régimen de la figura principal es sólo parcial, ya que dejan de aplicarse aquellas normas que corresponden a los rasgos diferenciales» (P. RODRÍGUEZ – A. DE FUENMAYOR, Sobre la naturaleza de las Prelaturas personales y su inserción dentro de la estructura de la Iglesia, en «Ius Canonicum» 47, 1984, p. 42).

32 Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis, preparata per la plenaria del mese di ottobre 1981. Per quanto concerne l’argomento in studio, cfr. «Communicationes» 14 (1982), pp. 201-204.

33 Per alcuni dati, cfr. P. G. MARCUZZI, Le Prelature personali nel nuovo codice di diritto canonico, in AA.VV., «Il nuovo codice di diritto canonico. Novità, motivazioni e significato», Roma 1983, pp. 129-138 (anche in «Apollinaris» 56, 1983, pp. 465-474).

34 Cfr. Codex Iuris Canonici. Schema novissimum, 25 marzo 1982, cann. 573-576.

35 Cfr. supra, n. 4.

36 Cfr. CIC, cann. 294-297.

37 CONC. VAT. II, cost. dogm. Lumen gentium, n. 23/1. Cfr. nn. 23/2 e 26.

38 CONC. VAT. II, decr. Christus Dominus, n. 11/1. Circa la mutua immanenza fra Chiesa universale e chiese particolari, cfr. A. LONGHITANO, Le chiese particolari, in AA.VV. «Il codice del Vaticano II. Chiesa particolare», Bologna 1985, specialmente pp. 15-39 (si veda anche l’introduzione, pp. 7-14); L. MARTÍNEZ SISTACH, Naturaleza teológico-canónica de la Iglesia particular, en AA.VV., «Estudios canónicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría», Salamanca 1988, pp. 265-294; cfr. P. RODRÍGUEZ, Chiese particolari e Prelature personali, cit. (nota 17), pp. 89-119; A. ROUCO VARELA, Iglesia universal – Iglesia particular, in «Ius Canonicum» 22 (1983), pp. 221-239. Si vedano anche gli atti del IX simposio internazionale di teologia (Iglesia universal – Iglesias particulares), organizzato dalla Facoltà di Teologia dell’Università di Navarra, 6-9 aprile 1988, Pamplona 1989.

39 Basta accennare agli studi di W. AYMANS (il cui lavoro più recente in proposito è la voce Kirchenverfassung II, Römisch-katholische Kirche, in «Evangelisches Staatslexikon», vol. I, Berlin-Stuttgart 1987, col. 1755-1771), seguito assai da vicino da G. GHIRLANDA nell’articolo citato sopra, nota 19. Per un approccio alla questione, cfr. J. L. GUTIÉRREZ, De fine ut elemento distinctionis inter entia institutionalia et associativa, comunicazione presentata al VI congresso internazionale di diritto canonico, Monaco di Baviera, settembre 1987.

40 L’attuale congiuntura sembra richiedere uno sforzo per mantenere il giusto equilibrio, e cioè, per non lasciarsi trascinare da quella forza centrifuga che si manifesta oggi in alcuni settori della vita della Chiesa (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai cardinali e alla curia romana, 21-XII-1984, n. 5: AAS 77, 1985, pp. 503-514). Pure il Card. Joseph Ratzinger accenna con vigore allo stesso fenomeno, qualificandolo come «romanticismo della Chiesa locale» (cfr. J. RATZINGER, Chiesa, Ecumenismo e Politica, Ed. Paoline 1987, pp. 76 e 78).

41 A questa identificazione può anche aver contribuito il titolo dato al cap. II del decr. Christus Dominus, la cui rubrica è appunto De Episcopis quoad Ecclesias particulares seu dioeceses, dove la congiunzione seu potrebbe indurre a pensare che si tratti di termini sinonimi.

42 Il decr. Christus Dominus si riferisce ai Vescovi diocesani aliique in iure ipsis aequiparati (n. 21) e alle dioeceses aliaeque territoriales circumscriptiones quae in iure dioecesibus aequiparantur (n. 40/2). Sulle dimensioni particolari della Chiesa ho trattato in AA.VV., Manual de Derecho Canónico, Pamplona 1988, cap. VI (Organización jerárquica de la Iglesia), pp. 291-371; pure nella comunicazione Le dimensioni particolari della Chiesa, in corso di stampa negli atti del Simposio cit. nella nota 38.

