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1) Prelatura: circoscrizione ecclesiastica, vale a dire comunità di fedeli o parte del Popolo di Dio governata e guidata da un prelato con l’aiuto del suo presbiterio.
2) Personale: la giurisdizione e la missione della prelatura si delimitano con un criterio personale – non territoriale –: il tipo di fedeli destinatari della specifica cura pastorale per la quale è stata eretta la prelatura.
3) Prelato: pastore proprio, a capo della prelatura, che la governa con giurisdizione sui chierici ed i laici che configurano l’ambito della missione pastorale. Ha una potestà ordinaria propria. Normalmente è vescovo.
4) Presbiterio: è costituito dai sacerdoti che collaborano ministerialmente con il prelato nella missione pastorale a beneficio dei fedeli laici. I chierici si possono incardinare nella prelatura. Il Prelato ha la potestà di erigere un seminario nazionale o internazionale.
5) Fedeli laici: sono sottoposti alla giurisdizione del prelato in ciò che si riferisce al fine pastorale per il quale è stata eretta la prelatura a cui appartengono. Continuano ad essere fedeli delle diocesi in cui hanno il domicilio, esattamente come gli altri battezzati.
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6) Rapporto con le diocesi: la giurisdizione del prelato è cumulativa con quella del vescovo diocesano e si circoscrive alla sua missione pastorale. È richiesto previamente il consenso del vescovo diocesano per svolgere il lavoro pastorale della prelatura, che si armonizza con la pastorale ordinaria della diocesi.
7) Norme giuridiche: secondo le previsioni del Concilio Vaticano II (Presbyterorum ordinis 10) e in continuità con il motu proprio Ecclesiae Sanctae 4, sono regolate dai canoni 294-297 del Codice di Diritto Canonico e dai propri Statuti.
8) Statuti: norme che definiscono la missione, l’ambito di giurisdizione e altri elementi costitutivi della prelatura nel quadro delle norme del Codice. Sono dati dalla Sede Apostolica. Disciplinano anche i rapporti con gli Ordinari locali.
9) Possibili prelature personali: la prima è stata la Prelatura dell’Opus Dei. La Sede Apostolica può erigerne altre per svolgere peculiari opere pastorali o missionarie a favore di varie regioni o di diversi gruppi sociali (emigranti, persone di una particolare professione, ecc.).