Le Prelature personali sono, per la prima volta, menzionate dal Concilio Vaticano II nel Decreto Presbyterorum ordinis, n. 10, in ordine alla distribuzione dei presbiteri, nell’ambito della sollecitudine per tutte le Chiese.
Tale spirito è ripreso dallo stesso Concilio nel Decreto Ad gentes,che recita «dove per rendere più facili le opere pastorali particolari per le diverse classi sociali si prevede la costituzione di Prelature personali, in quanto il corretto esercizio dell’apostolato lo avrà richiesto» (nota 105).
Il Motu Proprio Ecclesiae Sanctae (6 agosto 1966), nell’articolo dedicato a “Ripartizione del clero e aiuti da fornirsi alle diocesi”, riguardo alle Prelature ricorda: «per favorire speciali iniziative pastorali o missionarie in favore di certe regioni o di gruppi sociali, che abbisognano di speciale aiuto, possono fruttuosamente essere erette dalla Sede Apostolica delle Prelature composte di presbiteri del clero secolare, in possesso di una particolare formazione, dotate di propri statuti e sotto la direzione di un proprio Prelato» (I,4).
Nel Codice di Diritto Canonico del 1983, coerentemente con tale visione, le Prelature personali vengono collocate nel Libro II, al Titolo IV della Parte I, dove si tratta de “i fedeli cristiani”, tra “i ministri sacri o chierici” (Titolo III) e “le associazioni di fedeli” (Titolo V).
Considerato che con la Costituzione Apostolica Praedicate evangelium (19 marzo 2022), art. 117, la competenza sulle Prelature personali è stata trasferita al Dicastero per il Clero, dal quale dipendono anche le associazioni pubbliche clericali con facoltà di incardinare chierici (art. 118, 2);
Considerati il can. 265 e l’art. 6 del M.P. Ad charisma tuendum (14 luglio 2022)
dispongo ora quanto segue:
Art. 1
Al can. 295, § 1, relativo agli statuti e al Prelato, si aggiunge che la Prelatura personale è «assimilata alle associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare chierici», che i suoi statuti possono essere «approvati o emanati dalla Sede Apostolica» e che il Prelato agisce «in quanto Moderatore, dotato delle facoltà di Ordinario», risultando il canone in parola così formulato:
Can. 295, § 1. Praelatura personalis, quae consociationibus publicis clericalibus iuris pontificii cum facultate incardinandi clericos assimilatur, regitur statutis ab Apostolica Sede probatis vel emanatis eique praeficitur Praelatus veluti Moderator, facultatibus Ordinarii praeditus, cui ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere.
Art. 2
Al can. 295, § 2, relativo alle responsabilità del Prelato circa la formazione e il sostentamento dei chierici incardinati della Prelatura, si specifica che egli agisce «in quanto Moderatore, dotato delle facoltà di Ordinario», risultando il medesimo canone così formulato:
Can. 295, § 2. Utpote Moderator facultatibus Ordinarii praeditus, Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi.
Art. 3
Al can. 296, relativo alla partecipazione dei laici alle attività apostoliche della Prelatura personale, si aggiunge il riferimento al can. 107, risultando il summenzionato canone così formulato:
Can. 296. Servatis can. 107 praescriptis, conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura cum illa coniuncta in statutis apte determinentur.
Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il giorno della pubblicazione, e quindi inserito nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, nella memoria di San Domenico, il giorno 8 agosto 2023, undicesimo del Pontificato.
FRANCESCO