43 Cfr. G. PHILIPS, Utrum Ecclesiae particulares sint iuris divini an non, in «Periodica» 58 (1969), pp. 143-154.

44 La nozione correlativa di eparchia è descrita in termini identici nel Codex canonum Ecclesiarum orientalium, can. 177 § 1.

45 Cfr. CONC. VAT. II, cost. dogm. Lumen gentium, n. 27/1; decr. Christus Dominus, n. 8/1; CIC, can. 381 § 1; Codex canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 177 § 1, citato nella nota precedente.

46 Cfr. Congregazione per i Vescovi, lettera prot. n. 335/67, del 17-X-1977: «Communicationes» 9 (1977), p. 224.

47 Cfr. CIC, can. 370.

48 Cfr. PAOLO VI, motu pr. Catholica Ecclesia, 23-X-1976: AAS 68 (1976), pp. 694-696. Gli abati che ricevono l’episcopato sono Vescovi titolari, e cioè non sono ordinati Vescovi della rispettiva abbazia intesa come chiesa particolare.

49 Cfr. CIC, can. 371, §§ 1-2.

50 Cfr. CIC, can. 371 § 1.

51 In AAS 78 (1986), pp. 481-486. Cfr. J. I. ARRIETA, El Ordinariato castrense, in «Ius Canonicum» 26 (1986), pp. 731-748; G. DALLA TORRE, Aspetti della storicità della costituzione ecclesiastica. Il caso degli ordinariati castrensi, in «Il diritto Ecclesiastico» (1986, 1), pp. 261-274; J.L. GUTIÉRREZ, De Ordinariatus militaris nova constitutione, cit. nella nota 13; D. LE TOURNEAU, La juridiction cumulative de l’Ordinariat aux Armées, in «Revue de Droit Canonique» 37 (1987), pp. 171-214; M. MORGANTE, La chiesa particolare nel codice di diritto canonico, Ed. Paoline 1987, pp. 16-19; J. P. SCHOUPPE, Les Ordinariats aux Armées dans la Constitution Apostolique ‘Spirituali militum curae’, in «Ephemerides Theologicae Lovanienses» 64 (1988), pp. 173-190; U. TAMMLER, «Spirituali Militum Curae» – Entstehung, Inhalt, Bedeutung und Auswirkungen der Apostolischen Konstitution vom 21. April 1986 über die Militärseelsorge, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 155 (1986), pp. 49-71. Si veda anche la rivista «Militum cura spiritualis», apparsa nel 1987, a cura della Congregazione per i Vescovi.

52 Riferendosi alle norme fino ad allora vigenti, il proemio della cost. ap. Spirituali militum curae espone: «Nunc vero tempus advenisse dicendum est, ut normae praedictae recognoscantur, quo maiore vi atque efficacitate polleant. Ad id ducit imprimis Concilium Vaticanum II, quod viam stravit aptioribus inceptis ad peculiaria opera pastoralia perficienda (cfr. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10), necnon Ecclesiae actionem in mundo nostri temporis perpendit» (ibid.).

53 Cfr. ibid., art. I § 1.

54 Cfr. ibid., art. VI § 3.

55 Ibid., art. II § 1.

56 Ibid., art. IV. Ricordiamo che il n. 43 del decr. Christus Dominus era posto sotto il titolo «Episcopi munere interdioecesano fungentes».

57 Nella cost. ap. Spirituali militum curae non viene mai adoperata l’espressione populi Dei portio per designare i fedeli appartenenti ad un ordinariato militare.

58 Cfr. Annuario Pontificio 1988, pp. 928-931 e, per le note storiche, p. 1564.

59 Cfr. Congregazione per le Chiese Orientali, dichiarazione del 30-IV-1986: AAS 78 (1986), pp. 784-786.

60 Cfr. ibid., art. I. Tuttavia, «la juridiction de l’Ordinaire des Orientaux et celle des Ordinaires du lieu ne sont pas situées sur le même plan, ces derniers exerçant leur juridiction de façon plutôt subsidiaire par rapport à celle de l’Ordinaire des Orientaux, conçue come principale» (ibid.).

61 Ibid., art. II.

62 Ibid., art. III.

63 Cfr. S. C. Concistoriale, decr. del 21 marzo 1964 e dell’11 marzo 1975 (OCHOA, III, 4481 e V, 7004).

64 A titolo d’esempio, fra le provisiones Ecclesiarum del 1982, leggiamo: «die 18 Decembris. -Titulari Ecclesiae Tubiensi R.D. Dominicum Hrusovsky, e clero Tyrnaviensi, ad pastoralem curam Catholicorum Slovachorum in exteris regionibus degentium deputatum. -Titulari episcopali Ecclesiae Lutomislensi R.D. Jaroslav Skarvada, e clero Pragensi, ad pastoralem curam Catholicorum Cecorum in exteris regionibus degentium deputatum» (AAS 75, 1983, p. 334).

65 Vid. A. DE FUENMAYOR, Potestà primaziale e Prelature personali, in «Romana» n. 2 (1986), pp. 143-150.

66 Per la questione, si veda J.L. GUTIÉRREZ, Le dimensioni particolari della Chiesa, cit. nella nota 42.

67 Il decr. Presbyterorum Ordinis n. 10/2 prevedeva solo le peculiaria opera pastoralia, alle quali il motu pr. Ecclesiae Sanctae I, n. 4, aggiunse vel missionaria. Il canone estende la possibilità anche alla distribuzione del clero.

68 Tale parere delle conferenze episcopali o dei Vescovi diocesani interessati è previsto per l’erezione di entità appartenenti all’organizzazione pastorale della Chiesa (cfr. cann. 431 § 3 e 433 § 1, quanto alle province e regioni ecclesiastiche), non per gli istituti di vita consacrata, per le società di vita apostolica o, in generale, per le associazioni.

69 Nell’introduzione della cost. ap. Spirituali militum curae (cit. nella nota 51), leggiamo che si era resa necessaria la revisione della normativa generale fino ad allora vigente quanto agli ordinariati militari. Si aggiunge tuttavia: «Huiusmodi vero normae eaedem esse non possunt pro cunctis nationibus, cum numerus fidelium catholicorum qui militiae addicuntur non idem ubique sit sive absolute sive relative, cumque adiuncta valde inter se differant pro singulis locis. Congruit igitur ut generales quaedam normae hic statuantur, quae omnibus Ordinariatibus militaribus- hactenus Vicariatus castrenses dictis- applicentur, quaeque statutis a Sede Apostolica pro unoque Ordinariatu conditis compleantur, intra ambitum tamen huius legis generalis».

70 Per gli ordinariati militari, invece, la costituzione del seminario richiede la previa approvazione della Santa Sede: cfr. cost. ap. Spirituali militum curae, cit. (nota 51), art. VI, § 3.

71 Si vedano anche i cann. 265 e 266.

72 Cfr. supra, nn. 9-10.

73 Il can. 576 dello schema novissimum recitava così: «Conventionibus cum praelatura initis laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius incorporationis atque praecipua officia et iura ex illa provenientia in statutis apte determinentur». Invece, il testo del can. 296 del CIC è: «Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura cum illa coniuncta in statutis apte determinentur».

74 «Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam» (CIC, can. 17). Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, Alcune questioni sull’interpretazione della legge, in «Apollinaris» 60 (1987), pp. 507-525.

75 Tali accezioni vanno dall’aiuto o collaborazione che si presta a un altro, in ciò che di quest’ultimo è proprio, fino alla piena partecipazione a un compito che è di tutti coloro che lo realizzano. In quest’ultimo senso, la cost. dogm. Lumen gentium, n. 30, si riferisce alla missione della Chiesa come a un «commune opus», nel quale tutti i fedeli, ciascuno nel modo che gli è proprio, «unanimiter cooperentur». Cfr. anche CIC, can. 208, sulla eguaglianza radicale dei fedeli, in virtù della quale tutti cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo; questa cooperazione è stata giustamente messa in rapporto con la comunione da A. VALLINI, Sul nuovo codice, Napoli 1984, pp. 53-67; si veda anche A. MONTAN, Obblighi e diritti di tutti i fedeli, in «Apollinaris» 60 (1987), p. 557; A. DE FUENMAYOR, I laici nelle Prelature personali, in AA.VV. «Studi in memoria di Mario Condorelli», vol. I, t. I, Ed. Giuffrè 1988, pp. 465-477; P. RODRÍGUEZ, Chiese particolari…. cit. (nota 17), pp. 80-82; W. H. STETSON – J. HERVADA, o.c. (nota 17), pp. 394-398.

76 Difatti il Concilio Vaticano II impiega il concetto di organicità per designare la struttura della Chiesa stessa, della comunione nell’ambito del collegio episcopale, delle Chiese orientali cattoliche o di una diocesi: cfr. CONC. VAT. II, cost. dogm. Lumen gentium, nn. 11/1, 22/2, 23/4; nota esplicativa previa, n. 2; decr. Orientalium Ecclesiarum, nn. 2 e 6; decr. Christus Dominus, n. 23 inizio e 1).

77 Cfr. CONC. VAT. II, cost. dogm. Lumen gentium, n. 11/1.

78 «Est in Ecclesia diversitas ministerii, sed unitas missionis» (CONC. VAT. II, decr. Apostolicam actuositatem, n. 2/2).

79 CONC. VAT. II, cost. dogm. Lumen gentium, n. 10/2. Sulla questione, cfr. J. L. GUTIÉRREZ, Diakonie und Vollmacht – Vom Dienst der Hierarchie, in AA.VV., «Die Stunde des Laien. Laie und Priester zwanzig Jahre nach dem Konzil», St. Ottilien 1987, pp. 147-189; P. RODRÍGUEZ, El concepto de estructura fundamental de la Iglesia, in AA.VV. «Veritati Catholicae. Festschrift für Leo Scheffczyk zum 65. Geburtstag», Aschaffenburg 1985, pp. 237-246; ID., Sacerdocio ministerial y sacerdocio común en la estructura de la Iglesia, in «Romana» n. 4 (1987), pp. 162-176.

80 CONC. VAT. II, decr. Apostolicam actuositatem, n. 6/1.

81 A. DE FUENMAYOR, I laici…. cit. (nota 75), pp. 472-473.

82 Ibid., pp. 471 e 473.

83 Per uno studio dettagliato della questione, cfr. G. LO CASTRO, Le Prelature personali per lo svolgimento…, cit. (nota 7), pp. 129-140, nonché, dello stesso autore, Le Prelature personali. Profili giuridici, Milano 1988, pp. 122 ss. e 239 ss.

84 Cfr. A. DE FUENMAYOR – P. RODRÍGUEZ, Sobre la naturaleza…, cit. (nota 31), p. 30.

85 Cfr. L’Osservatore Romano, 28-XI-1982, sezione Nostre informazioni. Nello stesso giornale fu pubblicato il testo della dichiarazione Praelaturae personales, della Congregazione per i Vescovi, 23-VIII-1982 (anche in AAS 75, 1983, pp. 464-468), un corsivo del Card. S. BAGGIO, dal titolo Un bene per tutta la Chiesa e l’articolo di mons. M. COSTALUNGA, L’erezione dell’Opus Dei in Prelatura personale.

86 La Bolla fu poi pubblicata in AAS 75 (1983), del 2 maggio 1983, pp. 423-425. Per un commento, cfr. J. L. GUTIÉRREZ, Unità organica e norma giuridica nella costituzione apostolica ‘Ut sit’, in «Romana», n. 3 (1986), pp. 342-351; J. HERVADA, Aspetti della struttura giuridica dell’Opus Dei, in «Il Diritto Ecclesiastico» fasc. 3-4 (1986), pp. 410-430.

87 Cfr. supra, n. 14.

88 Il n. 1 § 1 del Codex iuris particularis Operis Dei o statuti della Prelatura recita: «Opus Dei est Praelatura personalis clericos et laicos simul complectens, ad peculiarem operam pastoralem perficiendam sub regimine proprii Praelati». Nello stesso senso i nn. 4 §§ 1-2, 6, 7 § 1, 11 § 1, 87 § 1, ecc.

89 L’articolo precedente (art. II della cost. ap.) recita: «La Prelatura (dell’Opus Dei) è retta dalle norme del diritto generale e di questa costituzione, oltre che dai propri statuti, che sono denominati Codex iuris particularis Operis Dei». Nei predetti statuti si parla appunto di incorporazione dei laici alla Prelatura (cfr. soprattutto tit. I, cap. III, nn. 17 ss.) e di fedeli della stessa (cfr. tit. I, cap. II, nn. 6 ss.); si veda anche la dichiarazione Praelaturae personales, cit. sopra (nota 85), passim.